OGGETTO:
Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità,
dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Pagamento
diretto assegno ordinario. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al
piano dei conti.
Il D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014 ha istituito presso
l'INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità,
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Il Fondo,
inizialmente adeguato a norma dell’art. 3, c. 42, della l. 92/2012 alle
disposizioni del medesimo articolo, nell’attuale assetto normativo rientra
nell’opera di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro attuata dal D.lgs. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015.
Il Fondo, che non ha personalità giuridica e gode di
autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, costituisce gestione dell’INPS e,
nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di
crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione
temporanea di attività o di lavoro, ha lo scopo, tra gli altri, di erogare
prestazioni a sostegno del reddito.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a),
punto 2), del citato D.I., il Fondo garantisce la prestazione di un assegno
ordinario in favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di
lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste
dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria
e straordinaria.
Con circolare 122/2015 sono state fornite le prime
istruzioni per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alle prestazioni
previste dai Fondi di solidarietà.
Con riserva di specificare con apposita circolare le
istruzioni di dettaglio relativamente alle prestazioni erogate dal Fondo, nelle
more del completamento della procedura che dovrà occuparsi della gestione end
to end del processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni a
carico dei fondi di solidarietà e delle opportune istruzioni Uniemens per
procedere al pagamento a conguaglio delle stesse, al fine di garantire
continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, in fase
di prima applicazione, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà
esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
Istruzioni
procedurali
Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo,
interessate da processi di sospensione ovvero riduzione dell’attività
lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede
territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui alla citata
circolare 122/2015, per consentire l’istruttoria e il pagamento della
prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono inoltre trasmettere,
per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in files aziendali con
periodicità mensile, il Mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi
online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio
richieste pag. dir SR41.
La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato
amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei
presenti.
L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato anche prima
dell’adozione della delibera, anche se il pagamento ai lavoratori è subordinato
all’adozione della delibera e nei limiti della stessa.
Una volta deliberato il provvedimento di concessione da
parte del Comitato amministratore del Fondo, lo stesso verrà comunicato tramite
PEC alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa
autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento
economico ai lavoratori interessati. La struttura territoriale provvede altresì
alla notifica della delibera all’azienda istante.
L’autorizzazione di pagamento verrà rilasciata dalla
struttura territoriale INPS competente, sulla base della conforme deliberazione
dal Comitato: nella delibera sarà indicato il periodo, le ore, il numero dei
lavoratori e l’importo del finanziamento autorizzato.
Per tale motivo, nell’ambito della procedura informatica di
autorizzazione CIGS è istituito il codice intervento 400 e, come ulteriore
classificazione, evento 404, che individuerà le prestazioni in oggetto ai fini
della corretta imputazione contabile e del connesso monitoraggio .
L’erogazione della prestazione è gestita per il tramite
della procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito.
Il Fondo provvede, inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 10,
del D.I. 82761/2014 al versamento alla competente gestione assicurativa
obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno
ordinario.
Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo
addizionale pari, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. 82761/2014,
alla misura dell’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.
Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto
in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno con le
medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale
di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalità applicative
saranno comunicate con separato messaggio.
Istruzioni contabili
L’imputazione dell’onere per l’erogazione degli assegni
ordinari ai beneficiari, con la modalità di pagamento diretto, in applicazione
dell’art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), del citato D.I. n. 82761/2014,
deve avvenire al nuovo conto:
FCR30100 – Assegni ordinari per il sostegno del reddito di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), del D.I. n. 82761/2014, a
favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro, anche in
applicazione di contratti di solidarietà espansivi, o da sospensione temporanea
dell’attività lavorativa.
Per rilevare il debito verso i beneficiari della suddetta
prestazione, si istituisce il seguente conto:
FCR10130 – Debiti per assegni ordinari per il sostegno del
reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), del D.I. n.
82761/2014, a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di
lavoro, anche in applicazione di contratti di solidarietà espansivi, o da
sospensione temporanea dell’attività lavorativa.
Al fine di contabilizzare la trattenuta di importo pari ai
contributi previsti ai sensi dell’art. 26, della legge n. 41/1986, effettuata
ai sensi dell’art. 10, comma 2, del citato D.I., è istituito il nuovo conto
FCR22100.
La procedura informatica che consente la liquidazione
dell’assegno ordinario ai beneficiari, con l’utilizzo della struttura in uso
prevista per i pagamenti diretti CIG, è stata conseguentemente adeguata.
Eventuali riaccrediti di tale prestazione, registrati
contabilmente con le regole in uso, andranno valorizzati, nell’ambito del
partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del seguente nuovo codice
bilancio:
“03144 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni
ordinari a sostegno del reddito, art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3),
D.I. n. 82761/2014 – FCR”.
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al
termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, andranno imputati al
conto esistente FCR10031.
Per gli eventuali recuperi dell’assegno in questione, viene
istituito il conto FCR24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della
procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova
istituzione:
“01132 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del
reddito, art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) e 3), D.I. n. 82761/2014 – FCR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo
al termine dell’esercizio, andranno imputate al nuovo conto FCR00130, sulla
base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta
procedura, opportunamente aggiornata.
Il citato codice bilancio “01132” dovrà essere utilizzato,
altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i
crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Per l’imputazione contabile della contribuzione correlata
agli assegni ordinari di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3),
del D.I. n. 82761/2014, il cui onere è posto interamente a carico del Fondo in
oggetto, in applicazione dell’art. 10, comma 10, del citato D.I., si istituisce
il nuovo conto:
FCR32141 – Onere per contribuzione figurativa correlata ai
periodi di erogazione degli assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui
all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), del D.I. n. 82761/2014 – art.
10, comma 10, del D.I. n. 82761/2014.
Il suddetto conto verrà movimentato dalla procedura dei
pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, al fine di rilevare
l’accreditamento della contribuzione correlata, a copertura dei periodi di
erogazione degli assegni ordinari, dal Fondo di solidarietà in oggetto al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti (evidenza contabile FPR), imputando in “DARE” il
nuovo conto FCR32141 e in “AVERE” il conto FPR22141, anch’esso di nuova
istituzione.
Le istruzioni contabili per rilevare la riscossione del
contributo addizionale di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), del D.I. n.
82761/2014, con le modalità operative già in uso per la gestione del contributo
addizionale di finanziamento della CIG, verranno fornite separatamente, in
occasione della definizione delle relative istruzioni procedurali.
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