Vietato ad una società l'uso dei dati di oltre 300mila
persone per l'invio di newsletter personalizzate
No alla profilazione senza consenso di gusti e abitudini dei
clienti per l'invio di newsletter personalizzate. Lo ha affermato il Garante
privacy in un provvedimento [doc. web n. 4487559] con cui ha vietato ad una società di e-commerce
l'illecito trattamento dei dati di oltre 300 mila persone. La società - una
delle più importanti nella fornitura on line di biglietti per spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, concerti e
nell'e-commerce di prodotti anche di marchi celebri - non potrà più utilizzare i dati trattati in
modo illecito. Dagli accertamenti ispettivi svolti dall'Autorità è emerso che
la società raccoglieva dati personali attraverso tre siti, di cui uno operativo
in più lingue straniere destinato ad utenti di paesi Ue ed Extra Ue. Il
consenso richiesto, però, era
preselezionato e unico per varie finalità, comprese quelle di marketing
e comunicazione dei dati ad altre società, sempre per scopi commerciali. Una
procedura contraria alla normativa,
anche se l'utente poteva deselezionare il consenso e procedere alla
registrazione al sito.
La società, inoltre, svolgeva, sempre senza consenso,
un'attività di profilazione utilizzando un software per l'invio di newsletter personalizzate,
"create" elaborando i dati relativi agli ordini dei clienti o anche
ai prodotti inseriti nel carrello il cui ordine non era stato finalizzato. La
società peraltro non aveva provveduto ad adempiere all'obbligo di notificazione
al Garante previsto dal Codice per l'attività di profilazione, né aveva
stabilito alcun tempo di conservazione dei dati personali raccolti tramite i
siti.
Il Garante ha dunque
disposto il divieto di uso dei dati dei clienti acquisiti illecitamente e
ha prescritto alla società di adottare, entro sessanta giorni, le misure
necessarie per mettersi in regola con le disposizioni del Codice privacy. La
società dovrà, in particolare, integrare l'informativa indicando le aziende o
le categorie economiche o merceologiche alle quali intende comunicare i dati
per le loro finalità promozionali. Dovrà, poi, informare i soggetti, ai quali i
dati sono stati già comunicati o ceduti, che non possono utilizzarli senza aver
prima acquisito il consenso degli interessati.
La società dovrà, infine, prevedere tempi di conservazione
dei dati e, alla scadenza, provvedere all'immediata cancellazione o alla anonimizzazione permanente.
Nessun commento:
Posta un commento