Il documento contiene indicazioni interpretative e
operative. Ma restano le forti perplessità della categoria sull’organo di
controllo monocratico
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le
“Linee guida per il sindaco unico”. Il documento costituisce un ulteriore
contributo del Consiglio Nazionale a supporto del lavoro dei commercialisti e a
beneficio degli utenti delle prestazioni di questo organo di controllo
societario. Rappresentano, allo stesso tempo, un logico corollario delle nuove
Norme di comportamento del collegio sindacale, che hanno trovato applicazione a
partire dal 1° settembre 2015.
“Abbiamo ritenuto opportuno individuare - afferma il
presidente del Consiglio nazionale, Gerardo Longobardi - i principi e le
soluzioni interpretative e operative applicabili all’organo monocratico nello
svolgimento delle articolate funzioni di controllo ad esso affidate: il sindaco
unico (e, in alternativa, al collegio sindacale) può svolgere sia la funzione
di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 c.c. sia quella di revisione ex D.lgs. n.
39/2010”. A partire dal 2011, con il maxiemendamento alla Legge di Stabilità e
poi con ulteriori e repentini interventi modificativi e integrative, il
legislatore ha introdotto, infatti, alcune modifiche alla disciplina del
collegio sindacale delle società a responsabilità limitata. Si è introdotta
così la figura dell’organo monocratico di controllo e, al contempo, sono state
ridotte le fattispecie di nomina, sopprimendo l’ipotesi correlata all’ammontare
del capitale sociale. Le modifiche apportate all’art. 2477 c.c., sottolinea
Longobardi, “hanno sin dal principio suscitato molte perplessità sia per il
metodo utilizzato che per le finalità sottese”.
“Quanto al metodo – afferma Longobardi - si è ritenuta in
qualche misura sorprendente la scelta di modificare con successivi interventi
le norme del codice civile che erano state già oggetto di approfondito e
ponderato esame da parte della Commissione che ha approvato una riforma del
diritto societario sin lì attesa da decenni.
Fra i primi commentatori del nuovo testo dell’art. 2477 c.c.
sono emersi, peraltro, rilevanti dubbi di costituzionalità rispetto ad un
disposto normativo che, nel disciplinare presidi a tutela dei soci (e degli
altri stakeholder), ha posto come riferimento l’astratto “modello” di società
al quale possono però corrispondere realtà economiche molto diverse, non
determinate dalla forma sociale prescelta”.
Sulle finalità esprimono riserve i consiglieri nazionali dei
commercialisti delegati ai Principi contabili, Principi di revisione e sistema
dei controlli, Andrea Foschi e Raffaele Marcello , secondo i quali “sebbene gli
ultimi interventi di modifica sarebbero volti, nelle intenzioni dichiarate dal
legislatore, a contenere gli oneri per le imprese, la vigente versione del
testo dell’art. 2477 c.c. non pare adeguata rispetto al raggiungimento di
questo obiettivo”. ”L’attuale assetto dei controlli nelle S.r.l. – concludono -
ha lasciato sostanzialmente invariate le funzione di controllo e le correlate
responsabilità che gravano sui soggetti incaricati della vigilanza ex artt.
2403 e ss. c.c. e della funzione di revisione, consentendone la concentrazione
in capo ad un solo soggetto che in tal modo non può beneficiare delle maggiori
guarentigie offerte dalla composizione collegiale dell’organo”.
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