L’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 e l’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel
definire le risorse finanziarie necessarie a garantire copertura alle
operazioni di salvaguardia hanno anche stabilito le modalità con cui tali
risorse e le correlate consistenze potessero essere trasferite tra le categorie
di soggetti tutelate. In particolare il citato articolo 1, comma 193, della
legge n. 147 del 2013 ha previsto che tale trasferimento potesse avvenire
esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990 n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Nel corso del mese di settembre 2015 è stata avviata la
Conferenza dei Servizi per l’accertamento delle economie. All’esito della
suddetta Conferenza dei Servizi, conclusasi il 9 novembre 2015, è stato
definito il percorso di rideterminazione dei risparmi ai sensi dell’art. 1
comma 235 della legge n. 228 del 2012, già anticipato nell’ambito della
programmazione finanziaria in sede di AS 2111 (Disegno di legge di Stabilità
del 2016), ivi includendo, ai sensi dell’art. 1, comma 193, della legge n. 147
del 2013 il riconoscimento
dell’applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo o permesso ex
lege n. 104 del 1992 eccedenti il limite numerico previsto dalla legge n. 124
del 2013 e dalla legge n. 147 del 2014.
Per effetto di quanto sopra illustrato, è stato predisposto
l’invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria
di salvaguardati di cui all’articolo 11bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del
2013 e all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014,
inizialmente sospese per effetto del superamento del plafond stabilito dalle
norme appena citate.
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