Arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul
meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell’ambito del settore
edile. Con la circolare n. 37/E di oggi l’Agenzia fornisce le risposte ad
alcuni quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria e,
considerata la complessità delle questioni esaminate, fa salvi eventuali comportamenti
difformi adottati dai contribuenti prima dell’emanazione del documento.
Si ricorda che con il meccanismo del reverse charge, che
mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, è il destinatario
della cessione o della prestazione, se soggetto passivo, ad assolvere l’Iva al
posto del cedente o del prestatore, in deroga alla procedura normale di
applicazione dell’Iva.
Manutenzioni straordinarie e demolizioni - In una logica di
semplificazione, non deve essere applicato il meccanismo dell’inversione
contabile ma le regole ordinarie in presenza di un contratto unico di appalto,
comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge, avente ad oggetto
interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.
Questi interventi, infatti, dopo l’entrata in vigore del Dl n.133/2014,
rientrano nella “manutenzione straordinaria” e non più nella “ristrutturazione edilizia”.
Stesse regole anche nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto
la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio: in questo
caso, infatti, l’attività di demolizione, generalmente soggetta a reverse
charge, deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione di una
nuova costruzione.
Il reverse charge “trova posto” nei parcheggi che sono parte
dell’edificio – Le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto i parcheggi sono
escluse dall’applicazione del reverse charge, a meno che questi ultimi non
costituiscano parte integrante dell’edificio, in quanto, ad esempio, interrati.
Vanno inoltre assoggettati a Iva secondo le normali regole i servizi di
derattizzazione, spurgo di fosse e tombini e rimozione neve. I rispettivi
codici Ateco, infatti, non rientrano tra le prestazioni di servizi di pulizia,
come espressamente richiamate nella circolare n. 14/E 2015.
Chiarimenti a 360 gradi in tema di impianti - Trova
applicazione l’inversione contabile ogni qual volta l’installazione di un
impianto sia funzionale o servente all’edificio. E’ il caso, per esempio, di un
impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta
all’interno dell’edificio e telecamere collocate, per motivi funzionali e
tecnici, esternamente. Stessa “sorte” per le prestazioni di manutenzione e riparazione
di impianti e per l’installazione di impianti fotovoltaici “integrati” o
“semiintegrati” agli edifici. Niente regole ordinarie, infine, anche per le
attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di
spegnimento antincendio se effettuate verso soggetti passivi Iva e se relative
ad edifici, così come per l’installazione di porte tagliafuoco e uscite di
sicurezza.
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