Parte il Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti
dall’utilizzo di beni immateriali come opere d’ingegno, brevetti industriali,
marchi ecc. introdotta dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2004). L’Agenzia
delle Entrate, infatti, ha pubblicato oggi un provvedimento, che indica le
modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura
finalizzata alla stipula di accordi di ruling, e una circolare (n.36/E), che
fornisce i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall’esercizio
dell’opzione, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell’ambito dell’agevolazione
stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.
Che cos’è e come funziona il Patent box – Il Patent box è
un’agevolazione fiscale che prevede l’esclusione dalla tassazione di una quota
del reddito derivante dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti
industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Sono escluse dalla formazione
del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni a condizione
che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito,
prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale
si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.
I redditi agevolabili sono quelli derivanti dall’utilizzo di
software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa,
disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze
tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili
come informazioni segrete giuridicamente tutelabili.
Il ruling - Per avviare la procedura di ruling, i soggetti
titolari di reddito di impresa devono inviare alle Entrate apposita istanza in
carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente
all’ufficio, contenente alcune informazioni di carattere elementare relative al
contribuente, alla tipologia di bene ed alla tipologia di attività di ricerca e
sviluppo svolta. Una copia dell’istanza e della relativa documentazione dovrà
essere prodotta anche su supporto elettronico. La documentazione relativa
all’istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla
presentazione dell’istanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite
raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, che
rilascerà un’attestazione di avvenuta ricezione.
Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate inviteranno in seguito
l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la
completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di
ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di
svolgimento del procedimento in contraddittorio. La procedura sarà, infine,
perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile
dell’ufficio competente dell’Agenzia e di un responsabile dell’impresa.
L’Agevolazione non “scade” se ci sono perdite - Se, specie
nei primi anni, lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una
perdita, l’impresa che aderisce al Patent box rinvierà gli effetti positivi
dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.
Nel caso in cui le modalità di determinazione dell’agevolazione portino ad un
risultato negativo derivante dell’eccesso di costi sostenuti per il bene
immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno
alla formazione del reddito d’impresa di periodo: saranno computate poi in
seguito per la riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento.
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