OGGETTO:
Estensione della compatibilità e cumulabilità dell’indennità
di mobilità con la fruizione delle indennità per cariche pubbliche non elettive
di organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle Regioni.
SOMMARIO:
Premessa
1.Quadro normativo
2.Compatibilità e cumulabilità delle cariche pubbliche non
elettive negli organi esecutivi degli enti locali con l’indennità di
mobilità
3.Istruzioni operative
Premessa
I gettoni di presenza, percepiti dai lavoratori per
l’espletamento di cariche pubbliche elettive, nonché sindacali, sono
compatibili e cumulabili con l’indennità di mobilità, come affermato
dall’Istituto nel messaggio n. 16920 del 28 gennaio 1999, a seguito del parere
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Detta cumulabilità si attua nei limiti necessari a garantire
la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al
momento del collocamento in mobilità, secondo il meccanismo previsto dall’art.
9, comma 9 della legge n. 223/1991, il cui funzionamento è dettagliato nella
circolare INPS n. 229 del 21.11.1996.
L’Istituto, fino ad oggi, si è adeguato a tale orientamento
adottando concrete misure applicative unicamente in relazione alle cariche
pubbliche elettive.
Alla luce della successiva evoluzione normativa e del
conseguente adeguamento degli Statuti di regioni, province e comuni, ed in
virtù dei casi recentemente posti all’attenzione dell’Istituto, si rende
necessaria l’estensione di tale disciplina anche alle cariche pubbliche non
elettive negli organi esecutivi dei citati Enti.
1.Quadro normativo
In base alla normativa in vigore, infatti, è possibile il
conferimento di funzioni pubbliche a soggetti che non sono stati eletti (c.d.
assessori esterni) negli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province)
e delle regioni.
Nel dettaglio:
a.per le regioni, l’ultimo comma dell’art. 122 Cost., come
novellato dalla legge costituzionale n. 1/1999, stabilisce che il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e che, una volta eletto, nomina e revoca i
componenti della Giunta; conseguentemente, gli statuti regionali, nel dare
attuazione all’indicata disposizione costituzionale, hanno previsto la
possibilità di nominare assessori regionali “esterni”, individuati
(diversamente che nel passato) al di fuori del novero dei consiglieri
regionali;
b.per le province e per i comuni con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti, l’art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000, cosiddetto
T.U.E.L., al comma 3, stabilisce che “ […] gli assessori sono nominati dal
sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del
consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”;
c.per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
infine, l’art. 47 del T.U.E.L. dispone, al comma 4, che “[…] lo statuto può
prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio
ed in possesso dei requisiti dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere”.
Inoltre, l’art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che
sia corrisposta una indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi
di comuni e province e l’art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
stabilisce che la richiamata indennità di funzione è assimilata ai redditi da
lavoro dipendente.
2.Compatibilità e
cumulabilità delle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi degli
enti locali con l’indennità di mobilità.
Premesso quanto sopra, alla luce del mutato contesto
legislativo, nonché al fine di una interpretazione del quadro normativo che
garantisca la parità di trattamento e il principio di ragionevolezza di cui
all’art. 3 della Costituzione, anche l’indennità spettante per l’espletamento
delle cariche politiche non elettive
degli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni
deve ritenersi compatibile e cumulabile con la percezione dell’indennità di
mobilità, come definito nel messaggio INPS n. 16920 del 1999.
Tale possibilità di cumulo dell’indennità di mobilità opera
sempre nei limiti e con le modalità del citato art. 9, comma 9 della legge n.
223 del 1991, le cui modalità applicative sono state fornite con la circolare
INPS n. 229 del 1996, ovvero nei limiti necessari per garantire la percezione
di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del
collocamento in mobilità.
Si ricorda, inoltre, che rimane fermo il diritto
all’accredito della contribuzione figurativa conseguente all’indennità di
mobilità.
Le strutture territoriali avranno cura di garantire la
corretta applicazione di quanto statuito nella presente circolare, applicandola
anche alle situazioni di contenzioso amministrativo e giudiziario eventualmente
pendenti.
3.Istruzioni
operative
Una volta stabilita la compatibilità, in base ai criteri del
precedente paragrafo 2, si rende necessario determinare la cumulabilità delle
indennità di funzione dei destinatari della presente circolare con il pagamento
dell’indennità di mobilità, secondo i limiti indicati dall’articolo 9, comma 9,
della legge n. 223 del 1991.
Nello stabilire la quota di cumulabilità possono verificarsi
le situazioni sotto delineate:
1. Totale incumulabilità con l’indennità di mobilità, che
può intervenire o al momento della definizione della domanda o nel corso della
percezione, per cui nulla deve essere pagato a titolo di indennità di mobilità,
ma bisogna procedere esclusivamente all’accredito della contribuzione
figurativa per il periodo.
L’operatività nei casi di questo tipo è la seguente:
a.inserire una sospensione c.d. aperta pari all’inizio della
carica non elettiva che, se preesistente al momento della domanda, sarà pari
alla decorrenza della prestazione;
b.tenere in apposita evidenza la domanda fino al termine del
periodo della mobilità;
c.al termine del periodo della mobilità inserire un recupero
in conto mobilità - pari a quanto
sarebbe spettato a titolo di mobilità ordinaria durante il periodo di
sospensione - e la decadenza;
d.procedere con il pagamento, che sarà pari a zero per
effetto del recupero, ma permetterà l’accredito della contribuzione figurativa.
2. Parziale cumulabilità con l’indennità di mobilità. In
questi casi bisogna:
a.calcolare la quota mensile di incumulabilità, avvalendosi
delle istruzioni fornite al punto D della scheda operativa ed utilizzando il
foglio di calcolo che dovrà essere coerentemente adeguato alla fattispecie in
parola ( scheda operativa e foglio di calcolo sono entrambi allegati al
messaggio n. 27237 del 4 dicembre 2008).
b.inserire quale recupero in conto mobilità la quota di
incumulabilità in precedenza quantificata. Trattandosi di operazioni che
dovrebbero ripetersi ogni mese si suggerisce, in questi casi, di prevedere
pagamenti semestrali o trimestrali, in base all’importo da pagare.
3. Totale cumulabilità con l’indennità di mobilità. In
questi casi bisogna procedere come di consueto.
Per le situazioni relative ai lavoratori del settore
aeroportuale, si precisa che la cumulabilità dovrà essere verificata tenendo
conto della sola retribuzione teorica utilizzata per l’individuazione dei dati
della retribuzione oraria e dell’orario contrattuale da inserire in dsweb.
Pertanto, nei casi di totale incumulabilità, dovendo
comunque procedere al pagamento della quota integrativa dell’FTA, si consiglia
di procedere con pagamenti semestrali o trimestrali tenendo conto delle
istruzioni fornite al precedente punto 1) con la sola differenza che il
recupero di cui alla lettera c) dovrà essere ridotto di € 2,50 per permettere
alla procedura di emettere il pagamento. Dovendo predisporre più pagamenti la
riduzione del recupero di € 2,50 dovrà rimanere costante, in quanto al termine
del pagamento la stessa risulterà indebita e non recuperabile vista l’esiguità
dell’importo.
Nei casi di parziale cumulabilità o di totale cumulabilità
si ribadiscono le istruzioni fornite nei precedenti punti 2) e 3).
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