Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 30
settembre 2015, si è pronunciato per la prima volta sull'efficacia temporale
del nuovo art. 2103 c.c., modificato dal dlgs n.81/2015, che permette al datore
di lavoro di modificare le mansioni del dipendente che rientrano nello stesso
livello di inquadramento del contratto collettivo. Per i giudici di Roma il
demansionamento costituisce una sorta di “illecito permanente”, che si attua e
rinnova ogni giorno in cui il dipendente è mantenuto a svolgere mansioni
inferiori.
Pertanto “la
valutazione della liceità" del demansionamento voluto dal datore "va
necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina legislativa e
contrattuale vigente giorno per giorno”. Non conta, quindi, il momento in cui è
iniziato il demansionamento, poiché se l’azienda ha adibito il lavoratore a
mansioni inferiori sul piano “professionale” ma equivalenti su quello
dell’inquadramento contrattuale collettivo, con l’entrata in vigore del nuovo
decreto viene sanato l’illecito ed interrotto sia il demansionamento sia il
computo dell’eventuale risarcimento del danno professionale arrecato al
dipendente.
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