Il Jobs Act è intervenuto apportando anche rilevanti
modifiche al lavoro accessorio (buoni lavoro o voucher). L’INPS ne ha
riepilogato la compatibilità con alcune prestazioni nella circolare n.170/15.
Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere resein
tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. Se sono percepite da
soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito, il limite complessivo è di € 3.000 per anno civile (€ 4.000 lordi da
1.1. a 31.12) anziché € 7.000. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro
accessorio.
Anche la Naspi è interamente cumulabile con i voucher nel
limite di € 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano € 3.000 e fino a
7.000, la Naspi sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato
al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui
termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine
dell'anno. Il beneficiario di Naspi deve comunicare all'INPS entro un mese
dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio, o (se preesistente) dalla data
della domanda di Naspi, il compenso derivante dalla predetta attività.
Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente
cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel
limite complessivo di € 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano
questo limite e fino a € 7.000 annui, il reddito derivante dallo svolgimento
del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità
nei limiti della legge n. 223/91.
Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a
comunicare all’INPS, entro 5 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro
accessorio, o (se preesistente) dalla data di presentazione della domanda di
indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività
nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro
accessorio.
Anche i trattamenti di disoccupazione agricola sono
compatibili con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Il
diritto di cumulo di tale indennità con il reddito da lavoro accessorio svolto
nell’anno di riferimento della prestazione, è possibile nel limite complessivo
annuale di € 3.000 netti. La cumulabilità va valutata con riferimento
all’eventuale attività con i voucher svolta nell’anno di competenza della
prestazione.
Le integrazioni salariali, inoltre, sono interamente
cumulabili con i buoni lavoro, sempre entro € 3.000 per anno civile. Per i
compensi che superano detto limite (e fino a € 7.000), le somme derivanti dal
lavoro accessorio che superano i € 3.000 euro non sono integralmente
cumulabili: ad esse va applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed
eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Solo se gli emolumenti da
lavoro accessorio rientrano nel limite di € 3.000 euro annui, l’interessato non
è obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva. Mentre questa
andrà resa prima che il compenso superi il limite di € 3.000, anche se
derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno,
pena la decadenza dalle integrazioni salariali (CIGO, CIGS, ecc).

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