Art.1
È concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 1490
lavoratori che, nell'anno 2015, non rientrano nel contingente di 10000 unità di
cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del
reddito.
Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non
superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico
computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo
decreto-legge.
Art.2
L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di euro
32.303.225,00, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito ad un numero massimo di n. 1490 lavoratori di cui all'art. 1 del
presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti
prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Art.3
Per l'anno 2015 gli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro
32.303.225,00 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Nessun commento:
Posta un commento