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martedì 29 dicembre 2015

Inps - Compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità con la fruizione delle indennità per cariche pubbliche non elettive

Inps, Circolare n.207 del 28 dicembre 2015

OGGETTO: 
Estensione della compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità con la fruizione delle indennità per cariche pubbliche non elettive di organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle Regioni.

SOMMARIO: 
Premessa

1.Quadro normativo

2.Compatibilità e cumulabilità delle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi degli enti locali con l’indennità di mobilità 

3.Istruzioni operative

Premessa
I gettoni di presenza, percepiti dai lavoratori per l’espletamento di cariche pubbliche elettive, nonché sindacali, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di mobilità, come affermato dall’Istituto nel messaggio n. 16920 del 28 gennaio 1999, a seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Detta cumulabilità si attua nei limiti necessari a garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità, secondo il meccanismo previsto dall’art. 9, comma 9 della legge n. 223/1991, il cui funzionamento è dettagliato nella circolare INPS n. 229 del 21.11.1996.

L’Istituto, fino ad oggi, si è adeguato a tale orientamento adottando concrete misure applicative unicamente in relazione alle cariche pubbliche elettive.

Alla luce della successiva evoluzione normativa e del conseguente adeguamento degli Statuti di regioni, province e comuni, ed in virtù dei casi recentemente posti all’attenzione dell’Istituto, si rende necessaria l’estensione di tale disciplina anche alle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi dei citati Enti.

1.Quadro normativo
In base alla normativa in vigore, infatti, è possibile il conferimento di funzioni pubbliche a soggetti che non sono stati eletti (c.d. assessori esterni) negli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni.

Nel dettaglio:

a.per le regioni, l’ultimo comma dell’art. 122 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n. 1/1999, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e che, una volta eletto, nomina e revoca i componenti della Giunta; conseguentemente, gli statuti regionali, nel dare attuazione all’indicata disposizione costituzionale, hanno previsto la possibilità di nominare assessori regionali “esterni”, individuati (diversamente che nel passato) al di fuori del novero dei consiglieri regionali;

b.per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l’art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000, cosiddetto T.U.E.L., al comma 3, stabilisce che “ […] gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”;

c.per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, infine, l’art. 47 del T.U.E.L. dispone, al comma 4, che “[…] lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”.

Inoltre, l’art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che sia corrisposta una indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi di comuni e province e l’art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) stabilisce che la richiamata indennità di funzione è assimilata ai redditi da lavoro dipendente.

2.Compatibilità e cumulabilità delle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi degli enti locali con l’indennità di mobilità.
Premesso quanto sopra, alla luce del mutato contesto legislativo, nonché al fine di una interpretazione del quadro normativo che garantisca la parità di trattamento e il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, anche l’indennità spettante per l’espletamento delle  cariche politiche non elettive degli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni deve ritenersi compatibile e cumulabile con la percezione dell’indennità di mobilità, come definito nel messaggio INPS n. 16920 del 1999.

Tale possibilità di cumulo dell’indennità di mobilità opera sempre nei limiti e con le modalità del citato art. 9, comma 9 della legge n. 223 del 1991, le cui modalità applicative sono state fornite con la circolare INPS n. 229 del 1996, ovvero nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità.

Si ricorda, inoltre, che rimane fermo il diritto all’accredito della contribuzione figurativa conseguente all’indennità di mobilità.

Le strutture territoriali avranno cura di garantire la corretta applicazione di quanto statuito nella presente circolare, applicandola anche alle situazioni di contenzioso amministrativo e giudiziario eventualmente pendenti.

3.Istruzioni operative
Una volta stabilita la compatibilità, in base ai criteri del precedente paragrafo 2, si rende necessario determinare la cumulabilità delle indennità di funzione dei destinatari della presente circolare con il pagamento dell’indennità di mobilità, secondo i limiti indicati dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991.

Nello stabilire la quota di cumulabilità possono verificarsi le situazioni sotto delineate:

1. Totale incumulabilità con l’indennità di mobilità, che può intervenire o al momento della definizione della domanda o nel corso della percezione, per cui nulla deve essere pagato a titolo di indennità di mobilità, ma bisogna procedere esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa per il periodo.

L’operatività nei casi di questo tipo è la seguente:

a.inserire una sospensione c.d. aperta pari all’inizio della carica non elettiva che, se preesistente al momento della domanda, sarà pari alla decorrenza della prestazione;

b.tenere in apposita evidenza la domanda fino al termine del periodo della mobilità;

c.al termine del periodo della mobilità inserire un recupero in conto mobilità -  pari a quanto sarebbe spettato a titolo di mobilità ordinaria durante il periodo di sospensione - e la decadenza;

d.procedere con il pagamento, che sarà pari a zero per effetto del recupero, ma permetterà l’accredito della contribuzione figurativa.

2. Parziale cumulabilità con l’indennità di mobilità. In questi casi bisogna:

a.calcolare la quota mensile di incumulabilità, avvalendosi delle istruzioni fornite al punto D della scheda operativa ed utilizzando il foglio di calcolo che dovrà essere coerentemente adeguato alla fattispecie in parola ( scheda operativa e foglio di calcolo sono entrambi allegati al messaggio n. 27237 del 4 dicembre 2008).

b.inserire quale recupero in conto mobilità la quota di incumulabilità in precedenza quantificata. Trattandosi di operazioni che dovrebbero ripetersi ogni mese si suggerisce, in questi casi, di prevedere pagamenti semestrali o trimestrali, in base all’importo da pagare.

3. Totale cumulabilità con l’indennità di mobilità. In questi casi bisogna procedere come di consueto.

Per le situazioni relative ai lavoratori del settore aeroportuale, si precisa che la cumulabilità dovrà essere verificata tenendo conto della sola retribuzione teorica utilizzata per l’individuazione dei dati della retribuzione oraria e dell’orario contrattuale da inserire in dsweb.

Pertanto, nei casi di totale incumulabilità, dovendo comunque procedere al pagamento della quota integrativa dell’FTA, si consiglia di procedere con pagamenti semestrali o trimestrali tenendo conto delle istruzioni fornite al precedente punto 1) con la sola differenza che il recupero di cui alla lettera c) dovrà essere ridotto di € 2,50 per permettere alla procedura di emettere il pagamento. Dovendo predisporre più pagamenti la riduzione del recupero di € 2,50 dovrà rimanere costante, in quanto al termine del pagamento la stessa risulterà indebita e non recuperabile vista l’esiguità dell’importo.

Nei casi di parziale cumulabilità o di totale cumulabilità si ribadiscono le istruzioni fornite nei precedenti punti 2) e 3).

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