Determinazione della misura del contributo a carico delle
imprese per l'accesso allo strumento di garanzia previsto dai bandi in favore
di grandi progetti di ricerca e sviluppo, di cui ai decreti del 15 ottobre 2014
Art.1
1. Le imprese che intendono richiedere l'anticipazione del
finanziamento agevolato di cui all'art. 13, comma 2 dei decreti ministeriali 15
ottobre 2014 relativi ai grandi progetti di ricerca e sviluppo, avvalendosi dello
strumento di garanzia previsto dallo stesso art. 13, comma 2, sono tenute a
contribuire al relativo fondo con una quota pari al 2,1 per cento
dell'anticipazione richiesta.
2. La quota di cui al comma 1 è commisurata
all'anticipazione richiesta del 30 per cento del finanziamento concesso, è
trattenuta dal Ministero in occasione della prima richiesta di anticipazione, è
valida, quindi, anche per l'eventuale seconda anticipazione e non viene
restituita qualunque sia l'esito del progetto.
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