Con la circolare Inps n. 201 vengono disciplinati gli
aspetti normativi, amministrativi ed operativi legati alla gestione del nuovo
assegno ordinario previsto dall’art. 30 del Decreto legislativo n. 148 del
14/9/2015. Con questa circolare si aggiunge un importante tassello al quadro
normativo delle integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro.
L’assegno ordinario è un trattamento di integrazione
salariale assicurato dai Fondi di solidarietà bilaterali in caso di sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa - per le stesse causali previste per la
cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS) – in favore
dei lavoratori operanti in settori che non rientrano nel campo di applicazione
della CIG, e il nuovo decreto ne ha modificato in modo sostanziale la
disciplina per quanto attiene il termine di presentazione della domanda, la
durata della prestazione, il termine per il rimborso o il conguaglio da parte
dei datori di lavoro e le causali che ne giustificano il ricorso.
La principale novità è l’ampliamento della platea dei
beneficiari delle prestazioni dei Fondi di solidarietà, obbligatori per tutti i
settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO/CIGS, in
relazione a datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Un’altra novità riguarda la durata dell’assegno, che
l’attuale sistema lega alle singole causali. Mentre prima la durata della
prestazione era ricalcata sulla normativa della cassa integrazione guadagni
ordinaria e pertanto non potevano essere autorizzate sospensioni eccedenti i 12
mesi, oggi la durata complessiva può raggiungere, nel caso della causale
contratto di solidarietà, i 36 mesi.
Rispetto al sistema previgente, l’attuale assetto normativo
introduce, inoltre, due differenti termini, uno iniziale, prima del quale non
può essere presentata la domanda, ed uno finale. Si tratta di termini
ordinatori, il cui mancato rispetto non determina la perdita del diritto alla
prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni,
l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni,
uno slittamento del termine di decorrenza della stessa e la decadenza dal
trattamento per i periodi anteriori.
La nuova disciplina trova applicazione per le domande
presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto
(24/09/2015), anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione
antecedenti o comunque iniziati prima di tale data. Pertanto, per consentire
alle aziende e all’Istituto di adeguare le relative procedure di invio online delle
istanze, sarà neutralizzato il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza
del decreto e la pubblicazione della circolare: per gli eventi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa intervenuti in tale periodo, la decorrenza
dei quindici giorni utili per la presentazione della domanda è la data di
pubblicazione della circolare 201/2015.
I Fondi già costituiti che presentano disposizioni difformi
rispetto a quanto previsto dal decreto – che limitano dunque il loro campo di
applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici
dipendenti, come previsto dalla previgente
disciplina - devono necessariamente adeguarsi alle nuove
disposizioni entro il 31 dicembre 2015. Per tutti gli altri Fondi già conformi
alle nuove norme non è necessario alcun adeguamento.

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