Nel corso del 2015, sono intervenuti due distinti
provvedimenti che hanno inciso profondamente sulla disciplina dell’interpello
antielusivo: il primo è stato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 che,
con effetto dal 1° ottobre 2015, ha introdotto una definizione di abuso del
diritto e, al contempo, una nuova procedura di interpello antiabuso (rinviando
integralmente alle previsioni dell’articolo 11 della L. n. 212 del 2000 in
materia di interpello ordinario); il secondo è stato il decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 156 che, con effetto dal 1° gennaio 2016, ha profondamente
modificato l’intera disciplina degli interpelli tributari (compresi quelli
antiabuso) procedendo ad una sua uniformazione.
Sono conseguentemente pervenute alla scrivente richieste di
chiarimenti in merito alla gestione delle istanze di interpello antielusivo già
presentate ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
413 alla luce delle novità intervenute per effetto delle disposizioni del
D.Lgs. n. 128 del 2015 e di quelle presentate ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 5, del menzionato D.Lgs. n. 128 del 2015, nonché di quelle antiabuso che
potranno essere presentate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 156 del 2015.
L’articolo 1 del D.Lgs. n. 128 del 2015 ha disposto, a
decorrere dalla sua data di entrata in vigore (ossia, dal 2 settembre 2015),
l’abrogazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 che il citato articolo 21 richiama al fine di
definire le fattispecie oggetto della predetta istanza.
Inoltre, il medesimo articolo 1 ha, con la diversa
decorrenza del 1° ottobre 2015, introdotto nell’ambito della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente, l’articolo 10-bis con l’ulteriore specificazione che tutte le
disposizioni di legge che rinviano al previgente articolo 37-bis devono
intendersi riferite a detto articolo 10-bis.
Successivamente, il D.Lgs. n. 156 del 2015 ha abrogato
esplicitamente sia l’articolo 21 della L. n. 413 del 1991 sia l’articolo
10-bis, comma 5, della L. n. 212 del 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Al
contempo, il citato D.Lgs. n. 156 del 2015 ha introdotto nuove disposizioni in
materia di interpello antiabuso previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera c),
della L. n. 212 del 2000.
La non coincidenza temporale tra l’intervenuta abrogazione
dell’articolo 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’entrata in vigore delle
disposizioni dell’articolo 10-bis della L. n. 212 del 2000 nonché l’abrogazione
espressa dell’articolo 21 della L. n. 413 del 2000 (ndr articolo 21 della L. n.
413 del 1991) solo con effetti dal 1° gennaio 2016 ed il susseguirsi di
modifiche legislative in materia di interpelli antielusivi hanno determinato
alcuni dubbi applicativi in ordine alle gestione delle singole istanze.
Le criticità emerse in relazione alle disposizioni in
materia di interpelli riguardano, nello specifico, le istanze di interpello
antielusive/antiabuso presentate:
(a) entro
la data del 1° settembre 2015 (fondate legittimamente sull’articolo 37-bis del
d.P.R. n. 600 del 1973) per le quali la risposta non sia stata ancora resa
dall’Amministrazione finanziaria;
(b) nel
periodo intercorrente tra il 2 settembre ed il 30 settembre 2015; e infine
(c) nel
periodo tra il 1° ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2015.
Con riferimento alle istanze di cui alla lettera (a), si fa
presente che l’Amministrazione provvederà a fornire il proprio parere
limitatamente alla richiesta applicazione del citato articolo 37-bis; occorre,
infatti, considerare che le stesse (presentate ai sensi dell’articolo 21, comma
9, della L. n. 413 del 1991) risultano argomentate e strutturate in base alle
previsioni dell’articolo 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (vigente alla data
della loro presentazione) e che, quindi, possono risultare prive di tutti
quegli elementi indispensabili all’Amministrazione finanziaria ai fini di una
complessiva valutazione antiabusiva della fattispecie rappresentata ai sensi e
per gli effetti del menzionato articolo 10-bis.
Naturalmente le medesime istanze saranno trattate in
applicazione delle regole procedurali di istruttoria delle istanze di cui
all’articolo 21, comma 9, contenute nel decreto ministeriale 13 giugno 1997,
vigenti al momento di presentazione dell’istanza. Ne consegue che il termine di
centoventi giorni per la risposta non è da considerarsi perentorio per le
istanze in esame, ferma restando la possibilità del contribuente di diffidare
l’Amministrazione con l’ulteriore conseguenza, decorsi ulteriori sessanta
giorni dalla presentazione della diffida, della formazione del silenzio assenso
sulla soluzione interpretativa prospettata dallo stesso contribuente.
Con riferimento alle istanze di cui alla lettera (b),
occorre evidenziare che il disallineamento temporale tra l’avvenuta abrogazione
dell’articolo 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’entrata in vigore
dell’articolo 10 bis rende impossibile procedere ad un’analisi delle
fattispecie rappresentate negli interpelli antielusivi presentati in assenza di
un qualsiasi parametro normativo di riferimento.
In relazione ad eventuali istanze presentate nel suddetto
periodo, nel rispetto del principio di buona fede e di collaborazione tra
contribuente e Amministrazione finanziaria sanciti dallo Statuto dei diritti
del contribuente, l’Amministrazione segnalerà la circostanza sopra evidenziata
al contribuente istante, invitandolo, al contempo, a presentare una nuova
istanza di interpello ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10-bis della L.
n. 212 del 2000 con il rispetto delle formalità previste dal comma 5 del citato
articolo 10-bis, senza necessità di allegare i documenti eventualmente già
trasmessi con la precedente istanza.
Nel caso in cui il contribuente aderisse al suddetto invito,
gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria si asterranno dal contestare
l’eventuale assenza di preventività di tale nuova istanza, se presentata entro
i 60 giorni successivi alla ricezione dell’invito e sempreché questa abbia ad
oggetto la medesima fattispecie rappresentata nella precedente.
Con riferimento alle istanze di cui alla lettera (c),
l’articolo 10-bis, comma 5, della L. n. 212 del 2000 prevede che il
contribuente possa presentare un’apposita istanza "per conoscere se le
operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano
fattispecie di abuso del diritto", secondo la procedura e con gli effetti
dell’articolo 11 della citata L. n. 212 del 2000.
La specifica previsione contenuta nel citato comma 5 ha
determinato l’abrogazione implicita delle previsioni relative alla procedura dell’interpello
antielusivo recate dall’articolo 21, comma 9, della L. n. 413 del 1991
(articolo abrogato espressamente dall’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 156
del 2015, solo a decorrere dal 1° gennaio 2016) e dal decreto ministeriale 13
giugno 1997, n. 195 (limitatamente alla sua applicazione agli interpelli
antielusivi ex articolo 21, comma 9, citato). A seguito delle richiamate
modifiche normative e con effetti dalla loro entrata in vigore (1° ottobre
2015) e fino al 31 dicembre 2015, il contribuente che intenda attivare una
richiesta di parere in ordine alla abusività di una determinata operazione
dovrà presentare l’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 5, della L. n.
212 del 2000, ossia secondo le disposizioni, anche procedurali, cui rinvia l’articolo
11 della citata L. n. 212, non essendo più possibile procedervi ai sensi del
citato articolo 21, comma 9.
Qualora in fase di prima applicazione il contribuente
formuli comunque un’istanza ai sensi del citato articolo 21, comma 9,
l’Amministrazione considererà detta istanza presentata ai sensi e per gli
effetti del comma 5 dell’articolo 10-bis citato qualora il richiamo al
menzionato articolo 21, comma 9, risulti essere il frutto di un mero errore
materiale.
Considerato il generico rinvio all’articolo 11 della L. n.
212 del 2000 operato dal comma 5 dell’articolo 10-bis della stessa legge,
occorre individuare gli elementi essenziali che devono essere contenuti
nell’istanza e gli effetti della risposta all’istanza stessa in relazione alle
specificità dell’oggetto di tale tipologia di interpello.
Fermi restando i chiarimenti forniti con i precedenti
documenti di prassi in merito alle istanze di interpello ordinario, attraverso
l’interpello antiabuso di cui al comma 5 dell’articolo 10-bis, il contribuente
- prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o
per l’assolvimento degli altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui
si riferisce l’istanza - può ottenere il parere dell’Amministrazione
finanziaria circa la qualificazione come abuso di diritto delle operazioni che
intende realizzare o che siano state realizzate.
Ferma restando la necessità che l’istanza contenga una
compiuta descrizione della fattispecie in relazione alla quale il parere è
richiesto e sia supportata dalla documentazione considerata essenziale a tali
fini, giova sottolineare che il comma 1 dell’articolo 10-bis della L. n. 212
del 2000 ha introdotto una definizione di abuso del diritto che unifica i
concetti di abuso e di elusione con valenza generale per tutti i tributi
(armonizzati e non) e che il comma 5 del medesimo articolo 10-bis non impone al
contribuente istante di presentare una richiesta di parere relativa a tutti i
tributi connessi o collegati all’operazione rappresentata; ciò posto, nell’istanza
il contribuente è tenuto ad indicare il settore impositivo in relazione al
quale il parere viene richiesto, specificando le norme che ritiene applicabili
(comprese quelle che lo stesso ipotizza passibili di abuso in relazione
all’operazione rappresentata).
Nei casi in cui non sia possibile desumere direttamente o
attraverso i riferimenti normativi richiamati dal contribuente il settore
impositivo o i settori impositivi cui si riferisce l’istanza di interpello,
questa deve ritenersi inammissibile poiché non sufficientemente circostanziata
nella definizione della fattispecie concreta in relazione alla quale il parere
è richiesto (cfr. la Circ. n. 32/E del 2010).
Va evidenziato che comunque la risposta dell’Amministrazione
avrà effetti limitatamente al settore impositivo e alle norme invocati dal
contribuente nell’istanza e sempre nei soli limiti delle fattispecie
rappresentate e delle richieste formulate.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi
enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano
puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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