Non possono essere contestati da parte del Fisco quei
servizi professionali resi gratuitamente ad amici, parenti, soci di società già
clienti e ad altre persone in grado di incrementare la clientela dello studio
professionale.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione
nella sentenza n.21972/2015 che, in sostanza, dichiara legittimo prestare
servizi professionali a parenti e amici senza il corrispettivo pagamento. A tal proposito, l'articolo 54 del Testo Unico
stabilisce che concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i
compensi «in denaro o in natura percepiti» e risulta, quindi, chiara
l'irrilevanza delle prestazioni per le quali non sono pattuiti dei
corrispettivi. Anche qualora sia stabilita la loro spettanza trova, infatti, applicazione
il criterio di imputazione temporale per cassa e i corrispettivi non sono,
quindi, imponibili se non vengono, di fatto, percepiti.
Le prestazioni gratuite dei professionisti sono escluse
anche dall'applicazione dell'Iva (articolo 3, comma 3, del Dpr 633/72). La
gratuità della prestazione potrebbe essere, però, contestata dall'ufficio delle
Entrate in presenza di un comportamento manifestamente antieconomico. L'Agenzia
delle Entrate aveva da parte sua affermato, nella circolare 84/E del 2001, che
"qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione della fattura
con la gratuità della prestazione,si deve procedere alla verbalizzazione dei
motivi del mancato pagamento e alla verifica di quanto asserito attraverso
controlli incrociati". Nonostante ciò, nella stessa circolare, l'Agenzia
ha considerato "verosimili le prestazioni di attività professionali
gratuite nei confronti di parenti o di colleghi-amici".
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Il Sole24Ore del 14/12

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