E’ possibile fruire dell’esonero contributivo per il 2016,
in caso di stabilizzazioni di collaborazioni coordinate e continuative. Lo
afferma Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro con il parere n.3 del 25
novembre 2015.
È sempre più attuale il tema del “destino” dei collaboratori
coordinati e continuativi, con le nuove norme che si prefiggono il superamento
del lavoro a progetto e proponendone la stabilizzazione in tempi indeterminati
con le modalità ed i criteri dell’art. 54 Dlgs. n. 81/15.
La vigenza completa delle nuove disposizioni, con la
riconduzione al rapporto di lavoro subordinato delle collaborazioni
“etero-organizzate” è fissata al 1° gennaio prossimo.
Il presunto dubbio sembrerebbe emergere con la norma che
esclude il beneficio degli sgravi quando l’instaurazione del rapporto di lavoro
rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di
legge o della contrattazione collettiva e il Jobs act, che prescrive la forma
del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – per un periodo non
inferiore a 12 mesi – per riconoscere gli effetti della stabilizzazione
prevista dalla norma stessa.
Al riguardo, Fondazione Studi afferma che a tutti i rapporti
instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2016, spetta legittimamente l’esonero
contributivo.
Il punto nodale è rappresentato dalla considerazione che la
procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti e solo
dopo la legge regola quale forma contrattuale adottare per l’ex collaboratore.
Non sussiste alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni
obbligatorie per la sua attuazione. L’iniziativa, dunque, alla stabilizzazione
è lasciata alla volontà di entrambe le parti, così come la sua attuazione
concreta (con l’accordo transattivo che “deve” essere sottoscritto ai fini
della stabilizzazione, ma solo se il lavoratore acconsente). La sottoscrizione
del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è vero che si pone
come condizione necessaria, ma a valle di un momento che non è imposto dalla
legge, ma soltanto previsto, con la scelta dell’adozione che rimane in capo ai
singoli.
D’altronde, continuano i Consulenti del lavoro nel parere
3/15, va anche affermato che il processo di stabilizzazione del Jobs Act
rappresenta una delle iniziative di un disegno più ampio del Governo
finalizzato ad un maggior utilizzo dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato, incentivando le parti ad un processo di cambiamento e sarebbe
incoerente, quindi, negare l’esonero contributivo.
Nessun commento:
Posta un commento