Modifiche in arrivo per i soggetti aderenti al regime del
Consolidato fiscale. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi,
infatti, viene data attuazione al decreto per la crescita e
l'internazionalizzazione delle imprese (Dlgs n. 147/2015), che ha esteso la
possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo anche
alle società estere prive di una stabile organizzazione in Italia, purché
residenti in Stati appartenenti all’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha stipulato un
accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Cosa cambia dopo il decreto internazionalizzazione – Il
nuovo articolo 117 del Tuir, modificato dal Dlgs n. 147/2015, consente alle
“sorelle”, sia società residenti in Italia, sia stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di società residenti in Stati nell’Unione europea o
nello Spazio economico europeo, di consolidare le proprie basi imponibili. La
modifica normativa ha lo scopo di rendere compatibili le disposizioni in
materia di accesso ai regimi di tassazione di gruppo con i principi enunciati
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Le caratteristiche del nuovo modello – Il provvedimento
approva la nuova modulistica che permette ai soggetti esteri privi di una
stabile organizzazione in Italia, di designare una controllata ad esercitare
l’opzione per il consolidato e ad assumere così la qualità di società
consolidante. In questo modo le società controllanti non residenti, purché
identificate nel territorio dello Stato, possono presentare il Modello di
designazione. Con l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo da parte
della società designata, la società non residente assume le responsabilità
previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) per le società o enti
controllanti. Il modello va trasmesso per via telematica all’Agenzia delle
Entrate.
Ammessa una sola designazione – Il provvedimento chiarisce
che la controllante non residente può designare una sola controllata e che la
designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo
dell’opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata però non può
consolidare società da cui sia essa stessa controllata. Il Provvedimento
chiarisce la nozione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero
1) del Codice Civile, in presenza dei requisiti indicati dall’articolo 120 del
Tuir.
Le nuove disposizioni e i consolidati già in corso – Il
provvedimento disciplina anche il transitorio. Particolari disposizioni sono
previste, infatti, per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore
del decreto internazionalizzazione, attenendosi al criterio di consentire,
sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione nel regime di
tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di
soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.
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