Longobardi: “Sarebbe garanzia di reale indipendenza e
professionalità”
“Per la risoluzione
della vicenda relativa al risarcimento dei risparmiatori sottoscrittori di
obbligazioni subordinate di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria, Cassa di
Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio della provincia di Chieti il governo
potrebbe affidarsi agli Organismi di composizione della crisi”. E’ la proposta
avanzata dal presidente del commercialisti, Gerardo Longobardi, durante
l’assemblea degli ordini territoriali della categoria svoltasi a Roma. Una
soluzione che, secondo Longobardi, avrebbe “il merito di garantire più di altre
la professionalità e l’indipendenza che questa situazione richiede”. “Non
faccio valutazioni meramente tecniche o politiche attinenti al merito delle
scelte dell’Esecutivo – ha affermato Longobardi – ma sono interessato alle
previsioni sulle modalità e le possibilità del “nuovo” istituto di risoluzione
alternativa delle controversie cui, a quanto è dato leggere, il Governo
starebbe pensando per la gestione della delicatissima vicenda relativa al
rimborso di migliaia di risparmiatori”. “In particolare – spiega il presidente
dei commercialisti - l’emendamento proposto al ddl stabilità per il 2016
prevede che il MEF, di concerto con il Ministero della Giustizia, definisca con
uno o più decreti, le procedure da esperire per vedersi riconosciuto il diritto
al risarcimento del danno patito. L’emendamento stabilisce che il
riconoscimento della prestazione avvenga previo svolgimento di procedure che
possono essere in tutto o in parte di natura arbitrale. Gli arbitri dovrebbero essere
scelti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza,
professionalità e onorabilità. In alternativa possono essere disciplinati
criteri e modalità di nomina degli arbitri e le modalità di funzionamento del
collegio arbitrale e le modalità per il supporto organizzativo alle procedure
arbitrali, avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti”. “L’ampia
facoltà di scelta riconosciuta ai Ministeri competenti – afferma Longobardi –
parrebbe essere indice della volontà di introdurre un nuovo sistema di
risoluzione delle controversie in via stragiudiziale tra intermediari e clienti
del settore finanziario che si potrebbe porre, rispetto a quelli già esistenti,
in posizione di assoluta specialità. Occorrerebbe, pertanto, differenziare
nettamente l’istituto da tutti gli altri che gli sono affini quanto a
competenza per materia, emancipandosi dalla possibilità di avvalersi di
Organismi o Camere arbitrali già istituite e preferendo soluzioni che,
favorendo la composizione negoziale delle controversie, enfatizzino al contempo
la necessità di prestazioni professionali e indipendenti da qualsiasi ente o
autorità precostituita e per legge destinata alla vigilanza sui soggetti
destinatari delle nuove disposizioni”.
La soluzione che i Commercialisti propongono è dunque di
recuperare anche in questa vicenda l’istituto della composizione della crisi di
cui alla legge n. 3/2012 definendo come tale l’intero procedimento e spostando
il baricentro della gestione sugli Organismi di composizione iscritti – o di
prossima iscrizione - presso il Ministero della Giustizia, ai quali, peraltro,
anche la Commissione ministeriale Rordorf istituita per la riforma delle
procedure di crisi e di insolvenza ha recentemente riconosciuto nuove e
importanti competenze.
“Peraltro – ha proseguito il presidente dei commercialisti -
come si evince chiaramente dall’emendamento al ddl stabilità, l’accesso alle
prestazioni è riservato ad investitori non professionali, quali persone
fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti
che rappresentano le stesse categorie legittimate ad adire l’organismo di
composizione per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Esisterebbe,
dunque, coincidenza anche sotto un profilo soggettivo del “cittadino –
consumatore” da tutelare”. “Infine – ha concluso Longobardi - non può essere sottovalutata la circostanza
per cui gli Organismi sono composti da professionisti iscritti in Albi che
vantano adeguata professionalità e formazione specifica nel settore di riferimento
e che svolgono le funzioni loro riconosciute dalla legge con adeguata
indipendenza rispetto alle parti”.

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