Modalità di valutazione dei finanziamenti per l'acquisto di
beni strumentali di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ai
fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e
adeguamento della disciplina del Fondo alla normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato
Art.1 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
c) «Regolamento n. 248 del 1999»: il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n.
248, recante il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese» e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Consiglio di gestione»: il Consiglio di gestione del
Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e successive modificazioni e integrazioni;
e) «Decreto-legge n. 69 del 2013»: il decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, così come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116;
f) «Finanziamenti nuova Sabatini»: i finanziamenti di cui
all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013;
g) «Default»: in relazione a una data esposizione finanziaria,
il passaggio di detta operazione in una delle classi di credito deteriorato
definite dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 -
Avvertenze Generali, par. B.2 (Qualità del credito);
h) «Probabilità di inadempimento»: la probabilità che una
controparte passi allo stato di default entro un orizzonte temporale di un
anno;
i) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato.
Art.2 - Settori di
intervento
1. A modifica e integrazione di quanto stabilito all'art. 7
del Regolamento n. 248 del 1999 e in conformità con la normativa comunitaria
applicabile agli interventi del Fondo, sono altresì ammissibili alla garanzia
del Fondo le operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti
ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione
navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica e dei trasporti.
Non sono ammesse alla garanzia del Fondo le operazioni finanziarie riferite a
imprese e consorzi appartenenti al settore finanziario e assicurativo.
Art.3 - Valutazione
ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo attraverso la probabilità di
inadempimento
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 6,
del decreto-legge n. 69 del 2013, la valutazione economico-finanziaria e del
merito creditizio dei soggetti destinatari di un finanziamento nuova Sabatini,
ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, è effettuata direttamente dal
soggetto che richiede la garanzia utilizzando l'apposito modello di
valutazione, adottato ai sensi di quanto previsto al comma 3.
2. Il modello di valutazione di cui al comma 1 fornisce una
misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del
finanziamento nuova Sabatini ed è articolato in più classi di rischio, in funzione
degli intervalli di valore della probabilità di inadempimento. Il predetto
modello di valutazione è reso disponibile sul sito Internet del Fondo
(www.fondidigaranzia.it).
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento
n. 248 del 1999, il Consiglio di gestione adotta, su proposta del Gestore del
Fondo, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale,
che includono anche il modello di valutazione di cui al comma 1, nonché le
eventuali disposizioni operative necessarie a dare attuazione alla modalità di
valutazione di cui al presente articolo. Le condizioni di ammissibilità e le
disposizioni di carattere generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1,
comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze. Con il medesimo decreto è altresì fissato il limite massimo di
rischiosità delle imprese, espresso in termini di probabilità di inadempimento,
ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo.
4. Nelle more dell'adozione delle condizioni di
ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 3, le
richieste di garanzia del Fondo relative a finanziamenti nuova Sabatini sono
valutate dal Gestore del Fondo con le ordinarie modalità previste dalle vigenti
disposizioni operative del Fondo, in via prioritaria rispetto alle altre
operazioni finanziarie e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla data di
presentazione della richiesta e sono presentate al Consiglio di gestione, per
la relativa deliberazione, nella prima riunione utile.
Art.4 - Condizioni e
termini per l'estensione della modalità di accesso alla garanzia basata
sull'utilizzo della probabilità di inadempimento alla generale operatività del
Fondo
1. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
disciplinati le condizioni e i termini per l'estensione della modalità di
accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilità di
inadempimento, di cui all'art. 3, alle altre operazioni finanziarie ammissibili
all'intervento del Fondo.
2. Il decreto di cui al comma 1 prevede altresì
l'articolazione delle misure massime della copertura del Fondo in funzione della
probabilità di inadempimento dell'impresa e della forma tecnica e durata
dell'operazione finanziaria.
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