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martedì 15 dicembre 2015

Cdl - Legittimo offrire servizi professionali gratis

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 14 Dicembre 2015   

Non possono essere contestati da parte del Fisco quei servizi professionali resi gratuitamente ad amici, parenti, soci di società già clienti e ad altre persone in grado di incrementare la clientela dello studio professionale.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.21972/2015 che, in sostanza, dichiara legittimo prestare servizi professionali a parenti e amici senza il corrispettivo pagamento.  A tal proposito, l'articolo 54 del Testo Unico stabilisce che concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi «in denaro o in natura percepiti» e risulta, quindi, chiara l'irrilevanza delle prestazioni per le quali non sono pattuiti dei corrispettivi. Anche qualora sia stabilita la loro spettanza trova, infatti, applicazione il criterio di imputazione temporale per cassa e i corrispettivi non sono, quindi, imponibili se non vengono, di fatto, percepiti. 

Le prestazioni gratuite dei professionisti sono escluse anche dall'applicazione dell'Iva (articolo 3, comma 3, del Dpr 633/72). La gratuità della prestazione potrebbe essere, però, contestata dall'ufficio delle Entrate in presenza di un comportamento manifestamente antieconomico. L'Agenzia delle Entrate aveva da parte sua affermato, nella circolare 84/E del 2001, che "qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione della fattura con la gratuità della prestazione,si deve procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento e alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati". Nonostante ciò, nella stessa circolare, l'Agenzia ha considerato "verosimili le prestazioni di attività professionali gratuite nei confronti di parenti o di colleghi-amici".

-         Il Sole24Ore del 14/12

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