Alcuni commentatori hanno sostenuto che il decreto
legislativo 16 novembre 2015 n. 180 abbia introdotto ostacoli e impedimenti
all’esercizio della azione di responsabilità nel caso di procedure di
risoluzione bancaria. Non è così.
L’articolo 35 del decreto legislativo 180/2015 dispone che
“L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali
contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore
generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che
esercita l’attività di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca
d’Italia. In mancanza di loro nomina, l’esercizio dell’azione spetta al
soggetto a tal fine disegnato dalla Banca d'Italia.”.
Questa disposizione replica esattamente l’articolo 84, comma
5, del testo unico bancario in materia di liquidazione coatta amministrativa,
la cui formulazione è la seguente: “L'esercizio dell'azione sociale di
responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati
organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione
contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché
dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività
di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.”
La disposizione è altresì analoga a quanto previsto
dall’articolo 2394-bis, del codice civile che prevede che le azioni di cui
all’articolo 2393 e 2394 del codice civile sono esercitate dal curatore
fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario.
Si tratta di un principio generale della disciplina italiana
della gestione della crisi economica.
E’ comunque salva l’azione individuale per il risarcimento
del danno del socio e del terzo che si ritengono direttamente danneggiati
dall’atto doloso o colposo degli amministratori, ai sensi dell’articolo 2395
del codice civile.
Si fa presente, infine, che la disposizione in oggetto era
inclusa nel testo posto in consultazione nell’agosto 2015 e nel testo approvato
in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2015. Il
testo è stato sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari, per il
parere, e queste non hanno formulato alcuna osservazione in merito all’articolo
35, che pertanto non è stato modificato in sede di approvazione definitiva il
13 novembre 2015.
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