Ok alla pubblicazione integrale sul sito della Consob.
Necessario tutelare i risparmiatori e informare il mercato
Non viola la privacy la pubblicazione sul sito della Consob
del provvedimento di radiazione dall'Albo di un promotore finanziario, completo
dei dettagli sulle violazioni commesse. I risparmiatori devono essere
pienamente informati dei comportamenti illeciti messi in atto dagli operatori
del mercato. Questa la decisione [doc. wen n. 4487727] del Garante per la
privacy che ha respinto il ricorso di un ex promotore che chiedeva alla
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa di emendare il provvedimento sulla
sua radiazione, pubblicato on line.
Nel suo ricorso, l'interessato lamentava che la delibera
Consob non contenesse solo l'estratto con gli elementi essenziali (generalità,
dispositivo, succinta indicazione dei fatti), ma riportasse informazioni a suo
dire eccedenti le finalità di pubblicazione, come le motivazioni e la
descrizione dettagliata dei comportamenti illeciti a lui contestati. E
sottolineava come il libero accesso a tali informazioni - indicizzate anche dai
comuni motori di ricerca - danneggiasse gravemente la sua reputazione e ledesse
la sua riservatezza.
Il Garante per la privacy ha stabilito invece che la
pubblicazione on line della delibera Consob, nella sua versione integrale,
risponde non solo alla necessità di dare notizia dell'adozione del
provvedimento sanzionatorio di radiazione, ma anche al dovere istituzionale di
vigilare sugli operatori del mercato e informare compiutamente i risparmiatori
degli illeciti che possono essere commessi.
Nel caso specifico, quindi, l'Autorità non ha rilevato
alcuna violazione alla riservatezza dell'interessato, poiché tale diritto deve
essere bilanciato con quello di tutela e di informazione del mercato
riconosciuto dalla normativa di riferimento. In base alla stessa finalità, il
Garante ha anche ritenuto corretto che i provvedimenti pubblicati sul sito web
della Consob rimangano reperibili dai motori di ricerca per tre anni, così come
previsto dal regolamento interno della stessa Consob. Nel respingere il
ricorso, infine, il Garante ha spiegato che i dati personali diffusi,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono classificabili come
giudiziari, in quanto tutti esclusivamente riferibili ad un procedimento
amministrativo, qual è appunto quello di radiazione.
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