Com’è noto, il contrasto all’instaurazione di rapporti di
lavoro fittizi in agricoltura è un’attività complessa, sia nella fase di
gestione dell’accesso ispettivo che nelle successive fasi di redazione del
verbale. Più volte l’Istituto ha emanato disposizioni e fornito indicazioni
sulle corrette modalità per l’effettuazione di tali attività finalizzate al
miglioramento qualitativo dei verbali ispettivi e al conseguente
deflazionamento del contenzioso giudiziario. In particolare si richiamano le
principali circolari di riferimento:
-
Circ. n. 85 del 12.09.2008 che ha fornito linee di
indirizzo riguardo l’organizzazione, la programmazione e lo svolgimento
dell’attività ispettiva.
-
Circ. n. 126 del 16.12.2009 che ha dettato linee
di indirizzo e indicazioni operative rivolte all’attività di vigilanza in
agricoltura per il contrasto del fenomeno dei falsi rapporti di lavoro e del
lavoro nero.
-
Circ. n. 75 del 13.05.2011 che ha recepito le
istruzioni operative al personale ispettivo fornite dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 09.12.2010 in tema di
procedimentalizzazione dell’attività ispettiva per i diversi profili di accesso
sui luoghi di lavoro, potere di diffida e verbalizzazione unica (art. 33 della
legge 4 novembre 2010 n.183, c.d. collegato lavoro).
Nel rimandare alle predette disposizioni per ogni
approfondimento, si ritiene opportuno richiamare le principali indicazioni, di
natura strettamente operativa, ai quali il personale ispettivo dovrà attenersi
nell’ambito di tale specifica attività.
Verbale di primo
accesso
L’accertamento ispettivo prende il suo avvio con l’accesso
in azienda.
Una volta concluse le attività di verifica espletate nel
corso del primo accesso, il personale ispettivo deve obbligatoriamente
predisporre e rilasciare, ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 183/2010,
apposito verbale di primo accesso al datore di lavoro o a chi ne fa le veci o,
in loro assenza, ai soggetti aventi titolo a riceverlo a norma del codice di
procedura civile (artt. 137 e ss.), ivi compreso il professionista delegato.
Qualora non sia stato possibile accedere in azienda, si
rende necessario, piuttosto che utilizzare impropriamente il verbale di primo
accesso come mero strumento di richiesta di documenti, menzionare i motivi del
mancato accesso nel verbale conclusivo.
L’ispettore, nel verbale di primo accesso, deve dare atto di
avere informato il datore di lavoro sia della possibilità di farsi assistere da
un professionista abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979, che di rilasciare
dichiarazioni, dando conto dell’eventuale mancato esercizio delle predette
facoltà.
Ulteriori elementi costitutivi del verbale di primo accesso
sono la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo e
l’esposizione delle eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro,
dal professionista che lo assiste o dalla persona presente all’ispezione.
Nel medesimo verbale, il personale ispettivo deve formulare
ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria
finalizzata all’accertamento degli illeciti.
Tra gli elementi da riportare nel verbale di primo accesso
si ricordano i seguenti:
-
Elencazione dei lavoratori presenti in azienda e
delle corrispondenti attività svolte;
-
Acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori
presenti in azienda;
-
Indicazione dei nominativi di altri soggetti
eventualmente presenti in azienda durante la fase di primo accesso;
-
Descrizione delle attività compiute durante
l’accesso;
-
Acquisizione di elementi inerenti l'azienda:
colture, macchinari presenti, edifici, ecc.;
-
Richiesta del libro unico del lavoro o altra
documentazione aziendale utile per l’accesso;
-
Sottoscrizione degli ispettori che partecipano
all’accesso in azienda.
Verbale unico di
accertamento
Con il verbale conclusivo dell’accertamento ispettivo si
procede alla constatazione e alla notificazione di tutti gli addebiti ed
illeciti amministrativi riscontrati dal funzionario di vigilanza.
In tale provvedimento, che in ogni caso deve contenere il
richiamo al verbale di primo accesso, devono essere riportati gli esiti
dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova
degli illeciti rilevati.
Sulla base dell’applicabilità di tale inderogabile
principio, va assolutamente evitata la prassi di ricorrere in sede di
verbalizzazione conclusiva a mere formule generiche del tipo "dalla
documentazione acquisita e/o dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori è
emerso che ..." senza riportare i riferimenti dettagliati alle
informazioni raccolte.
Particolare cura va riposta nella raccolta degli elementi
probatori a sostegno dell’annullamento di rapporti di lavoro dipendente,
agricoli e non agricoli, costituiti fittiziamente al solo scopo di percepire
prestazioni indebite, dal momento che accertamenti di natura induttiva o
improntati sull’analisi del comportamento aziendale nel suo complesso, senza
precisi riferimenti al singolo rapporto annullato, sono difficilmente
sostenibili in sede di contenzioso (cfr. circolare n. 126/2009).
In tale ambito, le circostanze eventualmente riferite dai
lavoratori dell’azienda e/o da un campione significativo degli stessi, vanno
accuratamente analizzate e riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla
documentazione esaminata o comunque da altre dichiarazioni rese dal datore di
lavoro o da terzi, al fine di evidenziare e descrivere eventuali incongruità
riscontrate.
La stessa cura dovrà esser assicurata nella fotografia degli
assetti societari e familiari che hanno dato luogo alla costituzione di
rapporti di lavoro dipendente tra componenti dello stesso nucleo familiare, in
contrasto con il principio della gratuità di tali prestazioni di lavoro e del
relativo onere della prova contraria, al fine di evitare gli annullamenti
motivati esclusivamente da rapporti di parentela.
Tra gli elementi da riportare nel verbale unico di
accertamento si ricordano i seguenti:
-
Data inizio e data fine del periodo oggetto di
accertamento;
-
Verifica dell'iscrizione del titolare in qualità
di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;
-
Verifica delle particelle catastali dei terreni
denunciati;
-
Indicazione dei terreni condotti (proprietà o
disponibilità ad altro titolo);
-
Iscrizione dell'azienda alla C.C.I.A.A. -
sezione agricola;
-
Esame del fascicolo aziendale AGEA e verifica
dei terreni dichiarati (nonché relative aree e colture) con quelli comunicati
con la dichiarazione annuale;
-
Controlli su Punto Fisco relativamente alla
presenza di dichiarazioni fiscali;
-
Effettuazione di ulteriori accessi ispettivi a
sorpresa per individuare gli effettivi lavoratori impiegati o per riscontri
fattuali;
-
Acquisizione delle dichiarazioni dei proprietari
dei terreni concessi, del datore di lavoro, di ulteriori lavoratori (oltre
quelli già ascoltati in fase di primo accesso);
-
Valutazione induttiva dell'incongruità tra
fabbisogno di manodopera e giornate dichiarate (da intendersi come mero
elemento indiziario e/o aggiuntivo ma non sufficiente di per sé a far ritenere
insussistenti i rapporti di lavoro);
-
Riscontri sulla documentazione contabile/fiscale;
-
Indicazione di circostanze rilevate con il
verbale di primo accesso utili ai fini delle contestazioni (lavoratori e/o
familiari e attività in cui erano impegnati, descrizione dei luoghi - coltivati
o meno - e tipo dì colture);
-
Esame incrociato delle dichiarazioni
datore/lavoratore, datore/proprietari terrieri, lavoratore/lavoratore;
-
Indicazione di elementi documentali valutati ai
fini dell'annullamento dei rapporti di lavoro;
-
Corretta compilazione della sezione strumenti di
tutela;
-
Sottoscrizione da parte degli ispettori
verbalizzanti.
Nei casi di eccedenza di manodopera rispetto al fabbisogno
aziendale, si richiama la necessità di evitare nel testo del verbale
formulazioni improprie, con particolare riferimento al termine di 40 giorni assegnato
al datore di lavoro per l'esatta indicazione dei lavoratori occupati e delle
giornate effettivamente lavorate ex art. 8, comma 3, D.Lgs. 375/93. Tale
termine, infatti, è da utilizzare nei casi in cui la stima tecnica effettuata
dall’ispettore rilevi un fabbisogno di giornate superiore a quelle dichiarate e
non per l’annullamento di rapporti di lavoro senza l’individuazione puntuale
dei lavoratori ritenuti fittizi (cfr. circ. 126/2009).
E’ opportuno, peraltro, ribadire la necessità di formulare
chiaramente le conclusioni cui è pervenuto l'accertamento ispettivo, al fine di
consentire al Direttore della sede l’esercizio corretto dei propri poteri.
Si rende necessaria, infine, l’effettuazione di verifiche a
campione, a livello regionale, sul contenuto dei verbali di annullamento di
rapporti di lavoro al fine di garantire standard di qualità omogenei su tutto
il territorio.
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