Con l'interpello n.28/2015 del 15 dicembre, il Ministero del Lavoro si è espresso in
merito al quesito presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro sull’estensione, in via transitoria, dell'articolo 3 della legge
223/1991 (norma che sarà abrogata dal 1° gennaio del prossimo anno). Si tratta
della disposizione che, nell'ambito di procedure concorsuali, permette di
collocare in mobilità i lavoratori eccedenti senza pagare il contributo di
ingresso, se non è possibile la continuazione dell'attività, anche tramite
cessione dell'azienda o di sue parti o quando i livelli occupazionali possono
essere salvaguardati solo parzialmente.
Il CNO aveva chiesto se la procedura di licenziamento,
iniziata nel 2015, si poteva concludere nel 2016, usufruendo dell'esonero
contributivo. Il Ministero ha risposto positivamente a condizione che i
licenziamenti siano stati attivati entro il 31 dicembre 2015. Parere negativo,
invece, in merito alla possibilità di evitare il contributo in caso di licenziamento
collettivo nel 2016 in presenza di Cigs.
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Rassegna stampa: Il Sole24Ore del 17/12

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