Ancora undici giorni per mettersi in regola e usufruire
delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso per i
casi di errori commessi in dichiarazione o di ritardo nella presentazione. In
particolare, la nuova disciplina prevista dall’art. 13 del Dlgs 472/1997 ha
distinto nettamente le ipotesi di dichiarazione integrativa (che presuppone una
modifica al contenuto di una dichiarazione già presentata) e di dichiarazione
tardiva, nei casi di omessa presentazione, distinguendole anche sotto il
profilo delle agevolazioni in termini di sanzioni.
Errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata
- Le modalità di regolarizzazione di queste violazioni risentono dei nuovi
principi introdotti nell’ordinamento con la riformulazione dell’istituto del
ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 ad opera della
legge n. 190/2014 e, in particolare, della lettera a)-bis. Come chiarito con la
circolare 23/E del 2015, con questa previsione il Legislatore ha voluto
introdurre un’ipotesi specifica di regolarizzazione - prima non presente
nell’ordinamento - per le violazioni commesse mediante la dichiarazione,
applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione. Sotto il profilo sanzionatorio, ciò
manifesta la volontà di attribuire specifico rilievo all’errore inerente al
contenuto della dichiarazione originaria, corretta dal contribuente entro i
novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, piuttosto che all’errore
inerente il ritardo nella sua presentazione.
Prima delle modifiche all’istituto del ravvedimento operoso,
infatti, nel presupposto che la dichiarazione integrativa presentata nei
novanta giorni sostituiva quella originaria, derivava che la dichiarazione
rettificativa, pur essendo valida a tutti gli effetti, doveva essere
considerata tardiva, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa
prevista per la tardiva presentazione del modello Unico.
È evidente che l’introduzione della specifica ipotesi di
regolarizzazione di cui alla lettera a-bis) sarebbe priva di contenuto se la
presentazione della dichiarazione integrativa nei novanta giorni continuasse a
integrare un’ipotesi di dichiarazione tardiva e non dovesse, oggi, essere
ricondotta tra le violazioni relative al contenuto della dichiarazione. Ne
consegue, pertanto, che la presentazione di una dichiarazione integrativa entro
i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione integra la
violazione di cui all’articolo 8 del Dlgs n. 471/1997.
Va da sé che, in applicazione del principio di specialità,
qualora l’integrazione abbia ad oggetto elementi sanzionati specificatamente,
la sanzione applicabile sarà quella espressamente prevista per questa tipologia
di violazione.
Ciò premesso, laddove il contribuente intenda regolarizzare
errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata e che rilevano
sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro novanta giorni dal
termine di presentazione della dichiarazione, avvalendosi del ravvedimento
operoso, dovrà:
-
presentare una dichiarazione corretta (c.d.
integrativa) entro il termine di novanta giorni, versando la corrispondente
sanzione pari a 28 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro prevista
per l’ipotesi di irregolare dichiarazione, ridotta a un nono, ai sensi della
lettera a)-bis), salvo che per la violazione sia prevista una più specifica
misura sanzionatoria;
-
se risulta un versamento del tributo in misura
inferiore al dovuto, o l’utilizzo di un credito in misura superiore, il
contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati
al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del
versamento originario.
È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso
versamento (pari al 30 per cento), ridotta secondo le misure previste
dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene
il versamento.
Così, ad esempio, un contribuente che abbia presentato la
dichiarazione (Unico Pf 2015) entro settembre 2015 e, accorgendosi di aver
commesso un errore relativo alla determinazione di un reddito che abbia
comportato un versamento dell’Irpef in misura inferiore, intenda regolarizzare
nei successivi novanta giorni, dovrà regolarizzare sia la violazione
dichiarativa, avvalendosi della nuova riduzione sanzionatoria introdotta dalla
lettera a-bis) dell’articolo 13 del Dlgs n.472/1997, sia quella del carente od
omesso versamento, applicando le riduzioni disposte dallo stesso articolo 13.
Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine
prescritto – Nel caso in cui, invece, il contribuente, per errore, non abbia
presentato la dichiarazione e intenda provvedere, può farlo entro i successivi
novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (oltre il quale la
dichiarazione si considera omessa), avvalendosi del ravvedimento operoso. A
tale fine, dovrà:
-
presentare la dichiarazione, versando la
corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 euro, ossia la sanzione in
misura fissa di 258 euro, ridotta a un decimo, ai sensi della lettera c);
-
se risulta anche un tardivo od omesso versamento
del tributo, procedere al pagamento del tributo e degli interessi, calcolati al
tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento
originario.
È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso
versamento (pari al 30 per cento), ridotta secondo le misure dell’articolo 13
del Dlgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.
Si precisa, infine, che questi chiarimenti valgono
esclusivamente in presenza del ravvedimento effettuabile ai sensi della lettera
a-bis) dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.
Viceversa, nelle differenti ipotesi disciplinate dalle
lettere b), b-bis), b-ter), bquater), in presenza di dichiarazioni infedeli
presentate, il ravvedimento dovrà effettuarsi commisurando l’ammontare della
sanzione all’infedeltà dichiarativa.

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