Come già indicato nella circolare INPS n. 107 del 27 maggio
2015 i decreti regionali di concessione di mobilità in deroga non possono
prevedere concessioni di trattamenti di mobilità in deroga per periodi non
continuativi rispetto all’evento del licenziamento o rispetto a trattamenti già
conclusi.
Quanto sopra vale anche per i lavoratori in mobilità in
deroga che interrompono la fruizione del trattamento per iniziare un’attività
di lavoro a tempo determinato.
Pertanto, nei casi sopra descritti, non si potrà dar corso
alla decretazione regionale e, nel contempo, le Sedi territorialmente
competenti, dovranno informare, per il tramite delle Sedi Regionali di
riferimento, la Regione o Provincia autonoma interessata, sull’impossibilità
per l’Istituto di dare esecuzione al provvedimento concessorio.
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