OGGETTO: Computo nella gestione separata - articolo 3
D.M. 2 maggio 1996, n. 282 – Riepilogo istruzioni ed ulteriori chiarimenti.
SOMMARIO:
Con la presente circolare, l’Istituto ha fornito un
riepilogo organico, nonché ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo
prevista dall’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n.282.
Premessa
Con la presente circolare si forniscono un riepilogo
organico, nonché ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo prevista
dall’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282 (allegato 1) riguardo alla quale
l’Istituto ha in precedenza dato istruzioni con circolari n. 112 del 25.05.1996
parte seconda p.1, circolare n. 108 del 7.06.2002, p. 2, messaggio n. 257 del
14.07.2003 e, da ultimo, con messaggio n. 219 del 4.01.2013, punti 7 e 7.1.
1.Ambito di
applicazione. Destinatari della norma e gestioni interessate.
L’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che “gli iscritti alla gestione separata che
possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni
pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno
facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti
contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della
gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui
all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.
Destinatari della norma sono:
1. gli
iscritti alla gestione separata, intendendosi tali i soggetti che hanno
accreditato nella gestione separata almeno un contributo mensile. In particolare “nella gestione separata
assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione, bensì l’eventuale esistenza di una copertura contributiva” (v. messaggio n.
14810 del 3.06.2010).
Si fa presente, in proposito, che lo
“status” di iscritto non viene meno con la cessazione dell’attività che ha dato
luogo all’obbligo contributivo,
sussistendo per la gestione separata, ai sensi dell’articolo 2, comma
27, della legge n. 335 del 1995 solo un obbligo di iscrizione ma non di
cancellazione.
2. che
possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive
della medesima, le gestioni
pensionistiche dei lavoratori autonomi. La facoltà è esercitabile sia nelle
ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente al
1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data.
Non è esercitabile, invece, nell’ipotesi in
cui si collochino solo successivamente
al 1996 in quanto in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione al
contributivo.
2. Modalità di esercizio della facoltà di
computo
Il computo di cui all’articolo 3 del DM n. 282 del 1996 è
una “facoltà” che la legge concede ai lavoratori iscritti alla gestione
separata che si esercita a domanda.
Si precisa in proposito che la facoltà di computo è
esercitata al momento della presentazione della domanda di pensione.
Ne deriva che, in assenza di una specifica richiesta da
parte dell’interessato nella domanda di pensione, le sedi non sono tenute ad
applicare l’Istituto in parola e la prestazione richiesta deve essere liquidata
utilizzando soltanto la contribuzione accreditata nella Gestione separata.
3. Condizioni per
l’esercizio della facoltà di computo
Ai sensi dell’articolo 3 del DM n. 282 del 1996, l’esercizio
della facoltà di computo è subordinato
alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in
possesso delle condizioni previste per
l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335
del 1995.
Si precisa in proposito che, ai fini dell’esercizio della
facoltà in parola, non è richiesto che il soggetto presenti domanda di opzione
al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, ma è
sufficiente che sia in possesso delle relative condizioni e faccia specifica
richiesta di computo all’atto del pensionamento.
La sede dovrà pertanto verificare che l’interessato abbia:
a) un’anzianità
contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995;
Si chiarisce che ai fini dell’accertamento dell’anzianità
contributiva maturata alla data del 31.12.1995, occorre aver riguardo
all’anzianità complessivamente maturata entro tale data computando tutta la
contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta
dal soggetto, al momento dell’esercizio della facoltà in parola, nelle gestioni
indicate dall’articolo 3 del D.M. n. 282/96 purché non ancora utilizzata per la
liquidazione di un trattamento pensionistico.
Ai fini del suddetto accertamento, eventuali periodi
coincidenti temporalmente sono conteggiati una sola volta.
Sulla base di quanto esposto ne deriva che, sono esclusi
dalla facoltà in parola i c.d. contributivi “puri”, cioè i soggetti iscritti
per la prima volta dopo il 1.1.1996 ma anche i soggetti che, al 31.12.1995, sono in possesso di sola contribuzione in
gestioni non rientranti nell’ambito di
applicazione del citato articolo 3 ( es. in Casse professionali) o la cui
contribuzione, anteriore al 1.1.1996, ha già dato luogo ad un trattamento
pensionistico.
Si precisa, in proposito, che nei casi in cui il soggetto
ricongiunga presso Casse previdenziali dei liberi professionisti periodi
contributivi versati all’assicurazione generale obbligatoria o presso le forme
esclusive e sostitutive dell’ago anteriormente al 1.1.1996, perde, con il
perfezionamento dell’operazione di ricongiunzione, l’iscrizione nel fondo
trasferente.
I periodi posseduti ricongiunti nella Cassa non saranno di
conseguenza valutabili ai fini dell’anzianità contributiva posseduta
dall’assicurato al 31.12.1995.
b) un’anzianità
contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il
1.1.1996.
Anche per l’accertamento di tale anzianità contributiva si
avrà riguardo a tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e
da riscatto), posseduta dal soggetto nelle gestioni indicate dall’articolo 3
del D.M. n. 282 del 1996, non sovrapposta temporalmente e non ancora utilizzata
per la liquidazione di un trattamento pensionistico.
I requisiti di anzianità contributiva necessari per la
facoltà di computo sono perfezionati anche sulla base del cumulo dei periodi
assicurativi risultanti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati
con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale che
prevedono la totalizzazione dei periodi per il diritto alle prestazioni (v.
messaggio n. 4156 del 19 febbraio 2008).
Si precisa, inoltre, che
non è condizione ostativa all’esercizio della facoltà in parola, la
circostanza che il soggetto richiedente abbia già maturato il diritto a
pensione in una delle gestioni interessate dal computo o sia già titolare di
trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo.
In caso di titolarità di trattamento pensionistico, si
ribadisce, tuttavia, che la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è
valutabile ai fini dell’accertamento dei requisiti per il computo.
4 . Periodi di
contribuzione computabili.
La facoltà di computo
riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi,
possibile il computo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano
nell’ambito di applicazione del decreto in esame, sia per quanto riguarda i
periodi contributivi di una singola gestione.
Al fine di valutare il conseguimento del diritto alla
pensione in computo, periodi eventualmente coincidenti temporalmente devono
essere conteggiati una sola volta; sono invece conteggiati tutti per la
determinazione della misura della stessa.
5. Prestazioni
conseguibili con il computo e relativo regime normativo.
Per quanto concerne i trattamenti conseguibili il computo
può essere utile ai fini del diritto e della misura delle seguenti prestazioni
pensionistiche:
-
pensione di vecchiaia;
-
pensione anticipata;
-
pensione di inabilità;
-
assegno ordinario di invalidità;
-
pensione indiretta ai superstiti;
-
pensione supplementare.
Con l’esercizio della predetta facoltà l’assicurato consegue
un trattamento a carico della gestione separata.
Pertanto la prestazione ottenuta soggiace alla normativa
prevista per i trattamenti erogati nella suddetta gestione.
In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della
legge n. 335 del 1995, i requisiti di accesso e di calcolo applicati ai
sopraelencati trattamenti sono quelli previsti per i lavoratori iscritti per la
prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31.12.1995.
5.1. Pensione di
vecchiaia e pensione anticipata con il computo di periodi assicurativi.
Requisiti.
Nei confronti degli iscritti alla gestione separata che, in
possesso di contribuzione nelle gestioni
di cui all’art. 3 del D.M n. 282 del 1996, maturino a decorrere dal 1°
gennaio 2012, i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo, trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 7 e 11, del d.l. n.
201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 con riferimento ai soggetti
il cui primo accredito contributivo
decorre dal 1° gennaio 1996 (messaggio n. 219 del 2013, p. 7).
Pertanto, i predetti soggetti, con l’esercizio del computo,
conseguono la pensione di vecchiaia in gestione separata in base ai
requisiti anagrafici e contributivi
indicati, rispettivamente, ai punti 1.2 lett. a) e b) e al p. 1.1.2 della
circolare n. 35 del 14.3.2012 illustrativa delle disposizioni introdotte, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, dalla sopra menzionata legge n. 214.
I medesimi soggetti possono, altresì, conseguire la pensione
anticipata in gestione separata con i requisiti di cui al p. 2.2. della già
citata circolare n. 35 del 2012.
Resta ferma la condizione della cessazione dell’attività di
lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nessun
rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o
parasubordinata.
5.1.2 Salvaguardia
previgenti requisiti
Come precisato al p. 7.1 del messaggio n. 219 del 2013, i
soggetti che risultino in possesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per
il computo che dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione, mantengono
il diritto di conseguire il trattamento pensionistico in gestione separata in
computo con i requisiti previsti per i contributivi c.d. puri
anteriormente alla legge n. 214 del 2011 (vedi circolare n. 60 del 2008),
indipendentemente dalla data di esercizio della facoltà di computo.
Si precisa che alla data del 31.12.2011 devono essere
perfezionati tutti i requisiti vigenti a tale data per il conseguimento del
diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a carico della
Gestione separata.
Pertanto, le Sedi devono verificare al 31.12.2011 il
perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’esercizio
dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel
sistema contributivo) sia quello relativo all’importo della pensione che non
può essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale qualora il soggetto abbia
un’età inferiore a 65 anni (articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).
Resta fermo che, in tale situazione, l’accesso al
trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al
31.12.2011 ( vedi circolari n. 60 del 2008, n. 126 del 2010 e n. 53 del 2011,
p. 6).
5.1.3. Decorrenza del
trattamento di vecchiaia in computo.
Per quanto concerne la decorrenza della pensione di
vecchiaia liquidata col computo si
chiarisce che, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione di
attività lavorativa dipendente, la stessa non può essere anteriore al primo
giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la predetta
facoltà di computo.
5.2 Pensione di
inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi
assicurativi. Requisiti.
Agli iscritti alla gestione separata che possano far valere
periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme
esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei
lavoratori autonomi è data facoltà, ricorrendo le condizioni previste per la
facoltà di opzione, di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo
dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura sia della pensione
di inabilità che dell’assegno ordinario di invalidità.
I predetti trattamenti sono conseguiti, in gestione
separata, con i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legge n.
222 del 1984 ed alle decorrenze di legge previste per i predetti trattamenti.
Peraltro si precisa che, ove non sia esercitata la facoltà
di computo o non ne ricorrano le condizioni,
la pensione di inabilità viene liquidata in osservanza dell’articolo 1,
comma 240, della legge n. 228 del 2012 ( vedi circolare n. 140 del 2013).
5.2.1 Calcolo della
maggiorazione convenzionale della pensione di inabilità conseguita col computo.
In caso di liquidazione di pensione di inabilità in computo,
i periodi contributivi maturati nelle gestioni pensionistiche interessate dal
computo concorrono con quelli maturati nella Gestione separata nella
determinazione dell’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni,
da tener presente nell’attribuzione della maggiorazione prevista dall’articolo
1, comma 15, della legge n. 335 (messaggio n. 306 del 20.08. 2003 e circolare
n. 180 del 14 settembre 1996, p. 3 ).
Nella considerazione che l’esercizio della facoltà di
computo comporta la liquidazione del trattamento di inabilità nella gestione
separata ne consegue che, nel calcolo della maggiorazione convenzionale, la
media delle basi pensionabili annue possedute negli ultimi 5 anni in relazione
alla quale deve essere computata l’ulteriore quota di contribuzione per il
periodo intercorrente tra la data della domanda e il 60° anno di età, dovrà
essere determinata con riferimento ai redditi relativi alle ultime 260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione da
liquidarsi nella gestione separata, anche se quest’ultima non sia l’ultima
gestione nella quale il lavoratore abbia contribuito.
Non dovranno pertanto essere presi in considerazione, ai
fini dell’anzidetta media, eventuali periodi contributivi in gestioni diverse
dalla gestione separata e, pertanto, l’aliquota di computo per cui moltiplicare
la retribuzione media settimanale sarà quella vigente nella gestione separata
al momento della decorrenza della pensione di inabilità.
5.2.2 Chiarimenti in
materia di trasformazione in pensione di vecchiaia dell’assegno ordinario di
invalidità conseguito col computo.
Nelle ipotesi di liquidazione di assegno ordinario di
invalidità conseguito esercitando la facoltà di computo, il relativo
trattamento soggiace al regime contributivo.
Tale regime opera anche quando l’assegno si trasforma in
pensione di vecchiaia al raggiungimento dei relativi requisiti.
Va precisato che ove il soggetto, cui sia stato riconosciuto
e confermato l’assegno ordinario di invalidità conseguito col computo, versi
successivamente al riconoscimento dell’assegno ulteriore contribuzione, l’utilizzo
della stessa ai fini della trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia
avviene secondo modalità diverse a seconda che
la contribuzione versata
successivamente alla titolarità dell’assegno in computo sia o meno diversa dalla contribuzione che è stata
oggetto di computo e che è confluita nell’assegno erogato a carico della
Gestione Separata.
Esclusivamente nel caso in cui la contribuzione accreditata
successivamente alla titolarità dell’assegno ordinario si riferisca ad una
gestione non compresa tra quelle che hanno consentito all’interessato di
esercitare la facoltà di computo, questi può riesercitare la facoltà in
argomento al fine di valorizzare tale
contribuzione per il perfezionamento del requisito contributivo utile per la
trasformazione dell’assegno in pensione
di vecchiaia a condizione che detta contribuzione sia stata accreditata in una
delle gestioni previdenziali come individuate nell’articolo 3, comma 1, del DM
n. 282 del 1996 (v. circolare n. 112 del 1996 e n. 108 del 2002).
Nel caso in cui, invece, la contribuzione successiva sia
riferita ad una delle gestioni già utilizzate per la facoltà di computo, la
trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia opera d’ufficio, secondo
le regole di carattere generale previste per la generalità dei titolari di
assegno ordinario.
Si chiarisce, infine, che la facoltà di computo esercitata,
a suo tempo, per la liquidazione dell’assegno non è vincolante per un
successivo trattamento pensionistico nell’ipotesi in cui l’assegno sia revocato
o non confermato.
Pertanto il soggetto, cui sia stato revocato o non
confermato l’assegno in computo può richiedere, ove ricorrano le condizioni
previste dalla legge, una prestazione pensionistica calcolata col sistema
misto.
5.3 Pensione
indiretta ai superstiti in computo. Requisiti.
La facoltà di computo può essere esercitata dai superstiti
di assicurato per la liquidazione della pensione indiretta (messaggio. n. 275
del 14/07/2003, punto 1).
Il trattamento sarà riconoscibile alle condizioni soggettive
e oggettive stabilite dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e
successive modificazioni.
La valutazione circa la sussistenza delle condizione per
esercitare la facoltà di computo deve essere riferita al de cuius che pertanto,
alla data del decesso, deve risultare in possesso, considerando tutti i periodi
di contribuzione non coincidenti, delle condizioni per l’opzione al
contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
In caso di esercizio della facoltà di computo da parte del
superstite di assicurato, la liquidazione del relativo trattamento ai
superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso
dell’assicurato (art. 5 del d.lgs. 18 gennaio 1945, n. 39).
5.4 Pensione
supplementare in computo. Requisiti.
Il titolare di trattamento a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, delle gestione speciali dei lavoratori autonomi,
nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti che,
successivamente al pensionamento, possa far valere contribuzione presso la
gestione separata e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, delle forme esclusive, sostitutive della medesima e delle gestione
speciali dei lavoratori autonomi, ha facoltà di chiedere, nell’ambito della
gestione separata, la pensione supplementare di cui all’articolo 1 comma 2, del
D.M. n. 282 del 1996 con il computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282 del
1996.
I requisiti richiesti per il conseguimento della pensione
supplementare in computo a carico della gestione separata sono quelli
dell’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962
richiamati dall’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996.
Pertanto, ai fini del conseguimento della pensione
supplementare in gestione separata col computo, è necessario verificare che il
soggetto:
a) non
abbia conseguito un autonomo diritto a pensione nella gestione separata;
b) sia
in possesso sia delle condizioni per l’opzione al contributivo di cui
all’articolo 1, comma 23 della legge n. 335 del 1995 sia degli specifici
requisiti previsti dalla legge per la tipologia di pensione supplementare
richiesta in gestione separata.
Si precisa che sia per la valutazione dell’anzianità
contributiva posseduta al 31.12.1995, sia per la determinazione dei 15 anni di
cui 5 dopo il 1996 non si prendono in considerazioni i contributi che hanno già
dato luogo alla pensione di cui il soggetto richiedente è titolare.
Resta fermo che, nelle ipotesi in cui sia richiesta la
pensione supplementare di vecchiaia in computo l’età pensionabile cui far
riferimento ai fini dell’istruttoria, è esclusivamente quella prevista dalla
legge nella gestione separata al momento della presentazione della domanda, a
nulla rilevando che il soggetto abbia maturato l’età pensionabile prevista in
base a normative previgenti (vedi messaggio n. 9167 del 21.04.2008, circolare
n. 60 del 15.05.2008, messaggio n. 11137 del 15.05.2008, messaggio n. 219 del
2013, p.3).
6. Sistema di calcolo
e misura del trattamento.
Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento
pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione separata e, di
conseguenza calcolato interamente con il
sistema contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del
montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, devono
trovare applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di
appartenenza.
Per i lavoratori in questione trovano, quindi, applicazione le istruzioni
di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1 ed al punto 2
della circolare n. 108 del 2002 per il periodo di contribuzione accreditata per
ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo
maturato alla data del 31 dicembre 1995.
Ai fini della determinazione del montante contributivo per i
periodi successivi al 1995 trovano applicazione le istruzioni di cui alla
circolare n. 181 del 2001, punto 2.2.
7. Valorizzazione dei
periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico
conseguito in gestione separata col computo.
I periodi contributivi versati nella gestione separata
successivamente alla decorrenza del trattamento conseguito con l’esercizio
della facoltà di computo danno luogo, a domanda, ad un supplemento di pensione
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto n. 282 del 1996.
Per quanto, invece, riguarda i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria
(FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) o nelle gestioni sostitutive
ed esclusive dell’ago successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico
a carico della Gestione separata ottenuto con il computo, in mancanza di
specifiche disposizioni normative, non
possono dar luogo né ad un supplemento di pensione né ad una pensione
supplementare.
Ne deriva che i predetti contributi potranno essere
valorizzati solo al raggiungimento dei requisiti previsti per un autonomo
diritto a pensione.
Occorre precisare, in proposito, che ai fini
dell’individuazione dell’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995,
necessaria per stabilire i requisiti di accesso ed il sistema di calcolo da adottare per la liquidazione
della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o delle
gestioni sostitutive ed esclusive della stessa non si deve tener conto dei
contributi posseduti dall’interessato nelle suddette gestioni antecedentemente
al 31.12.1995, se già utilizzati per il
conseguimento del trattamento col computo.
Infatti i predetti contributi, una volta computati per il
conseguimento del trattamento pensionistico nell’ambito della gestione separata
non rilevano più nella determinazione dell’anzianità contributiva maturata
dall’interessato al 31.12.1995.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento di
un’autonoma pensione per i contributi
versati nell’assicurazione generale obbligatoria successivamente alla pensione
in computo, trovano applicazione i
requisiti di età e di contribuzione previsti per i c.d. contributivi puri.
8. Istruzioni
operative – aggiornamento delle procedure di prima liquidazione
Le procedure di liquidazione delle pensioni delle gestioni
private sono state aggiornate per consentire la liquidazione delle pensioni
nella gestione separata con la facoltà di computo.
8.1 procedura IVS74
Nel pannello MNLCR11
il campo “facoltà di computo” dovrà essere valorizzato con S ed in tal
caso sarà possibile inserire solo le gestioni con il codice 1 -2 -3 -4- A5 -A6 -A7 -A8 -A9 -B1 - B2 - B3 - B4-C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – D1 – E1
– E2 – F0-F1.
Se il campo “facoltà di computo” è valorizzato con N sarà possibile inserire
solo la gestione con il codice G
8.2 AGGIORNAMENTO
DATA BASE DELLE PENSIONI
Nel database delle pensioni saranno memorizzate le seguenti
informazioni:
-
GP1AJ10 =
F (esercizio della facoltà di computo)
-
GP2BB05N = codice gestione
ALLEGATO 1
DM 2 maggio 1996, n. 282
Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo
e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2,
comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art.3.
1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far
valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme
esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei
lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere
nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini
del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle
condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23,della
legge n. 335 del 1995.
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