Il disegno di legge su contrasto al lavoro nero e al
caporalato - Recepimento della direttiva europea su libera circolazione dei
professionisti e rafforzamento del mercato interno
INTERVENTI SUL TERRITORIO
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha
approvato un decreto legge contenente misure urgenti per gli interventi sul
territorio. Nello specifico il provvedimento approvato contiene dodici
provvedimenti per un totale di 900 milioni di euro di investimenti. Ecco dove
il governo ha deciso di destinare i fondi:
-
50 milioni per Bagnoli pronti già a partire dal
2015 che il Governo mette a disposizione per le azioni di bonifica dell’area;
-
150 milioni per la Terra dei fuochi che si
aggiungono ai 150 milioni per il 2016 e i 150 milioni per il 2017 già stanziati
con la legge di Stabilità, per supportare la regione Campania che, con la
supervisione di Anac, provvederà all’eliminazione definitiva della piaga delle
eco-balle;
-
150 milioni per l’area Expo per finanziare il
progetto del governo per il dopo Esposizione universale;
-
200 milioni per Roma e il Giubileo della
Misericordia. Il finanziamento, per quanto riguarda la Capitale, interesserà
l’accoglienza, il decoro, la mobilità, i trasporti e la sanità;
-
10 milioni per Reggio Calabria a sostegno
dell’azione di risanamento di bilancio;
-
100 milioni per il servizio civile;
-
50 milioni di rifinanziamento del Fondo per le
emergenze nazionali di protezione civile;
-
25 milioni per le graduatorie per quegli alloggi
popolari che, per essere agibili, hanno bisogno di lavori di manutenzione;
-
100 milioni per finanziare gli impianti sportivi
nelle periferie. In raccordo con Palazzo Chigi, il Coni provvederà agli
interventi;
-
25 milioni per prolungare il tax credit per il
cinema;
-
10 milioni per sostenere il piano governativo
per l'export e la tutela del "Made in Italy";
-
30 milioni per la continuità territoriale della
Sardegna a favore dei collegamenti aerei dell’Isola con il continente.
CONTRASTO AL LAVORO
NERO E AL CAPORALATO (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle
politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, della giustizia
Andrea Orlando e del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ha
approvato un disegno di legge contenete norme in materia di contrasto ai
fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.
L’iniziativa legislativa ha l’obiettivo di rafforzare
l’azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento
dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, il c.d. caporalato e il
lavoro nero nel settore agricolo con un intervento organico e coordinato delle
Istituzioni.
Nello specifico, il disegno di legge introduce strumenti
operativi contro il caporalato tanto dal lato amministrativo quanto dal lato
penale.
Codice penale
Si rende obbligatorio e non più facoltativo l’arresto in
caso di flagranza del reato. Si introduce una circostanza attenuante speciale
per l’autore del reato che si adoperi efficacemente per assicurare prove dei
reati, individuazioni di altri responsabili, sequestro di somme.
Confisca
Si rende obbligatoria - per una maggiore incisività
repressiva - la confisca del prodotto o del profitto del reato, oltre che delle
cose utilizzate per la sua realizzazione, in modo che la decisione sulla
destinazione di questi beni non sia più affidata alla valutazione discrezionale
del giudice, caso per caso (come è attualmente secondo l’articolo 240 del
codice penale). In questa prospettiva, pertanto, nel caso di condanna il
giudice ordinerà sempre la confisca delle cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato (a titolo esemplificativo, i mezzi utilizzati per
accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili destinati ad
accoglierli per la notte) come pure delle cose che ne costituiscono il prodotto
o il profitto.
Si eseguirà inoltre l’applicazione della confisca per
equivalente su altri beni di cui il condannato abbia la disponibilità, per il
caso in cui non sia possibile attuare quella in forma diretta. Può accadere
che, al momento della condanna e prima, al momento del sequestro finalizzato
alla futura confisca, non si sia nelle condizioni di rintracciare lo specifico
profitto o prodotto del reato, oppure le specifiche cose che sono servite alla
sua commissione. Magari perché l’imputato le ha saputo bene occultare, o perché
nel frattempo sono andate disperse, consumate e riutilizzate. La confisca, in
tutti questi casi, non può essere paralizzata dalla mancanza di oggetto, dal
momento che il nucleo di pericolosità che occorre contrastare risiede proprio
nell’illecita ricchezza che la commissione del reato ha determinato in favore
del patrimonio del suo autore. Si deve allora agire su beni, del valore
equivalente, che siano ovviamente nella disponibilità del reo, in modo da
inibire qualunque forma elusiva della futura confisca e di assicurare in ogni
caso la neutralizzazione della pericolosità che si estrinseca con la
commissione del reato.
Intermediazione
illecita
Si aggiunge anche il delitto di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro di cui all’articolo art. 603 bis c.p. all’elenco dei
reati per i quali può operare la confisca cosiddetta estesa o allargata. Questa
misura patrimoniale è stata introdotta per colpire le grandi ricchezze
illecitamente accumulate, anche per interposta persona, dalla criminalità
organizzata e la sua applicazione non è subordinata all'accertamento di un
"nesso" tra i reati enunciati nella norma di riferimento e i beni
oggetto del provvedimento di confisca. Ne consegue che non è necessaria la
sussistenza del "nesso di pertinenzialità" tra beni e reati
contestati bensì è sufficiente provare la sproporzione del bene rispetto al
reddito od all'attività economica svolta dal soggetto e la mancanza di
giustificazione circa la sua legittima provenienza.
Responsabilità in
solido
Si ritiene importante aggiungere il reato di caporalato (di
cui all’articolo 603 bis c.p.) tra quelli per i quali si determina la
responsabilità amministrativa da reato da parte degli enti. Lo sfruttamento dei
lavoratori produce infatti quasi sempre vantaggio per le aziende, che spesso
sono costituite in forma societaria o associativa: accanto alla responsabilità
individuale dei singoli soggetti autori del reato, è quindi fondamentale
prevedere specifiche sanzioni (pecuniarie, interdittive e di confisca) anche a
carico dell’ente medesimo, quando risulta accertato che il reato sia stato
commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
Indennizzo alle
vittime
Si inserisce il reato di c.d. caporalato nell’elenco di
quelli per cui si debba riconoscersi il diritto della vittima all’indennizzo a
carico dello Stato attingendo al fondo anti-tratta istituito con legge nel 2003
e incrementato nel 2014.
Rafforzata la rete
del lavoro agricolo di qualità
Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro
agricolo di qualità, creata con la Legge Competitività e attiva dal 1 settembre
2015. Con la norma si estende l’ambito dei soggetti che possono aderire alla
Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni
locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i
soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori
agricoli. Allo stesso tempo si stabilisce l’estensione dell’ambito delle
funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta
dall’Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e
Istituzioni.
Piano di interventi
per l’accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali
Con la nuova legge le amministrazioni statali saranno
direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di
lavoro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per
l’accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di
raccolta dei prodotti agricoli. L’obiettivo è tutelare la sicurezza e la
dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della manodopera
anche straniera. Il piano sarà stabilito con il coinvolgimento delle Regioni,
delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle
organizzazioni di terzo settore.
ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO
Recepimento della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (decreto
legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha
approvato, in esame definitivo e in attuazione dell’articolo 8 della legge 9
luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), i due schemi di
decreto legislativo di recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva
2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive - di seguito anche, per
brevità, ‘Direttiva’ o BRRD), che istituisce un quadro armonizzato a livello
dell’Unione europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento. La finalità della direttiva è quella
di evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi
della crisi, dotando le autorità di risoluzione di strumenti che consentano un
intervento precoce e efficace, riducendo al minimo l’impatto del dissesto
sull’economia e sul sistema finanziario. È altresì notevolmente limitata la possibilità
di salvataggi pubblici. Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è
stato articolato in due distinti interventi normativi. Con un provvedimento
vengono apportate modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico bancario - t.u.b.) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n.
58 (Testo unico della finanza - t.u.f.) al fine di introdurre la disciplina dei
piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di
intervento precoce, mentre l’amministrazione straordinaria viene allineata alla
disciplina europea. Viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione
coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla
Direttiva e apportare alcune innovazioni alla luce della prassi applicativa.
Il secondo decreto legislativo è un autonomo provvedimento
legislativo che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di
risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle
misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e
funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di
risoluzione nazionale. Le attività connesse con la risoluzione spettano
all’autorità di risoluzione le cui funzioni, in attuazione dello specifico
criterio di delega, sono state attribuite alla Banca d’Italia. L’applicazione
del bail-in (meccanismo di salvataggio interno), come consentito dalla
Direttiva e previsto dalla delega, è rinviato al 1° gennaio 2016.
I testi sono stati modificati per accogliere talune delle
osservazioni proposte dalle Commissioni parlamentari competenti. In particolare
allo scopo di adeguarsi alle condizioni indicate nei pareri parlamentari, si è
rinviata al 2019 l’applicazione delle norme dell’estensione della cd depositor
preference ai depositi diversi da quelli protetti dal sistema di garanzia dei
depositi e di quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese.
SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI
Attuazione della
decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni (decreto
legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame
preliminare, un decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione
quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre
investigative comuni. Nello specifico il provvedimento si inserisce nel solco
di una normativa nazionale e sovranazionale volta al superamento dei
tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e
giudiziaria, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo
mafioso, alla lotta contro il terrorismo internazionale e ai cosiddetti
cross-border crimes. Con questo nuovo strumento si autorizzano gli Stati membri
a istituire squadre investigative comuni quando occorre compiere indagini
particolarmente complesse sul territorio di più Stati o quando bisogna
assicurare il loro coordinamento, rispettando i sistemi di controllo giudiziari
tra gli Stati membri.
La criminalità organizzata si connota oggi per il ricorso a
forme sempre più sofisticate di cooperazione fra gruppi criminali di
nazionalità diverse, finalizzata alla gestione di mercati criminali comuni. È
sufficiente ricordare le modalità operative delle organizzazioni criminali
transnazionali dedite al traffico di stupefacenti e di armi, alla tratta di
esseri umani, alla pedopornografia, al terrorismo, alla criminalità informatica
per rilevare come il potenziamento e l'affinamento delle sinergie criminali su
scala sovranazionale - con il conseguente frazionamento delle correlate
attività delittuose in Paesi con diverse giurisdizioni nazionali - costituisce
un oggettivo freno alla capacità investigativa degli organi inquirenti.
Attraverso la costituzione di squadre investigative comuni non si tratta più di
prevedere misure di coordinamento tra organi inquirenti dei diversi Stati, ma
di individuare ambiti di azione comune che consentano di operare nei diversi
Stati, direttamente e in tempi reali, senza la penalizzazione di ostacoli di
carattere formale.
PROVVEDIMENTI DI BLOCCO DEI BENI O DI SEQUESTRO PROBATORIO
Attuazione della
decisione quadro relativa all’esecuzione dell’Unione europea dei provvedimenti
di blocco dei beni o di sequestro probatorio (decreto legislativo - esame
preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame
preliminare, un decreto legislativo recante l’attuazione della decisione quadro
2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione
nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio.
Con questo provvedimento si regola l'esecuzione sul territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità
giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di
beni per finalità probatorie o per la loro successiva confisca. L’obiettivo è
quello di istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del
provvedimento di coercizione reale adottato in qualsivoglia Stato membro,
secondo le forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale.
Vengono in definitiva semplificati i meccanismi di cooperazione
giudiziaria tra Stati membri, al fine di contrastare efficacemente l’incremento
della criminalità transfrontaliera, favorendo i rapporti diretti tra le
autorità giudiziarie interessate.
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE
Disposizioni per
confermare il diritto interno alla decisione quadro sull’applicazione tra gli
Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento
delle sanzioni pecuniarie (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame
preliminare, un decreto legislativo recante le disposizioni per confermare il
diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio
sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del
reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.
Il decreto recepisce uno strumento di cooperazione
giudiziaria per consentire che le sanzioni pecuniarie adottate in uno Stato
membro possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro
Stato membro ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate
nel medesimo Stato di esecuzione. Viene dunque operata una
"concretizzazione" del principio del mutuo riconoscimento delle
decisioni giudiziarie. Il provvedimento contiene norme comuni finalizzate a
consentire l’esecuzione all’estero delle decisioni che applicano sanzioni
pecuniarie, rese sia da una autorità giudiziaria che amministrativa. In passato
il legislatore italiano attribuiva al meccanismo di applicazione di questo tipo
di sanzioni uno spazio assai ridotto, a confronto con altri ordinamenti a noi
vicini: le condanne a pena pecuniaria sono in Italia solo il 20% rispetto, ad
esempio, al 70% della Germania. Con questo intervento normativo l’Italia si
pone dunque in linea con gli standard europei.
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE MISURE DI SOSPENSIONE
Disposizioni per
confermare il diritto interno alla decisione quadro sull’applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione
condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione
condizionale e delle sanzioni sostitutive (decreto legislativo - esame
preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, ha approvato, in esame
preliminare, un decreto legislativo recante le disposizioni per confermare il
diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e
alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle
misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
Il provvedimento introduce norme comuni ai diversi Paesi
dell’Unione europea nel caso in cui una pena non detentiva irrogata nei
confronti di una persona non avente la residenza legale e abituale nello Stato
di condanna comporti la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con
la sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la
liberazione condizionale.
Lo scopo perseguito, tramite una soluzione concordata fra
gli Stati membri e in un’ottica di reciproca fiducia, non risulta essere
soltanto quello di favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale della
persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici
e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e
delle prescrizioni (a titolo esemplificativo, l’obbligo di comunicare i
cambiamenti di residenza o di lavoro, il divieto di frequentare determinati
locali o zone; l’obbligo di risarcire i danni causati dal reato) impartiti con
la sospensione condizionale della pena tenendo così in debita considerazione la
protezione delle vittime e della collettività in generale.
DIRITTI PROCESSUALI DELLE PERSONE
Attuazione della
decisione quadro che rafforza i diritti processuali delle persone e promuove
l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni
pronunciate in assenza dell’interessato al processo (decreto legislativo -
esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame
preliminare, un decreto legislativo recante l’attuazione della decisione quadro
2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 che modifica le decisioni
quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI E 2008/947/GAI
rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione
del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in
assenza dell’interessato al processo. Nello specifico il provvedimento adegua
l’ordinamento interno alla normativa europea, che impone uno standard minimo
comune, in materia di processo celebrato in assenza dell’imputato, da applicare
nella valutazione della correttezza della procedura che conduce alla decisione
giudiziaria presa da uno Stato membro dell’Unione europea. Tanto serve anche al
fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE CAUTELARE
Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione quadro sull’applicazione tra gli
Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento
alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (decreto
legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame
preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il
diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio
sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del
reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla
detenzione cautelare.
Nello specifico il provvedimento introduce disposizioni
comuni ai diversi Paesi dell’Unione europea nel caso in cui una persona
residente in uno Stato membro sia sottoposta a procedimento penale in un altro
Stato membro e sia sentita la necessità di sorvegliarla in attesa del processo:
lo Stato membro in cui la persona è sottoposta ad una misura cautelare, diversa
dal carcere e dagli arresti domiciliari, può trasmettere la decisione, che
impone obblighi e prescrizioni, allo Stato in cui la predetta ha la residenza
legale e abituale, ai fini del relativo riconoscimento e della conseguente
sorveglianza.
Si fornisce uno strumento efficace, in quanto fondato sul
principio del mutuo riconoscimento, per assicurare il regolare corso della
giustizia e, in particolare, la comparizione dell’interessato in giudizio. Il
provvedimento ha inoltre l’obiettivo di promuovere il ricorso a misure non
detentive alla detenzione cautelare per le persone non residenti nello Stato
membro in cui ha luogo il procedimento, in tal modo rafforzando il diritto alla
libertà e la presunzione di innocenza e di migliorare la protezione delle
vittime e della collettività, tenuto conto del rischio rappresentato dal regime
esistente che prevede solo due alternative: detenzione cautelare o circolazione
non sottoposta a controllo.
Con questo strumento si evita inoltre il rischio di una
disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono
nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo è
esposta invero al rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di
processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di
giustizia senza frontiere interne risulta essere, quindi, necessario adottare
idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale, ma non
residente nello Stato del processo, non riceva un trattamento diverso, in tal
caso anche deteriore, da quello riservato alla persona sottoposta a
procedimento penale ivi residente.
ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI
Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione quadro sulla prevenzione e la
risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei
procedimenti penali (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame
preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il
diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30
novembre 2009 sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi
all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
Nello specifico il provvedimento introduce uno strumento
volto a "prevenire" la violazione del divieto del ne bis in idem
attraverso meccanismi procedurali diretti a evitare che, nei confronti della
medesima persona e in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi
alle diverse autorità nazionali europee, più procedimenti penali.
In uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia la
possibilità che si duplichino le azioni penali comporta un vulnus alla libera
circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei
singoli. Basti pensare, invero, agli oneri per le vittime e i testimoni che si
vedono citati a comparire in più Paesi per la stessa vicenda e alla dispersione
di energie processuali dei singoli Stati impegnati in processi che - in un’ottica
di reciproca fiducia - potrebbero essere condotti da uno solo di essi.
Il meccanismo di risoluzione prefigurato dalla decisione
stabilisce che gli Stati membri, parimenti competenti ad avviare un'azione
penale in relazione ad un illecito sulla base dei medesimi fatti, dopo essersi
consultati, si "accordino", anche con l’ausilio di Eurojust, per
individuare lo Stato su cui concentrare la giurisdizione.
È lasciata dunque alle autorità interessate la massima
flessibilità per addivenire a una soluzione "efficace",
compatibilmente con i principi del proprio ordinamento.
EMITTENTI I CUI VALORI MOBILIARI SONO AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE
Attuazione della
direttiva europea sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti
le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva europea sul prospetto
da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha
approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante l’attuazione
della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
ottobre 2013 relativa al regime degli obblighi informativi cui sono soggetti
gli emittenti quotati nei mercati regolamentati dell’Unione europea e apporta i
necessari adeguamenti al Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n.
58/1998). Il provvedimento inoltre demanda alla Consob la modifica dei propri
regolamenti in conformità al dettato della direttiva.
I punti maggiormente qualificanti dell’intervento normativo
sono:
-
l’innalzamento della soglia oltre la quale
scattano gli obblighi di notifica al mercato delle partecipazioni azionarie
rilevanti detenute: si passa dall’attuale livello del 2 per cento al 3 per
cento, più in linea con l’esperienza degli altri paesi europei e in grado di
bilanciare meglio le esigenze degli emittenti con quelle di natura informativa
richieste dalla platea degli investitori;
-
l’abrogazione della rendicontazione trimestrale
delle società emittenti, con contestuale attribuzione alla Consob del potere di
reintrodurla con i contenuti attualmente in vigore solo previa realizzazione di
un’analisi di impatto da cui emerga l’assenza di oneri eccessivi per gli
emittenti, in particolare le PMI, e da cui risulti che tali informazioni
contribuiscono ad alimentare le scelte degli investitori senza però condurre ad
un’attenzione particolare ai risultati di breve termine.
Altre disposizioni del decreto legislativo sono volte a:
semplificare alcuni aspetti definitori, quali - ad esempio - la determinazione
dello stato membro di origine, la qualifica di PMI soggette ad una soglia per
la notifica delle partecipazioni rilevanti nella misura del 5 per cento più
elevata dell’ordinario, la distinzione tra la fase di ammissione a quotazione e
quella di ammissione alle negoziazioni; ridurre gli oneri informativi a carico
delle società emittenti, adeguandoli ai livelli di regolazione minima dettati
dalla Direttiva e salvaguardando comunque un adeguato regime informativo;
disegnare un sistema di sanzioni efficace e proporzionato, sia per le società
che commettano violazioni, sia nei confronti degli esponenti aziendali e del
personale che abbiano contribuito alle violazioni suddette
SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI
Attuazione della
direttiva europea relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (decreto
legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha
approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo volto a recepire
nell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes
Directive - DGSD) che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello
dell’Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi.
Lo schema di decreto legislativo, in linea con la DGSD, ha
come finalità quella di assicurare un livello elevato di protezione dei
depositanti. I sistemi di garanzia dei depositi costituiscono, infatti, un
importante strumento per la gestione delle crisi bancarie: essi effettuano
interventi volti sia ad attutire l’impatto di una crisi, rimborsando i
depositanti fino a un certo massimale in caso di liquidazione atomistica
dell’intermediario, sia a prevenire l’insorgere della stessa, fornendo sostegno
alla banca in difficoltà.
Lo schema di decreto legislativo conferma in 100.000 euro
l’ammontare massimo del rimborso dovuto ai depositanti. Questo livello di
copertura è stato armonizzato dalla Direttiva e si applica a tutti i sistemi di
garanzia, indipendentemente da dove siano situati i depositi all’interno
dell’Unione Europea.
Il provvedimento, inoltre, stabilisce la dotazione
finanziaria minima di cui i sistemi di garanzia nazionale devono disporre,
individua in modo puntuale le modalità di intervento di questi ultimi,
armonizza le modalità di rimborso dei depositanti in caso di insolvenza della
banca.
RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ
Attuazione della
direttiva europea relativa alle misure volte a ridurre i costi
dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
(decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ha approvato, in
esame preliminare, il decreto legislativo - predisposto sulla base della Legge
di delegazione europea 2014 - che recepisce la direttiva 2014/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, riguardante le misure
finalizzate alla riduzione dei costi dell'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità con l’obiettivo di diffondere
rapidamente le reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità in modo che,
entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più
rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50 % delle famiglie dell'Unione
acceda ad internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s.
A tal fine gli Stati membri fissano le regole affinché i
gestori di infrastrutture fisiche, se richiesti da operatori di rete di
comunicazione, debbano acconsentire all’utilizzo delle proprie reti (senza
oneri a proprio carico) per la realizzazione di reti a banda larga ed
ultralarga, prevedendo sinergie possibili tra reti sin dalla fase della
progettazione delle opere di genio civile da realizzare.
Per rendere effettivamente perseguibile l’obiettivo, la
direttiva impone agli Stati Membri di garantire simmetria informativa, tra
gestori di infrastrutture fisiche ed operatori di reti di comunicazione
prevedendo un diritto d’accesso ad alcune informazioni minime circa le infrastrutture
fisiche esistenti ed in corso di progettazione.
A tale scopo viene utilizzato il SINFI (Sistema Informativo
Nazionale Federato delle Infrastrutture) che costituisce il "catasto"
contenente i dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni
competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica
che è stato già previsto dal decreto legge "Sblocca Italia". Il SINFI
viene ulteriormente implementato con il recepimento della direttiva in modo da
essere una banca dati (l’apposito decreto ministeriale è in corso di emanazione
e vi è già stato anche l’assenso positivo delle Conferenza Unificata nella
seduta del 5 novembre 2015) che funziona come sportello unico telematico che si
interfaccia con la pluralità di operatori di rete che necessitano delle
informazioni ivi contenute.
Il decreto legislativo interviene inoltre sulle procedure di
autorizzazione già disciplinate dal Codice delle comunicazioni elettroniche
fissando, in aggiunta, ed in adempimento di quanto previsto dalla direttiva, un
termine massimo complessivo (applicabile cioè anche se è stata convocata la
conferenza di servizi) pari a 4 mesi, prorogabile, in casi eccezionali, di altri
due mesi. A tale scopo si prevede innovativamente che qualora l’installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità interessi il
territorio di più comuni, l’istanza di autorizzazione è presentata ad uno
sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In
tal caso l’istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi unica per
ambito regionale.
Con riguardo poi alle infrastrutturazioni interne agli
edifici -pure interessate dalla direttiva- si è previsto: il diritto degli
operatori di installare la loro rete a loro spese, fino al punto di accesso e,
se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo
economico, il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio
esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad
alta velocità; inoltre il diritto, in assenza di un'infrastruttura interna
all'edificio predisposta per l'alta velocità, di far terminare la propria rete
nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato
e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di
terzi.
Da ultimo, adempiendo alla previsione della direttiva per la
costituzione di un Organismo di risoluzione delle controversie tra operatori di
reti e gestori di infrastrutture si è individuata l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni come l’organismo di risoluzione delle controversie
competente a livello nazionale ad imporre una soluzione alle parti, per evitare
rifiuti ingiustificati di negoziare o l'imposizione di condizioni non
ragionevoli nell’accesso.
La stessa Autorità adotta una decisione vincolante per
risolvere la controversia nel termine più breve possibile fatta salva la
possibilità per le parti di rivolgersi ad un organo giurisdizionale ed applica
le sanzioni amministrative pecuniarie secondo il modello sanzionatorio previsto
dall’articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche
considerando la stessa decisione vincolante dell’Autorità sulle controversie
tra operatori come un ordine o diffida da ottemperare.
DISPOSIZIONI SUL MERCATO DI ATTREZZATURE A PRESSIONE
Attuazione della
direttiva europea concernente l’armonizzazione delle legislazioni relative alla
messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (decreto
legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ha approvato, in
esame preliminare, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva
2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di attrezzature a pressione, aggiornando la disciplina vigente a
livello europeo, per la commercializzazione dei prodotti nuovi o usati e la
verifica della conformità dei prodotti stessi a precisi standard di sicurezza.
Essa si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a
una pressione massima ammissibile P S superiore a 0,5 bar ed agli insiemi
composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto
integrato e funzionale. Per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo
industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata. Per garantire la
sicurezza delle attrezzature a pressione, è essenziale la conformità con i
requisiti di sicurezza che sono suddivisi in requisiti generali e specifici che
le attrezzature a pressione devono soddisfare (ivi compre le disposizioni sull’etichettatura
e l’apposizione del marchio CE). In particolare, le attrezzature a pressione
sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari
accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione
in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente
prevedibili.
Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante
applica quindi i seguenti principi:
-
eliminazione o riduzione dei pericoli nella
misura ragionevolmente fattibile;
-
applicazione delle opportune misure di
protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;
-
informazione degli utilizzatori circa pericoli
residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di
attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.
IMBARCAZIONI DA DIPORTO E MOTO D’ACQUA
Attuazione della
direttiva europea relativa alle imbarcazioni da diporto e moto d’acqua (decreto
legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare
e su proposta del Presidente Matteo Renzi e dei Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti Graziano Delrio e dello sviluppo economico, Federica Guidi, un
decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da
diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. Nello specifico
si stabiliscono le procedure ed i requisiti per cui i prodotti possano ottenere
la marcatura CE, che presuppone il rispetto di idonei requisiti in materia di
sicurezza della navigazione e delle persone e di tutela ambientale. Solo i
prodotti che risponderanno a detti requisiti potranno circolare liberamente
nell’ambito dell’Unione europea.
Il testo dello schema di decreto prevede quindi disposizioni
per il rilascio all’interno del territorio italiano dell’autorizzazione agli
organismi incaricati della valutazione della conformità CE, attualmente
regolata dal decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, attuativo delle sole
disposizioni contenute nella originaria direttiva 94/25/CE recepita con il
decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto). In tal
senso la schema di decreto legislativo elaborato prevede l’abrogazione del relativa
parte del Codice della nautica da diporto, in quanto superata dalla direttiva
53/2013 oggetto di recepimento.
Il provvedimento prevede poi prevede l’adozione da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo
economico, di un decreto interministeriale in cui siano stabilite le modalità
ed i criteri per il rilascio dell’autorizzazione ad operare nei confronti degli
organismi notificati.
LAVORO MARITTIMO
Attuazione della
direttiva europea relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai
fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo (decreto
legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del
Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Graziano Delrio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo
recante l’attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato
di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del
2006 e della sua applicazione. Nello specifico il provvedimento si pone il
raggiungimento di molteplici obiettivi, tra cui quello di breve periodo
relativo al miglioramento della qualità di impiego e di vita per tutti i
marittimi, che lavorano su navi battenti bandiera nazionale, secondo le
previsioni della convenzione International labour organization (ILO) sul lavoro
marittimo del 2006.
L’obiettivo operativo e immediato che si pone l’intervento
normativo è di garantire in maniera efficace il rispetto delle norme della
convenzione mediante nuove e più incisive procedure ispettive volte ad
accertare le condizioni di vita e di lavoro a bordo, con l’attribuzione di più
ampi poteri agli ispettori del Corpo delle Capitanerie di porto, che possono,
in casi tassativi, procedere anche al fermo della nave.
Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo vi è la
competitività e sostenibilità di un politica europea dei trasporti, tesa alla
creazione di uno spazio unico dei trasporti, attraverso la promozione
dell’occupazione e rafforzamento della sicurezza in ambito marittimo. Un altro obiettivo
importante è anche quello di limitare il dumping sociale, che peggiora le
condizioni di lavoro a bordo e penalizza gli armatori che offrono condizioni di
lavoro dignitose in conformità alle norme dell’OIL.
Effetti positivi più diretti di medio-lungo periodo sono
individuabili nel rafforzamento della sicurezza marittima e nel miglioramento
della qualità dei trasporti marittimi, in quanto sicuramente un più efficace e
stringente sistema di controlli sulle condizioni di salute e di lavoro a bordo
può diminuire in gran parte gli incidenti in mare causati dal fattore umano, in
particolare la stanchezza.
Infine, l’intervento regolatorio contribuirà, nel lungo
periodo, a garantire condizioni di parità a livello mondiale per il settore
marittimo mediante l’applicazione della convenzione.
ALLEGATO INFRASTRUTTURE 2015
Adeguamento alle
indicazioni della commissione europea
Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, l’adeguamento
della Prima Parte dell’Allegato Infrastrutture 2015 (Quadro generale della
programmazione delle infrastrutture di trasporto) alle indicazioni relative
alla Condizionalità Ex Ante dell’Obiettivo Tematico 7 "Trasporti e
Infrastrutture" contenute nell'Accordo di Partenariato 2014-2020. Tale
adeguamento si è reso necessario sulla scorta dell’interlocuzione con la
Commissione Europea propedeutica all'approvazione del PON Infrastrutture e Reti
2014-2020, per l'avvio della fase attuativa.
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E MISCELE
Attuazione della
direttiva europea sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle
sostanze e delle miscele (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare
e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Giuliano Poletti, un decreto legislativo recante l’attuazione
della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE,
94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n.
1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio
delle sostanze e delle miscele. Il provvedimento recepisce una Direttiva che
adegua precedenti Direttive al Regolamento dell’Unione europea, denominato GHS,
che ha dato attuazione al sistema di classificazione ed etichettatura delle
sostanze chimiche delle Nazioni Unite. Al fine di proteggere lavoratori,
consumatori e ambiente attraverso l’indicazione, sulle etichette, di qualsiasi
potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche, le imprese sono chiamate,
dunque, a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele
secondo le nuove regole.
QUALIFICHE PROFESSIONALI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Recepimento della
direttiva europea che modifica quella sul riconoscimento delle qualifiche
professionali e il regolamento relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI)
(decreto legislativo- esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania
Giannini, della salute Beatrice Lorenzin, della giustizia Andrea Orlando, del
lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, dello sviluppo economico
Federica Guidi, dei beni, delle attività culturali e del turismo Dario
Franceschini, delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio,
dell’interno Angelino Alfano e delle politiche agricole, alimentari e forestali
Maurizio Martina, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifiche della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno ("Regolamento IMI"). I provvedimenti sono stati presentati in
Consiglio dal Sottosegretario agli affari europei Sandro Gozi, appositamente
invitato.
Sono state poste le premesse per il recepimento, primi in
Europa, della direttiva che introduce alcune importanti novità come la 'tessera
professionale' che favorisce la libera circolazione dei professionisti e
rafforza il mercato interno; un meccanismo di allerta per segnalare i
professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da
una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull’esercizio della
professione; la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso
parziale alla professione; la possibilità di ottenere il riconoscimento del
tirocinio professionale effettuato in parte all’estero.
La ‘tessera professionale’ è una procedura elettronica che
semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica
ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli
oneri burocratici. Al momento la tessera riguarda solo cinque professioni
(infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma
in futuro potrà essere estesa dalla Commissione anche ad altre professioni.
RESTITUZIONE BENI
CULTURALI USCITI ILLEGALMENTE DA UNO STATO UE
Attuazione della
direttiva europea relativa alla restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio di uno stato membro (rifusione) (decreto
legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare
e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dei beni, delle
attività culturali e del turismo Dario Franceschini, un decreto legislativo
recante l’attuazione della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente
dal territorio di uno Stato membro e che modifica il Regolamento UE n.
1024/2012 (Rifusione). Nello specifico il provvedimento:
-
estende da due a sei mesi il termine entro il
quale lo Stato membro a cui è stato notificato un ritrovamento deve verificare
se il bene in questione costituisce un bene culturale;
-
estende da uno a tre anni del termine entro il
quale uno Stato membro può chiedere dinanzi al giudice competente di un altro
Stato membro la restituzione del bene uscito illegittimamente dal proprio
territorio e ritrovato nel territorio di detto Stato;
-
introduce il ricorso al sistema di informazione
del mercato interno ("IMI") previsto dal regolamento (UE) 1024/2012,
specificamente adattato per i beni culturali (articolo 5, comma 2), al fine di
facilitare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e consentire loro
di scambiarsi in modo efficace informazioni circa i beni culturali usciti
illegittimamente.
SOSTANZE RADIOATTIVE NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Attuazione della
direttiva Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare
e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della salute Beatrice
Lorenzin, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM
del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce i requisiti che devono
possedere, ai fini della tutela della salute della popolazione, le acque
destinate al consumo umano, relativamente alle sostanze radioattive sia di
origine naturale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi
che si trovano normalmente in natura) che artificiale (dovuta cioè al
decadimento di atomi di isotopi radioattivi prodotti da alcune attività
tecnico-industriali). Il controllo delle acque, peraltro obbligatorio,
effettuato attraverso il monitoraggio dei valori di parametro, viene svolto
dalle Regioni attraverso un programma di controllo, approvato dal Ministero
della salute, che garantisce la valutazione dei rischi per la popolazione e la
adozione delle misure cautelative qualora il superamento di tali valori di
parametro rappresenti un rischio per la salute. Il provvedimento consentirà di
ottenere una serie di informazioni di monitoraggio coerenti e uniformi sul
territorio assicurando così la conformità ai principi di radioprotezione. Il Ministro
della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fornirà specifiche
indicazioni operative per garantire uniformità e coerenza di applicazione del
decreto nel territorio nazionale. Sono previste sanzioni amministrative
pecuniarie per i gestori che non effettuano i controlli o che non ottemperano
agli obblighi di comunicazione previsti; le ASL provvederanno all’accertamento
delle violazioni e le regioni e provincie autonome all’irrogazione delle
sanzioni.
DEPENALIZZAZIONE DI REATI
Disposizione in
materia di depenalizzazione (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto
legislativo recante disposizione in materia di depenalizzazione a norma
dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Nello specifico
l’obiettivo della riforma - in attuazione della legge delega approvata dal
Parlamento ad aprile 2014 - è quello di trasformare alcuni reati di lieve
entità in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la
sanzione assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più
gravi,sia anche per deflazionare il sistema processuale penale.
Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più
forza di prevenzione una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un
processo penale lungo e costoso che per il particolare carattere dell’illecito
e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare
la mancata sanzione.
Lo schema del decreto riprende le proposte della commissione
ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal professor
Francesco Palazzo e si articola in interventi sia sul codice penale che sulle
leggi speciali.
Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i
reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti
al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice
penale (c.d. depenalizzazione cieca).
Restano naturalmente dentro il sistema penale, e quindi
esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur prevedendo la sola pena
della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti. Sono i reati in
materia di:
-
edilizia e urbanistica;
-
ambiente, territorio e paesaggio;
-
alimenti e bevande;
-
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
-
sicurezza pubblica;
-
giochi d’azzardo e scommesse;
-
armi ed esplosivi;
-
elezioni;
-
finanziamento ai partiti;
-
proprietà intellettuale e industriale.
Si segnala in particolare per i suoi benefici effetti la
riforma del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di
lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto
di imposta, ove l’importo non superi euro 10 mila annui. Si prevede poi la non
punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando
provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o
dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Alcuni reati sono stati esclusi dalla depenalizzazione:
-
immigrazione clandestina;
-
disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone;
-
in materia di stupefacenti: la violazione delle
prescrizioni impartite con l’autorizzazione alla coltivazione delle piante da
cui si estraggono sostanze stupefacenti.
Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative
saranno cosi determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le
contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro
per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000
per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un
anno.
ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI CIVILI
Disposizione in
materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni
pecuniarie civili (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto
legislativo recante disposizione in materia di abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo
2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L’obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione
più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività,
ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato. Sostituire
la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento
del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il
responsabile dell’illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa
rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell’ingolfamento
degli affari in ambito penale. Si ritiene che la certezza di una sanzione
pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più
forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti
rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale.
La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per
il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni
illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario
dello Stato.
Il catalogo degli illeciti civili comprende l’ingiuria, il
furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli
altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di
illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia invece la sanzione
civile per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la
distruzione di scritture private.
Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni
immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione
di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e
modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del
passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in drammatica espansione, quale
l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.
È davvero innovativa la previsione di una sanzione
pecuniaria civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato, e che
si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.
PIANO DI STRALCIO PER ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME FELLA
Su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare Gian Luca Galletti, il Consiglio dei ministri ha
approvato il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del sottobacino del
fiume Fella (PAIF), che riguarda i territori dei Comuni di
Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resiutta e
Tarvisio, rientranti nel bacino del Tagliamento, ed è stato adottato dal
Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione a seguito della conclusione della fase
emergenziale (2004 - 2011), stabilita da ordinanze di protezione civile,
conseguente agli eventi alluvionali dell'agosto 2003 nella Val Canale.
PROROGA DI STATO D’EMERGENZA
Il Consiglio dei ministri ha prorogato lo stato d’emergenza
per gli eventi metereologici che si sono verificati dal 16 febbraio 2015 al 10
aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta Enna, Messina e
Trapani.
GIORNATA NAZIONALE DELL’EPILESSIA
II Consiglio dei ministri ha condiviso i contenuti di una
direttiva del Presidente del Consiglio Matteo Renzi che anticipa al secondo
lunedì di febbraio di ogni anno l’indizione della Giornata nazionale
dell’epilessia, precedentemente fissata nella prima domenica di maggio.
L’iniziativa nasce da una proposta del Ministro della salute Beatrice Lorenzin,
che ha recepito la richiesta della LICE (Lega italiana contro l’epilessia) di
allineare quanto ha luogo in Italia con ciò che viene promosse a livello
internazionale, al fine di connotare la Giornata quale momento di attenzione
mondiale sulla prevenzione e la diffusione di informazione sui vari aspetti
della malattia .
LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato quindici leggi delle
Regioni e delle Province Autonome.
Legge regionale per la quale si è deliberata l’impugnativa:
1) Legge Regione Basilicata n. 41 del 24/09/2015,
"Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale", in
quanto una disposizione concernente l’inquadramento di personale a tempo
determinato in un ruolo speciale ad esaurimento dispone una stabilizzazione di
personale che viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché l'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza
esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.
Leggi regionali per le quali si è deliberata la non
impugnativa:
1) Legge
Regione Toscana n. 66 del 14/09/2015 "Disposizione per l’anno 2015 sul
documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla
l.r. 1/2015".
2) Legge
Regione Piemonte n. 21 del 21/09/2015 "Legge regionale 21 settembre 2015,
n. 21 Disciplina del turismo naturista".
3) Legge
Regione Abruzzo n. 23 del 22/09/2015 "Provvedimenti relativi alla
destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di Castellalto",
modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi
sull’intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il
controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche".
4) Legge
Regione Basilicata n. 42 del 24/09/2015 "Incentivi perla manutenzione e la
rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti
contenenti amianto".
5) Legge
Regione Lombardia n. 24 del 24/09/2015 " Integrazioni alla legge regionale
2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere). Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di
enti non commerciali".
6) Legge
Regione Lombardia n. 25 del 24/09/2015 "Modificazioni e integrazioni alla
legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere) concernenti le fiere".
7) Legge
Regione Lombardia n. 26 del 14/09/2015 "Manifattura diffusa creativa e
tecnologica 4.0".
8) Legge
Regione Friuli Venezia Giulia n. 22 del 25/09/2015 "Disposizioni per la
realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del
Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia".
9) Legge
Regione Friuli Venezia Giulia n. 23 del 25/09/2015 "Norme regionali in
materia di beni culturali".
10)
Legge Regione Basilicata n. 44 del 30/09/2015
"Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 dell'agenzia lucana di
sviluppo e innovazione in agricoltura (a.l.s.i.a.)".
11)
Legge Regione Basilicata n. 45 del 30/09/2015
"Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 del parco archeologico
storico naturale delle chiese rupestri del materano".
12)
Legge Regione Basilicata n. 46 del 30/09/2015
"Modifica all'art. 3, comma 6 della l.r. 26 novembre 1991, n. 27".
13)
Legge Regione Marche n. 22 del 21/09/2015
"Modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in
materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali".
14)
Legge Regione Marche n. 23 del 21/09/2015
"Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio
universitario (ERSU)".
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