Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto
di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo
unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l’art.
1, comma 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito,
anche "Legge di stabilità 2015") ha introdotto l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in
relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
con decorrenza nell’anno 2015.
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI in data 27 luglio
2015 ha deliberato di riconoscere le predette agevolazioni contributive anche
nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso questo Istituto. A
seguito delle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, il Consiglio di
Amministrazione dell’INPGI, con atto n. 52 del 15/10/2015, ha nuovamente
deliberato in materia, recependo le condizioni poste dai Ministeri vigilanti.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con nota n.
MA004.A007.11433 PG-L-71 prot. 15483 del 16/10/2015, ha definitivamente
approvato la predetta delibera n. 52 del 15/10/2015.
L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro
privati a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore
non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a
tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di evitare un improprio utilizzo del
beneficio, è esclusa l’applicazione dell’esonero medesimo nei casi in cui, nell’arco
dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con
società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359
c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro
medesimo.
La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo
pari a euro 8.060,00 su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non
determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni effettuate entro
il 31 dicembre 2015. Saranno riesaminate d’ufficio anche le richieste di
sgravio contributivo pervenute per le assunzioni effettuate dal 1/01/2015 ad
oggi, ancorché riferite alle agevolazioni di cui al DPCM 30/09/2014.
L’esonero contributivo è fruibile anche da parte dei datori
di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda, che
procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una
collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di
assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato.
1. DATORI DI LAVORO
BENEFICIARI DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO.
Come già evidenziato, l’incentivo in oggetto è riconosciuto
a tutti i datori di lavoro privati.
L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei
confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento
la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
2. RAPPORTI DI LAVORO
INCENTIVATI.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla
contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del
giornalista (professionista, pubblicista o praticante).
Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo
associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n.
142/2001.
3. CONDIZIONI PER IL
DIRITTO ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è finalizzato a
favorire l’assunzione e risulta subordinato al rispetto dei principi generali
di cui alla legge n. 92 del 2012, delle norme poste a tutela delle condizioni
di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché dei
requisiti introdotti dall’art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015.
La fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è,
quindi, subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi
1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume,
di seguito elencate:
-
regolarità degli obblighi di contribuzione
previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle
condizioni di lavoro;
-
rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale
è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti altre
condizioni:
a) il
giornalista, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti
occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n.
190/2014);
b) il
giornalista, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014 - 31.12.2014), non abbia avuto
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente
l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai
sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta
persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge
n. 190/2014);
c) il
giornalista non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai
sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte
citato comma 118, "L’esonero di cui al presente comma ... non spetta con
riferimento a lavoratori per i quali il beneficio ... sia già stato usufruito
in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato".
4. COMPATIBILITA' CON
ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE.
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di
stabilità 2015 non è cumulabile con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote
di finanziamento previsti dalla normativa vigente".
Come previsto dalla suddetta delibera INPGI n. 52 del
15/10/2015, le domande di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni
contributive di cui al D.P.C.M. 30/09/2014, presentate all’Istituto in
relazione alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
effettuate nel corso dell’anno 2015 (comprese quelle autorizzate in via
provvisoria), che non potranno essere autorizzate in via definitiva, saranno
valutate d’ufficio in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
118, della legge n. 190/2014. In presenza dei requisiti previsti ed illustrati
nella presente circolare - in luogo delle agevolazioni di cui al DPCM
30/09/2014 - sarà, quindi, autorizzato l’esonero contributivo in oggetto.
Con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo
determinato avvenute nel corso del 2015, per le quali è stata presentata
domanda di sgravio ai sensi del predetto D.P.C.M. 30/09/2014 e che - in base a
quanto segnalato dal Dipartimento per l’Editoria e l’Informazione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - difficilmente troveranno accoglimento
per mancanza di finanziamento, si comunica che, in caso di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31/12/2015, il datore di
lavoro, in presenza degli altri requisiti, potrà avanzare domanda di esonero
contributivo.
5. ASSETTO E MISURA
DELL'INCENTIVO
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità
2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con
eccezione delle seguenti forme di contribuzione INPGI:
-
i premi per l’assicurazione contro gli
infortuni;
-
il contributo di solidarietà sui versamenti
destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di
cui alla legge n. 166/91;
-
il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli
ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del
datore di lavoro di cui alla circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009. Rientra,
invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% di cui alla circolare INPGI n. 5
del 17/10/2014;
-
il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo
contrattuale "ex fissa" e la relativa addizionale.
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita
dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del giornalista,
che deve intervenire nell’arco dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
L’esonero non può comunque essere superiore alla misura
massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro
part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della
predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata
dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria
stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
Si precisa che i rapporti di lavoro instaurati ai sensi
dell’art. 2 e/o dell’art. 12 del CNLG, ai fini dell’esonero contributivo in
oggetto, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo pieno. Di conseguenza,
il datore di lavoro non deve procedere all’adeguamento in riduzione in ragione
dell’orario di lavoro.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la
soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed
è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00 / 12) e, per rapporti di lavoro instaurati
ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a
riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00 / 365 gg.) per ogni giorno di
fruizione dell’esonero contributivo.
L’esonero va applicato in relazione alla misura dei
contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra
indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata
in caso di rapporti di lavoro part-time. La contribuzione eccedente la predetta
soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno
solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro
8.060,00 su base annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto
agevolato l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari ad
euro 500,00 mensili e nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), assuma il
valore di euro 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero
per l’intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal
momento che l’eccedenza (euro 228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto
all’importo dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti (euro 514,98 =
171,66 x 3).
Per quanto non previsto nella presente circolare, in merito
alle condizioni di accesso al beneficio, si rimanda alle disposizioni generali
illustrate dall’INPS alla genericità dei datori di lavoro con circolare n. 17
del 29 gennaio 2015 e con circolare n. 178 del 3 novembre 2015.
6. ESPOSIZIONE NELLA
DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE DASM
I datori di lavoro possono usufruire dell’esonero
contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte
dell’INPGI. Nel provvedimento di autorizzazione allo sgravio l’Istituto
indicherà i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile
(DASM) ai fini del calcolo della esatta contribuzione dovuta.
La domanda di esonero contributivo deve essere prodotta
entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine, dovrà essere utilizzato
il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet
dell’Istituto. Sono esonerati dalla presentazione della domanda di esonero
contributivo i datori di lavoro che hanno già richiesto l’applicazione delle
agevolazioni di cui al DPCM 30/09/2014.
Ai fini della predisposizione delle denunce contributive
mensili è necessario procedere all’aggiornamento della versione procedura DASM,
disponibile - entro il 30 novembre 2015 - nel sito internet dell’Istituto,
nella sezione "Notizie per le aziende".
Per la corretta compilazione delle denunce contributive,
all’interno della sezione DASM riferita alle retribuzioni mensili, per ogni
giornalista interessato, dovranno essere valorizzati i campi relativi alla data
di inizio e di fine del diritto all’esonero contributivo.
Nella sezione "Notizie per le aziende - software
DASM" del sito internet dell’Istituto, sempre entro il 30/11/2015, saranno
dettagliatamente indicate le modalità di compilazione della denuncia contributiva
mensile DASM, con particolare riguardo all’esposizione del beneficio mensile,
al recupero delle somme eventualmente spettanti per il periodo gennaio -
ottobre 2015 e per l’effettuazione del conguaglio riferito ad eventuali
eccedenze mensili non utilizzate.
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