Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


martedì 1 dicembre 2015

Disegno di legge su contrasto al lavoro nero e al caporalato

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato n.90 del 13 novembre 2015

Il disegno di legge su contrasto al lavoro nero e al caporalato - Recepimento della direttiva europea su libera circolazione dei professionisti e rafforzamento del mercato interno

 

INTERVENTI SUL TERRITORIO
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti per gli interventi sul territorio. Nello specifico il provvedimento approvato contiene dodici provvedimenti per un totale di 900 milioni di euro di investimenti. Ecco dove il governo ha deciso di destinare i fondi:

-         50 milioni per Bagnoli pronti già a partire dal 2015 che il Governo mette a disposizione per le azioni di bonifica dell’area;

-         150 milioni per la Terra dei fuochi che si aggiungono ai 150 milioni per il 2016 e i 150 milioni per il 2017 già stanziati con la legge di Stabilità, per supportare la regione Campania che, con la supervisione di Anac, provvederà all’eliminazione definitiva della piaga delle eco-balle;

-         150 milioni per l’area Expo per finanziare il progetto del governo per il dopo Esposizione universale;

-         200 milioni per Roma e il Giubileo della Misericordia. Il finanziamento, per quanto riguarda la Capitale, interesserà l’accoglienza, il decoro, la mobilità, i trasporti e la sanità;

-         10 milioni per Reggio Calabria a sostegno dell’azione di risanamento di bilancio;

-         100 milioni per il servizio civile;

-         50 milioni di rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali di protezione civile;

-         25 milioni per le graduatorie per quegli alloggi popolari che, per essere agibili, hanno bisogno di lavori di manutenzione;

-         100 milioni per finanziare gli impianti sportivi nelle periferie. In raccordo con Palazzo Chigi, il Coni provvederà agli interventi;

-         25 milioni per prolungare il tax credit per il cinema;

-         10 milioni per sostenere il piano governativo per l'export e la tutela del "Made in Italy";

-         30 milioni per la continuità territoriale della Sardegna a favore dei collegamenti aerei dell’Isola con il continente.

CONTRASTO AL LAVORO NERO E AL CAPORALATO (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, della giustizia Andrea Orlando e del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge contenete norme in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

L’iniziativa legislativa ha l’obiettivo di rafforzare l’azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, il c.d. caporalato e il lavoro nero nel settore agricolo con un intervento organico e coordinato delle Istituzioni.

Nello specifico, il disegno di legge introduce strumenti operativi contro il caporalato tanto dal lato amministrativo quanto dal lato penale.

Codice penale
Si rende obbligatorio e non più facoltativo l’arresto in caso di flagranza del reato. Si introduce una circostanza attenuante speciale per l’autore del reato che si adoperi efficacemente per assicurare prove dei reati, individuazioni di altri responsabili, sequestro di somme.

Confisca
Si rende obbligatoria - per una maggiore incisività repressiva - la confisca del prodotto o del profitto del reato, oltre che delle cose utilizzate per la sua realizzazione, in modo che la decisione sulla destinazione di questi beni non sia più affidata alla valutazione discrezionale del giudice, caso per caso (come è attualmente secondo l’articolo 240 del codice penale). In questa prospettiva, pertanto, nel caso di condanna il giudice ordinerà sempre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (a titolo esemplificativo, i mezzi utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili destinati ad accoglierli per la notte) come pure delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto.

Si eseguirà inoltre l’applicazione della confisca per equivalente su altri beni di cui il condannato abbia la disponibilità, per il caso in cui non sia possibile attuare quella in forma diretta. Può accadere che, al momento della condanna e prima, al momento del sequestro finalizzato alla futura confisca, non si sia nelle condizioni di rintracciare lo specifico profitto o prodotto del reato, oppure le specifiche cose che sono servite alla sua commissione. Magari perché l’imputato le ha saputo bene occultare, o perché nel frattempo sono andate disperse, consumate e riutilizzate. La confisca, in tutti questi casi, non può essere paralizzata dalla mancanza di oggetto, dal momento che il nucleo di pericolosità che occorre contrastare risiede proprio nell’illecita ricchezza che la commissione del reato ha determinato in favore del patrimonio del suo autore. Si deve allora agire su beni, del valore equivalente, che siano ovviamente nella disponibilità del reo, in modo da inibire qualunque forma elusiva della futura confisca e di assicurare in ogni caso la neutralizzazione della pericolosità che si estrinseca con la commissione del reato.

Intermediazione illecita
Si aggiunge anche il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’articolo art. 603 bis c.p. all’elenco dei reati per i quali può operare la confisca cosiddetta estesa o allargata. Questa misura patrimoniale è stata introdotta per colpire le grandi ricchezze illecitamente accumulate, anche per interposta persona, dalla criminalità organizzata e la sua applicazione non è subordinata all'accertamento di un "nesso" tra i reati enunciati nella norma di riferimento e i beni oggetto del provvedimento di confisca. Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del "nesso di pertinenzialità" tra beni e reati contestati bensì è sufficiente provare la sproporzione del bene rispetto al reddito od all'attività economica svolta dal soggetto e la mancanza di giustificazione circa la sua legittima provenienza.

Responsabilità in solido
Si ritiene importante aggiungere il reato di caporalato (di cui all’articolo 603 bis c.p.) tra quelli per i quali si determina la responsabilità amministrativa da reato da parte degli enti. Lo sfruttamento dei lavoratori produce infatti quasi sempre vantaggio per le aziende, che spesso sono costituite in forma societaria o associativa: accanto alla responsabilità individuale dei singoli soggetti autori del reato, è quindi fondamentale prevedere specifiche sanzioni (pecuniarie, interdittive e di confisca) anche a carico dell’ente medesimo, quando risulta accertato che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Indennizzo alle vittime
Si inserisce il reato di c.d. caporalato nell’elenco di quelli per cui si debba riconoscersi il diritto della vittima all’indennizzo a carico dello Stato attingendo al fondo anti-tratta istituito con legge nel 2003 e incrementato nel 2014.

Rafforzata la rete del lavoro agricolo di qualità
Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata con la Legge Competitività e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l’ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli. Allo stesso tempo si stabilisce l’estensione dell’ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall’Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.

Piano di interventi per l’accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali
Con la nuova legge le amministrazioni statali saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l’accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. L’obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della manodopera anche straniera. Il piano sarà stabilito con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore.

ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO

Recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo e in attuazione dell’articolo 8 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), i due schemi di decreto legislativo di recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive - di seguito anche, per brevità, ‘Direttiva’ o BRRD), che istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La finalità della direttiva è quella di evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi della crisi, dotando le autorità di risoluzione di strumenti che consentano un intervento precoce e efficace, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. È altresì notevolmente limitata la possibilità di salvataggi pubblici. Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è stato articolato in due distinti interventi normativi. Con un provvedimento vengono apportate modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario - t.u.b.) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58 (Testo unico della finanza - t.u.f.) al fine di introdurre la disciplina dei piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di intervento precoce, mentre l’amministrazione straordinaria viene allineata alla disciplina europea. Viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla Direttiva e apportare alcune innovazioni alla luce della prassi applicativa.

Il secondo decreto legislativo è un autonomo provvedimento legislativo che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le attività connesse con la risoluzione spettano all’autorità di risoluzione le cui funzioni, in attuazione dello specifico criterio di delega, sono state attribuite alla Banca d’Italia. L’applicazione del bail-in (meccanismo di salvataggio interno), come consentito dalla Direttiva e previsto dalla delega, è rinviato al 1° gennaio 2016.

I testi sono stati modificati per accogliere talune delle osservazioni proposte dalle Commissioni parlamentari competenti. In particolare allo scopo di adeguarsi alle condizioni indicate nei pareri parlamentari, si è rinviata al 2019 l’applicazione delle norme dell’estensione della cd depositor preference ai depositi diversi da quelli protetti dal sistema di garanzia dei depositi e di quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese.

SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

Attuazione della decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni. Nello specifico il provvedimento si inserisce nel solco di una normativa nazionale e sovranazionale volta al superamento dei tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, alla lotta contro il terrorismo internazionale e ai cosiddetti cross-border crimes. Con questo nuovo strumento si autorizzano gli Stati membri a istituire squadre investigative comuni quando occorre compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o quando bisogna assicurare il loro coordinamento, rispettando i sistemi di controllo giudiziari tra gli Stati membri.

La criminalità organizzata si connota oggi per il ricorso a forme sempre più sofisticate di cooperazione fra gruppi criminali di nazionalità diverse, finalizzata alla gestione di mercati criminali comuni. È sufficiente ricordare le modalità operative delle organizzazioni criminali transnazionali dedite al traffico di stupefacenti e di armi, alla tratta di esseri umani, alla pedopornografia, al terrorismo, alla criminalità informatica per rilevare come il potenziamento e l'affinamento delle sinergie criminali su scala sovranazionale - con il conseguente frazionamento delle correlate attività delittuose in Paesi con diverse giurisdizioni nazionali - costituisce un oggettivo freno alla capacità investigativa degli organi inquirenti. Attraverso la costituzione di squadre investigative comuni non si tratta più di prevedere misure di coordinamento tra organi inquirenti dei diversi Stati, ma di individuare ambiti di azione comune che consentano di operare nei diversi Stati, direttamente e in tempi reali, senza la penalizzazione di ostacoli di carattere formale.

PROVVEDIMENTI DI BLOCCO DEI BENI O DI SEQUESTRO PROBATORIO

Attuazione della decisione quadro relativa all’esecuzione dell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante l’attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

Con questo provvedimento si regola l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie o per la loro successiva confisca. L’obiettivo è quello di istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsivoglia Stato membro, secondo le forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale.

Vengono in definitiva semplificati i meccanismi di cooperazione giudiziaria tra Stati membri, al fine di contrastare efficacemente l’incremento della criminalità transfrontaliera, favorendo i rapporti diretti tra le autorità giudiziarie interessate.

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

Disposizioni per confermare il diritto interno alla decisione quadro sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante le disposizioni per confermare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.

Il decreto recepisce uno strumento di cooperazione giudiziaria per consentire che le sanzioni pecuniarie adottate in uno Stato membro possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione. Viene dunque operata una "concretizzazione" del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Il provvedimento contiene norme comuni finalizzate a consentire l’esecuzione all’estero delle decisioni che applicano sanzioni pecuniarie, rese sia da una autorità giudiziaria che amministrativa. In passato il legislatore italiano attribuiva al meccanismo di applicazione di questo tipo di sanzioni uno spazio assai ridotto, a confronto con altri ordinamenti a noi vicini: le condanne a pena pecuniaria sono in Italia solo il 20% rispetto, ad esempio, al 70% della Germania. Con questo intervento normativo l’Italia si pone dunque in linea con gli standard europei.

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE MISURE DI SOSPENSIONE

Disposizioni per confermare il diritto interno alla decisione quadro sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante le disposizioni per confermare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Il provvedimento introduce norme comuni ai diversi Paesi dell’Unione europea nel caso in cui una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza legale e abituale nello Stato di condanna comporti la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale.

Lo scopo perseguito, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un’ottica di reciproca fiducia, non risulta essere soltanto quello di favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni (a titolo esemplificativo, l’obbligo di comunicare i cambiamenti di residenza o di lavoro, il divieto di frequentare determinati locali o zone; l’obbligo di risarcire i danni causati dal reato) impartiti con la sospensione condizionale della pena tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.

DIRITTI PROCESSUALI DELLE PERSONE

Attuazione della decisione quadro che rafforza i diritti processuali delle persone e promuove l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante l’attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI E 2008/947/GAI rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo. Nello specifico il provvedimento adegua l’ordinamento interno alla normativa europea, che impone uno standard minimo comune, in materia di processo celebrato in assenza dell’imputato, da applicare nella valutazione della correttezza della procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell’Unione europea. Tanto serve anche al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE CAUTELARE

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Nello specifico il provvedimento introduce disposizioni comuni ai diversi Paesi dell’Unione europea nel caso in cui una persona residente in uno Stato membro sia sottoposta a procedimento penale in un altro Stato membro e sia sentita la necessità di sorvegliarla in attesa del processo: lo Stato membro in cui la persona è sottoposta ad una misura cautelare, diversa dal carcere e dagli arresti domiciliari, può trasmettere la decisione, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato in cui la predetta ha la residenza legale e abituale, ai fini del relativo riconoscimento e della conseguente sorveglianza.

Si fornisce uno strumento efficace, in quanto fondato sul principio del mutuo riconoscimento, per assicurare il regolare corso della giustizia e, in particolare, la comparizione dell’interessato in giudizio. Il provvedimento ha inoltre l’obiettivo di promuovere il ricorso a misure non detentive alla detenzione cautelare per le persone non residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento, in tal modo rafforzando il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza e di migliorare la protezione delle vittime e della collettività, tenuto conto del rischio rappresentato dal regime esistente che prevede solo due alternative: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo.

Con questo strumento si evita inoltre il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo è esposta invero al rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne risulta essere, quindi, necessario adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale, ma non residente nello Stato del processo, non riceva un trattamento diverso, in tal caso anche deteriore, da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente.

ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Nello specifico il provvedimento introduce uno strumento volto a "prevenire" la violazione del divieto del ne bis in idem attraverso meccanismi procedurali diretti a evitare che, nei confronti della medesima persona e in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi alle diverse autorità nazionali europee, più procedimenti penali.

In uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia la possibilità che si duplichino le azioni penali comporta un vulnus alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli. Basti pensare, invero, agli oneri per le vittime e i testimoni che si vedono citati a comparire in più Paesi per la stessa vicenda e alla dispersione di energie processuali dei singoli Stati impegnati in processi che - in un’ottica di reciproca fiducia - potrebbero essere condotti da uno solo di essi.

Il meccanismo di risoluzione prefigurato dalla decisione stabilisce che gli Stati membri, parimenti competenti ad avviare un'azione penale in relazione ad un illecito sulla base dei medesimi fatti, dopo essersi consultati, si "accordino", anche con l’ausilio di Eurojust, per individuare lo Stato su cui concentrare la giurisdizione.

È lasciata dunque alle autorità interessate la massima flessibilità per addivenire a una soluzione "efficace", compatibilmente con i principi del proprio ordinamento.

EMITTENTI I CUI VALORI MOBILIARI SONO AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE

Attuazione della direttiva europea sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva europea sul prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al regime degli obblighi informativi cui sono soggetti gli emittenti quotati nei mercati regolamentati dell’Unione europea e apporta i necessari adeguamenti al Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58/1998). Il provvedimento inoltre demanda alla Consob la modifica dei propri regolamenti in conformità al dettato della direttiva.

I punti maggiormente qualificanti dell’intervento normativo sono:

-         l’innalzamento della soglia oltre la quale scattano gli obblighi di notifica al mercato delle partecipazioni azionarie rilevanti detenute: si passa dall’attuale livello del 2 per cento al 3 per cento, più in linea con l’esperienza degli altri paesi europei e in grado di bilanciare meglio le esigenze degli emittenti con quelle di natura informativa richieste dalla platea degli investitori;

-         l’abrogazione della rendicontazione trimestrale delle società emittenti, con contestuale attribuzione alla Consob del potere di reintrodurla con i contenuti attualmente in vigore solo previa realizzazione di un’analisi di impatto da cui emerga l’assenza di oneri eccessivi per gli emittenti, in particolare le PMI, e da cui risulti che tali informazioni contribuiscono ad alimentare le scelte degli investitori senza però condurre ad un’attenzione particolare ai risultati di breve termine.

Altre disposizioni del decreto legislativo sono volte a: semplificare alcuni aspetti definitori, quali - ad esempio - la determinazione dello stato membro di origine, la qualifica di PMI soggette ad una soglia per la notifica delle partecipazioni rilevanti nella misura del 5 per cento più elevata dell’ordinario, la distinzione tra la fase di ammissione a quotazione e quella di ammissione alle negoziazioni; ridurre gli oneri informativi a carico delle società emittenti, adeguandoli ai livelli di regolazione minima dettati dalla Direttiva e salvaguardando comunque un adeguato regime informativo; disegnare un sistema di sanzioni efficace e proporzionato, sia per le società che commettano violazioni, sia nei confronti degli esponenti aziendali e del personale che abbiano contribuito alle violazioni suddette

SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

Attuazione della direttiva europea relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo volto a recepire nell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive - DGSD) che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell’Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi.

Lo schema di decreto legislativo, in linea con la DGSD, ha come finalità quella di assicurare un livello elevato di protezione dei depositanti. I sistemi di garanzia dei depositi costituiscono, infatti, un importante strumento per la gestione delle crisi bancarie: essi effettuano interventi volti sia ad attutire l’impatto di una crisi, rimborsando i depositanti fino a un certo massimale in caso di liquidazione atomistica dell’intermediario, sia a prevenire l’insorgere della stessa, fornendo sostegno alla banca in difficoltà.

Lo schema di decreto legislativo conferma in 100.000 euro l’ammontare massimo del rimborso dovuto ai depositanti. Questo livello di copertura è stato armonizzato dalla Direttiva e si applica a tutti i sistemi di garanzia, indipendentemente da dove siano situati i depositi all’interno dell’Unione Europea.

Il provvedimento, inoltre, stabilisce la dotazione finanziaria minima di cui i sistemi di garanzia nazionale devono disporre, individua in modo puntuale le modalità di intervento di questi ultimi, armonizza le modalità di rimborso dei depositanti in caso di insolvenza della banca.

RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ

Attuazione della direttiva europea relativa alle misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo - predisposto sulla base della Legge di delegazione europea 2014 - che recepisce la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, riguardante le misure finalizzate alla riduzione dei costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità con l’obiettivo di diffondere rapidamente le reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità in modo che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50 % delle famiglie dell'Unione acceda ad internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s.

A tal fine gli Stati membri fissano le regole affinché i gestori di infrastrutture fisiche, se richiesti da operatori di rete di comunicazione, debbano acconsentire all’utilizzo delle proprie reti (senza oneri a proprio carico) per la realizzazione di reti a banda larga ed ultralarga, prevedendo sinergie possibili tra reti sin dalla fase della progettazione delle opere di genio civile da realizzare.

Per rendere effettivamente perseguibile l’obiettivo, la direttiva impone agli Stati Membri di garantire simmetria informativa, tra gestori di infrastrutture fisiche ed operatori di reti di comunicazione prevedendo un diritto d’accesso ad alcune informazioni minime circa le infrastrutture fisiche esistenti ed in corso di progettazione.

A tale scopo viene utilizzato il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) che costituisce il "catasto" contenente i dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica che è stato già previsto dal decreto legge "Sblocca Italia". Il SINFI viene ulteriormente implementato con il recepimento della direttiva in modo da essere una banca dati (l’apposito decreto ministeriale è in corso di emanazione e vi è già stato anche l’assenso positivo delle Conferenza Unificata nella seduta del 5 novembre 2015) che funziona come sportello unico telematico che si interfaccia con la pluralità di operatori di rete che necessitano delle informazioni ivi contenute.

Il decreto legislativo interviene inoltre sulle procedure di autorizzazione già disciplinate dal Codice delle comunicazioni elettroniche fissando, in aggiunta, ed in adempimento di quanto previsto dalla direttiva, un termine massimo complessivo (applicabile cioè anche se è stata convocata la conferenza di servizi) pari a 4 mesi, prorogabile, in casi eccezionali, di altri due mesi. A tale scopo si prevede innovativamente che qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità interessi il territorio di più comuni, l’istanza di autorizzazione è presentata ad uno sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso l’istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi unica per ambito regionale.

Con riguardo poi alle infrastrutturazioni interne agli edifici -pure interessate dalla direttiva- si è previsto: il diritto degli operatori di installare la loro rete a loro spese, fino al punto di accesso e, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità; inoltre il diritto, in assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.

Da ultimo, adempiendo alla previsione della direttiva per la costituzione di un Organismo di risoluzione delle controversie tra operatori di reti e gestori di infrastrutture si è individuata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come l’organismo di risoluzione delle controversie competente a livello nazionale ad imporre una soluzione alle parti, per evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o l'imposizione di condizioni non ragionevoli nell’accesso.

La stessa Autorità adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia nel termine più breve possibile fatta salva la possibilità per le parti di rivolgersi ad un organo giurisdizionale ed applica le sanzioni amministrative pecuniarie secondo il modello sanzionatorio previsto dall’articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche considerando la stessa decisione vincolante dell’Autorità sulle controversie tra operatori come un ordine o diffida da ottemperare.

DISPOSIZIONI SUL MERCATO DI ATTREZZATURE A PRESSIONE

Attuazione della direttiva europea concernente l’armonizzazione delle legislazioni relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, aggiornando la disciplina vigente a livello europeo, per la commercializzazione dei prodotti nuovi o usati e la verifica della conformità dei prodotti stessi a precisi standard di sicurezza.

Essa si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile P S superiore a 0,5 bar ed agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale. Per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata. Per garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione, è essenziale la conformità con i requisiti di sicurezza che sono suddivisi in requisiti generali e specifici che le attrezzature a pressione devono soddisfare (ivi compre le disposizioni sull’etichettatura e l’apposizione del marchio CE). In particolare, le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica quindi i seguenti principi:

-         eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura ragionevolmente fattibile;

-         applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;

-         informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.

IMBARCAZIONI DA DIPORTO E MOTO D’ACQUA

Attuazione della direttiva europea relativa alle imbarcazioni da diporto e moto d’acqua (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare e su proposta del Presidente Matteo Renzi e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio e dello sviluppo economico, Federica Guidi, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. Nello specifico si stabiliscono le procedure ed i requisiti per cui i prodotti possano ottenere la marcatura CE, che presuppone il rispetto di idonei requisiti in materia di sicurezza della navigazione e delle persone e di tutela ambientale. Solo i prodotti che risponderanno a detti requisiti potranno circolare liberamente nell’ambito dell’Unione europea.

Il testo dello schema di decreto prevede quindi disposizioni per il rilascio all’interno del territorio italiano dell’autorizzazione agli organismi incaricati della valutazione della conformità CE, attualmente regolata dal decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, attuativo delle sole disposizioni contenute nella originaria direttiva 94/25/CE recepita con il decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto). In tal senso la schema di decreto legislativo elaborato prevede l’abrogazione del relativa parte del Codice della nautica da diporto, in quanto superata dalla direttiva 53/2013 oggetto di recepimento.

Il provvedimento prevede poi prevede l’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, di un decreto interministeriale in cui siano stabilite le modalità ed i criteri per il rilascio dell’autorizzazione ad operare nei confronti degli organismi notificati.

LAVORO MARITTIMO

Attuazione della direttiva europea relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Nello specifico il provvedimento si pone il raggiungimento di molteplici obiettivi, tra cui quello di breve periodo relativo al miglioramento della qualità di impiego e di vita per tutti i marittimi, che lavorano su navi battenti bandiera nazionale, secondo le previsioni della convenzione International labour organization (ILO) sul lavoro marittimo del 2006.

L’obiettivo operativo e immediato che si pone l’intervento normativo è di garantire in maniera efficace il rispetto delle norme della convenzione mediante nuove e più incisive procedure ispettive volte ad accertare le condizioni di vita e di lavoro a bordo, con l’attribuzione di più ampi poteri agli ispettori del Corpo delle Capitanerie di porto, che possono, in casi tassativi, procedere anche al fermo della nave.

Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo vi è la competitività e sostenibilità di un politica europea dei trasporti, tesa alla creazione di uno spazio unico dei trasporti, attraverso la promozione dell’occupazione e rafforzamento della sicurezza in ambito marittimo. Un altro obiettivo importante è anche quello di limitare il dumping sociale, che peggiora le condizioni di lavoro a bordo e penalizza gli armatori che offrono condizioni di lavoro dignitose in conformità alle norme dell’OIL.

Effetti positivi più diretti di medio-lungo periodo sono individuabili nel rafforzamento della sicurezza marittima e nel miglioramento della qualità dei trasporti marittimi, in quanto sicuramente un più efficace e stringente sistema di controlli sulle condizioni di salute e di lavoro a bordo può diminuire in gran parte gli incidenti in mare causati dal fattore umano, in particolare la stanchezza.

Infine, l’intervento regolatorio contribuirà, nel lungo periodo, a garantire condizioni di parità a livello mondiale per il settore marittimo mediante l’applicazione della convenzione.

ALLEGATO INFRASTRUTTURE 2015

Adeguamento alle indicazioni della commissione europea
Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, l’adeguamento della Prima Parte dell’Allegato Infrastrutture 2015 (Quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto) alle indicazioni relative alla Condizionalità Ex Ante dell’Obiettivo Tematico 7 "Trasporti e Infrastrutture" contenute nell'Accordo di Partenariato 2014-2020. Tale adeguamento si è reso necessario sulla scorta dell’interlocuzione con la Commissione Europea propedeutica all'approvazione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, per l'avvio della fase attuativa.

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E MISCELE

Attuazione della direttiva europea sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il provvedimento recepisce una Direttiva che adegua precedenti Direttive al Regolamento dell’Unione europea, denominato GHS, che ha dato attuazione al sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite. Al fine di proteggere lavoratori, consumatori e ambiente attraverso l’indicazione, sulle etichette, di qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche, le imprese sono chiamate, dunque, a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele secondo le nuove regole.

QUALIFICHE PROFESSIONALI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Recepimento della direttiva europea che modifica quella sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (decreto legislativo- esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania Giannini, della salute Beatrice Lorenzin, della giustizia Andrea Orlando, del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, dello sviluppo economico Federica Guidi, dei beni, delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, dell’interno Angelino Alfano e delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI"). I provvedimenti sono stati presentati in Consiglio dal Sottosegretario agli affari europei Sandro Gozi, appositamente invitato.

Sono state poste le premesse per il recepimento, primi in Europa, della direttiva che introduce alcune importanti novità come la 'tessera professionale' che favorisce la libera circolazione dei professionisti e rafforza il mercato interno; un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull’esercizio della professione; la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione; la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all’estero.

La ‘tessera professionale’ è una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici. Al momento la tessera riguarda solo cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma in futuro potrà essere estesa dalla Commissione anche ad altre professioni.

RESTITUZIONE BENI CULTURALI USCITI ILLEGALMENTE DA UNO STATO UE

Attuazione della direttiva europea relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro (rifusione) (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il Regolamento UE n. 1024/2012 (Rifusione). Nello specifico il provvedimento:

-         estende da due a sei mesi il termine entro il quale lo Stato membro a cui è stato notificato un ritrovamento deve verificare se il bene in questione costituisce un bene culturale;

-         estende da uno a tre anni del termine entro il quale uno Stato membro può chiedere dinanzi al giudice competente di un altro Stato membro la restituzione del bene uscito illegittimamente dal proprio territorio e ritrovato nel territorio di detto Stato;

-         introduce il ricorso al sistema di informazione del mercato interno ("IMI") previsto dal regolamento (UE) 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali (articolo 5, comma 2), al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e consentire loro di scambiarsi in modo efficace informazioni circa i beni culturali usciti illegittimamente.

SOSTANZE RADIOATTIVE NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Attuazione della direttiva Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della salute Beatrice Lorenzin, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce i requisiti che devono possedere, ai fini della tutela della salute della popolazione, le acque destinate al consumo umano, relativamente alle sostanze radioattive sia di origine naturale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi che si trovano normalmente in natura) che artificiale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi prodotti da alcune attività tecnico-industriali). Il controllo delle acque, peraltro obbligatorio, effettuato attraverso il monitoraggio dei valori di parametro, viene svolto dalle Regioni attraverso un programma di controllo, approvato dal Ministero della salute, che garantisce la valutazione dei rischi per la popolazione e la adozione delle misure cautelative qualora il superamento di tali valori di parametro rappresenti un rischio per la salute. Il provvedimento consentirà di ottenere una serie di informazioni di monitoraggio coerenti e uniformi sul territorio assicurando così la conformità ai principi di radioprotezione. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fornirà specifiche indicazioni operative per garantire uniformità e coerenza di applicazione del decreto nel territorio nazionale. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per i gestori che non effettuano i controlli o che non ottemperano agli obblighi di comunicazione previsti; le ASL provvederanno all’accertamento delle violazioni e le regioni e provincie autonome all’irrogazione delle sanzioni.

DEPENALIZZAZIONE DI REATI

Disposizione in materia di depenalizzazione (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizione in materia di depenalizzazione a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Nello specifico l’obiettivo della riforma - in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 - è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi,sia anche per deflazionare il sistema processuale penale.

Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale lungo e costoso che per il particolare carattere dell’illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare la mancata sanzione.

Lo schema del decreto riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal professor Francesco Palazzo e si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali.

Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale (c.d. depenalizzazione cieca).

Restano naturalmente dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti. Sono i reati in materia di:

-         edilizia e urbanistica;

-         ambiente, territorio e paesaggio;

-         alimenti e bevande;

-         salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

-         sicurezza pubblica;

-         giochi d’azzardo e scommesse;

-         armi ed esplosivi;

-          elezioni;

-         finanziamento ai partiti;

-         proprietà intellettuale e industriale.

Si segnala in particolare per i suoi benefici effetti la riforma del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l’importo non superi euro 10 mila annui. Si prevede poi la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Alcuni reati sono stati esclusi dalla depenalizzazione:

-         immigrazione clandestina;

-         disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;

-         in materia di stupefacenti: la violazione delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione alla coltivazione delle piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti.

Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative saranno cosi determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.

ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI CIVILI

Disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

L’obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato. Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell’illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell’ingolfamento degli affari in ambito penale. Si ritiene che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale.

La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato.

Il catalogo degli illeciti civili comprende l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.

Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in drammatica espansione, quale l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.

È davvero innovativa la previsione di una sanzione pecuniaria civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato, e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.

PIANO DI STRALCIO PER ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME FELLA
Su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella (PAIF), che riguarda i territori dei Comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resiutta e Tarvisio, rientranti nel bacino del Tagliamento, ed è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione a seguito della conclusione della fase emergenziale (2004 - 2011), stabilita da ordinanze di protezione civile, conseguente agli eventi alluvionali dell'agosto 2003 nella Val Canale.

PROROGA DI STATO D’EMERGENZA
Il Consiglio dei ministri ha prorogato lo stato d’emergenza per gli eventi metereologici che si sono verificati dal 16 febbraio 2015 al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta Enna, Messina e Trapani.

GIORNATA NAZIONALE DELL’EPILESSIA
II Consiglio dei ministri ha condiviso i contenuti di una direttiva del Presidente del Consiglio Matteo Renzi che anticipa al secondo lunedì di febbraio di ogni anno l’indizione della Giornata nazionale dell’epilessia, precedentemente fissata nella prima domenica di maggio. L’iniziativa nasce da una proposta del Ministro della salute Beatrice Lorenzin, che ha recepito la richiesta della LICE (Lega italiana contro l’epilessia) di allineare quanto ha luogo in Italia con ciò che viene promosse a livello internazionale, al fine di connotare la Giornata quale momento di attenzione mondiale sulla prevenzione e la diffusione di informazione sui vari aspetti della malattia .

LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato quindici leggi delle Regioni e delle Province Autonome.

Legge regionale per la quale si è deliberata l’impugnativa:

1) Legge Regione Basilicata n. 41 del 24/09/2015, "Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale", in quanto una disposizione concernente l’inquadramento di personale a tempo determinato in un ruolo speciale ad esaurimento dispone una stabilizzazione di personale che viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

Leggi regionali per le quali si è deliberata la non impugnativa:

1)    Legge Regione Toscana n. 66 del 14/09/2015 "Disposizione per l’anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015".

2)    Legge Regione Piemonte n. 21 del 21/09/2015 "Legge regionale 21 settembre 2015, n. 21 Disciplina del turismo naturista".

3)    Legge Regione Abruzzo n. 23 del 22/09/2015 "Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di Castellalto", modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull’intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche".

4)    Legge Regione Basilicata n. 42 del 24/09/2015 "Incentivi perla manutenzione e la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianto".

5)    Legge Regione Lombardia n. 24 del 24/09/2015 " Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere). Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali".

6)    Legge Regione Lombardia n. 25 del 24/09/2015 "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) concernenti le fiere".

7)    Legge Regione Lombardia n. 26 del 14/09/2015 "Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0".

8)    Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 22 del 25/09/2015 "Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia".

9)    Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 23 del 25/09/2015 "Norme regionali in materia di beni culturali".

10)                      Legge Regione Basilicata n. 44 del 30/09/2015 "Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 dell'agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura (a.l.s.i.a.)".

11)                      Legge Regione Basilicata n. 45 del 30/09/2015 "Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 del parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano".

12)                      Legge Regione Basilicata n. 46 del 30/09/2015 "Modifica all'art. 3, comma 6 della l.r. 26 novembre 1991, n. 27".

13)                      Legge Regione Marche n. 22 del 21/09/2015 "Modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali".

14)                      Legge Regione Marche n. 23 del 21/09/2015 "Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)".

Nessun commento:

Posta un commento