Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante
"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183". Nota integrativa alla circolare esplicativa n. 24
del 5 ottobre 2015
In riscontro ai diversi quesiti posti dalle parti sociali,
acquisito il parere dell’Ufficio legislativo prot. 5223 del 2 novembre 2015, si
ritiene dover precisare quanto segue.
Relativamente al paragrafo 2 "Campo di applicazione
", della circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, con particolare riferimento
all’articolo 20, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 148/2015, si
precisa che rientrano nel campo di applicazione della disposizione le imprese
cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli. Il
concetto di trasformazione include, infatti, anche il concetto di
manipolazione.
Si rappresenta, altresì, che anche le imprese cooperative e
loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli rientrano nel campo di
applicazione dell’istituto ma il relativo riferimento normativo è da rinvenirsi
all'articolo 20, comma 2, lettera a).
Relativamente al paragrafo 4.2 "Crisi aziendale.
Causale d’intervento", nella parte relativa alla fattispecie della crisi
per cessazione di attività, si precisa che, con riferimento all’unità
produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in
costanza della normativa previgente al decreto legislativo n. 148/2015, del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi per
cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, per qualunque causale, in quanto l’unità
produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori gestiti alla luce del piano
di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al
trattamento per la causale di crisi per cessazione.
In riferimento al paragrafo 7.1 relativo alle "Modalità
di presentazione dell’istanza" di cui alla circolare n. 24 del 5 ottobre
2015, come già esplicitato, per le istanze presentate successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo, relative a proroghe dei
trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di
riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno
le disposizioni relative alla previgente normativa.
In particolare, con precipuo riferimento alla presentazione
delle istanze di proroga di trattamenti CIGS relativi a programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale
pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo, si applicherà il termine già previsto dei 25 giorni dalla fine del
periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la
sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Ciò in quanto, secondo la normativa previgente,
l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei
trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a dodici mesi, sia
pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista
e concordata fino a 24 mesi.
Al fine di consentire, quindi, il completamento dei
programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà
già avviati nella vigenza della vecchia normativa, purché la domanda relativa
al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di
proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese
quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e
al trattamento di fine rapporto.
I medesimi principi si applicano alle istanze per il secondo
anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate a
decorrere dal 24 settembre 2015, nel rispetto di quanto indicato nelle circolari
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 del 22 gennaio 2015 e
n. 9 del 20 marzo 2015.
Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del
programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di
solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova
normativa di cui al decreto legislativo 148/2015, sebbene raccordo sia stato
sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24
settembre 2015.
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