Tutelati dalle chiamate indesiderate anche gli utenti che
non si possono iscrivere al Registro pubblico delle opposizioni
Le società di telemarketing non possono contattare un'utenza
riservata senza aver prima acquisito il consenso dell'intestatario della linea.
E' quanto ha ribadito il Garante della privacy affrontando il caso di un utente
che si lamentava di essere stato disturbato con offerte promozionali nonostante
il suo numero non fosse presente, su sua richiesta, in alcun elenco telefonico.
L'utente non possedeva un dispositivo che consentisse la
visualizzazione del numero da cui lo contattavano i promotori commerciali e
aveva potuto fornire all'Autorità solo generiche indicazioni sulle chiamate di
disturbo. Per poter accertare i fatti segnalati, il Garante ha dovuto quindi
avviare diverse verifiche con più operatori telefonici che hanno permesso di
risalire alla numerazione chiamante, riconducibile a una società di
telemarketing.
L'azienda ha dapprima negato che gli addetti del proprio
call center avessero contattato l'utente tramite la linea indicata, salvo poi
ammettere, di fronte a ulteriori richieste da parte dell'Autorità garante, che
alcune telefonate promozionali erano state gestite tramite il loro centralino
su incarico di un gestore telefonico.
Dai riscontri è inoltre emerso che né il call center né la
compagnia telefonica che aveva dato l'incarico di effettuare le chiamate
pubblicitarie, avevano mai acquisito il consenso dell'utente a contattarlo sul
suo numero. In caso di numero riservato, infatti, la normativa sulla privacy
prevede che si possa chiamare un utente solo se questi abbia già espresso il
suo consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing.
Va ricordato, peraltro, che un numero riservato non può
essere iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni istituito per tutelare
gli abbonati contro telefonate commerciali indesiderate: tale possibilità è
infatti prevista dalla legge solo per le numerazioni presenti negli elenchi
telefonici, in quanto utilizzabili per finalità promozionali.
Il Garante ha quindi vietato [doc. web n. 4449190] alla
società di telemarketing il trattamento dei dati personali
dell'interessato, ma ha imposto anche il
divieto di usare il numero riservato di potenziali clienti senza aver prima
documentato di aver acquisito il loro specifico consenso, libero e informato.
Ha inoltre prescritto, sia alla compagnia telefonica che
aveva dato l'incarico di effettuare le chiamate, sia all'azienda di promozione
commerciale, di adottare entro 60 giorni tutte le misure necessarie per
garantire il rispetto della privacy degli utenti, dandone poi riscontro
scritto.
L'Autorità si è
riservata di avviare un autonomo procedimento sanzionatorio nei
confronti delle due società per l'illecito trattamento dei dati.
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