Per effetto del Dlgs.175/2014, la cancellazione dalla banca
dati VIES, oltre che per esplicita richiesta del contribuente, può intervenire
d’ufficio nel caso di:
1) esito
negativo dell’attività di controllo sulla correttezza/completezza dei dati
forniti all’iscrizione
2) mancata
presentazione di almeno un Intrastat per 4 trimestri solari consecutivi; in tal
caso:
-
la competente Direzione provinciale invierà
apposita comunicazione preventiva all’interessato;
-
l’esclusione avrà effetto dal 60° giorno dalla
data di spedizione (non di notifica) della comunicazione.
Posto che l’operatività della norma ha dovuto attendere il
decorso di 4 trimestri dalla data della sua entrata in vigore, la prima
esclusione andrà verificata al 13/12/2015; in particolare a tale data:
-
i contribuenti potranno essere destinatari di
una comunicazione di cancellazione dall’archivio VIES
-
ove non abbiano presentato alcun Intrastat (attivi/passivi
per beni/servizi) fin dal 1/01/2014.
Nel periodo intercorrente tra la ricezione della
comunicazione preventiva e la cancellazione dal VIES, il contribuente
interessato a mantenere l’iscrizione può inviare all’Ufficio competente la
documentazione attestante l’effettuazione di operazioni intra-UE nei 4
trimestri di riferimento, o fornire elementi adeguati a dimostrare l’esistenza
di operazioni intra-UE in corso di effettuazione o ancora da effettuare.

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