Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito
di lavoro dipendente - Rimborso spese di accesso corrisposto ai medici
specialistici ambulatoriali - art. 51, commi 1 e 5, del DPR n. 917 del 1986
Esposizione del
quesito
L’Azienda Sanitaria istante chiede quale sia il corretto
trattamento fiscale da riservare al "rimborso spese di accesso",
riconosciuto ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati quando svolgono
l’incarico presso ambulatori ubicati in un comune diverso da quello di
residenza.
L’istante fa presente che la richiesta di chiarimenti si è
resa necessaria a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6793 del
2 aprile 2015 che ha riconosciuto funzione risarcitoria e non retributiva, a
tale corresponsione e, conseguentemente, la non imponibilità ai fini IRPEF
delle relative somme.
Soluzione
interpretativa prospettata dal contribuente
L’organismo istante, in ragione di quanto disposto
dall’articolo 51, comma 5, del TUIR, ha sempre considerato il rimborso in esame
imponibile ai fini IRPEF.
Parere dell’agenzia
delle entrate
Il trattamento fiscale del "rimborso spese di
accesso" è stato oggetto di esame da parte dell'Amministrazione
Finanziaria con la risoluzione dell’11 luglio 2000, n. 107, laddove è stato
precisato che tali emolumenti "vengono corrisposti in funzione degli spostamenti
del lavoratore dal comune di residenza al luogo di lavoro. Tale fattispecie non
rientra nella previsione del richiamato art. 48 (ora art. 51), comma 5, che
.... prevede delle soglie di non tassabilità per le indennità di trasferta
corrisposte al dipendente per svolgere incarichi in un comune diverso da quello
della sede di lavoro. Conseguentemente se dalla documentazione relativa al
rapporto di lavoro non è rilevabile che il medico specialista effettui
l'accesso in un comune diverso da quello nel quale è situata la propria sede di
lavoro, tali erogazioni sono interamente soggette a tassazione ai sensi del
comma 1 dell’art. 48 (ora 51).".
Considerato che la normativa esaminata con il citato
documento di prassi coincide con quella attualmente in vigore, la scrivente
ritiene di dover confermare l’orientamento dell'Amministrazione Finanziaria in
merito e, conseguentemente, considerare imponibili i rimborsi spese in esame,
ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del TUIR.
In relazione all’ordinanza n. 6793 del 2 aprile u.s. della
Corte di Cassazione, si rileva che con tale pronuncia i giudici di legittimità
hanno riconosciuto la non imponibilità del rimborso spese in base alla sua
funzione risarcitoria
Le motivazioni poste a base dell’ordinanza de quo riprendono
quelle addotte dalla Corte di Cassazione in relazione alla natura del rimborso
spese corrisposto ai dipendenti del Ministero del Lavoro in occasione di
ispezioni effettuate presso cooperative.
In tali pronunce (sentenze n. 5081 del 1999, n. 9107 del
2002 e n. 21517 del 2006), tuttavia, i giudici di legittimità si sono
pronunciati in merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte a ristoro
delle spese sostenute dal lavoratore per raggiungere, dalla sede di lavoro, il
luogo dell’ispezione e, quindi, hanno esaminato una fattispecie diversa da
quella in esame.
Sul piano normativo si rileva che il "rimborso spese di
accesso" è corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali interni, in
ragione dei loro spostamenti dal Comune di residenza al luogo di lavoro,
sempreché lo specialista non risieda nello stesso Comune sede del presidio di
competenza.
Le disposizioni sulla determinazione del reddito di lavoro
dipendente prevedono l’imponibilità di tutte le somme e valori, a qualunque
titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro (art. 51, co. 1, del TUIR).
Con riguardo alle somme corrisposte e ai servizi prestati in
relazione agli spostamenti per raggiungere dal luogo di residenza la sede di
lavoro, il legislatore ha previsto la non imponibilità delle sole prestazioni
di servizi di trasporto collettivo rivolte alla generalità o a categorie di
dipendenti (art. 51, co. 2, lett. d, del TUIR).
Una lettura a contraris delle disposizioni richiamate porta
necessariamente a ritenere che il rimborso delle spese in esame sia imponibile,
altrimenti la previsione da ultimo citata sarebbe inutiliter data.
Al riguardo, l’A.F. ha più volte precisato che eventuali
indennità sostitutive del servizio di trasporto sono assoggettate interamente a
tassazione, così come è interamente assoggettato a tassazione l’eventuale
rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il
trasporto (tra l'altro, circ. n. 326 del 1997 e risoluzioni n. 191 del 2000 e
n. 126 del 2007).
In relazione, poi, alle diversità con il regime fiscale
previsto dall'articolo 51, comma 5, del TUIR per le trasferte o missioni del
lavoratore, si ribadisce che tale disposizione è relativa allo spostamento del
lavoratore dalla propria sede di lavoro al luogo di missione/trasferta, cui è
tenuto a recarsi su incarico e per esclusivo interesse del datore di lavoro. È
tale circostanza a giustificare il particolare regime di favore ivi previsto
per i rimborsi spese.
Considerato che, diversamente, lo spostamento casa-lavoro
avviene al di fuori dell'orario di lavoro e comunque a partire da un’abitazione
scelta dal dipendente, la differenza sul trattamento fiscale non appare
irragionevole.
Peraltro, l’art. 13 del TUIR riconosce ai lavoratori
dipendenti un’apposita detrazione anche in funzione delle spese di produzione
del reddito.
Inoltre, le somme corrisposte dal datore di lavoro ai
dipendenti a titolo di rimborso spese, al di fuori dei casi previsti
dall'articolo 51 del TUIR, possono considerarsi non imponibili nella sola
ipotesi in cui il dipendente abbia sostenuto le spese in nome e per conto del
datore di lavoro, per l'acquisto di materiali utilizzati nell'attività
lavorativa.
Non si ritiene, infine, che tali rimborsi possano essere
considerati da risarcimento danni, in quanto, ai sensi dell'articolo 6, comma
2, del TUIR sono esenti da imposizione le sole indennità conseguite a titolo di
risarcimento di danni derivanti da invalidità permanente o da morte,
costituendo le altre indennità "redditi della stessa categoria di quelli
sostituiti o perduti.".
Per quanto in precedenza evidenziato si ritiene che il
riconoscimento della non imponibilità del rimborso spese in esame sulla base
del carattere risarcitorio dell’emolumento sarebbe in contrasto con le vigenti
disposizioni del TUIR e, considerato che l’ordinanza in esame è attualmente
isolata, si ritiene di confermare l'imponibilità del rimborso previsto
dall’articolo 46 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.
Rimane ferma che il particolare regime delle trasferte potrà
essere applicato nella sola ipotesi in cui il lavoratore sia autorizzato a
recarsi al luogo di missione, e non al luogo di lavoro, partendo dalla sua
residenza.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi
enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano
puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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