Con messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, l’Inps ha
illustrato, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico degli
ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015), i profili contributivi connessi
alle nuove misure di finanziamento della Cassa integrazione, con riferimento a
quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante. Una
delle principali novità è l’estensione della platea di beneficiari delle
integrazioni salariali ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante che corrispondano a determinati requisiti.
Nel messaggio,
inoltre, si chiarisce che per gli apprendisti la misura della contribuzione di
finanziamento della Cassa integrazione è allineata a quella del personale con
qualifica di operaio e, inoltre, per gli apprendisti con contratto di tipo
professionalizzante, occupati presso aziende destinatarie della sola CIGS,
l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga "settembre 2015"
è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista). Viene, inoltre,
evidenziato che alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di sospensione
o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in
misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Nessun commento:
Posta un commento