A partire dal 1° gennaio 2016, per effetto della proceduta
di stabilizzazione disciplinata dall’articolo 54 del Dlgs 81/2015, i datori di
lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, soggetti che siano già stati parti di cococo (anche a progetto)
o titolari di partita Iva, beneficeranno dell'estinzione degli illeciti
contributivi, assistenziali e fiscali legati all'erronea qualificazione del
rapporto di lavoro pregresso.
Per farlo bisognerà stipulare con il lavoratore un atto di
conciliazione in base all’articolo 2113 del Codice Civile. La seconda
condizione è che nei dodici mesi successivi all'assunzione i datori di lavoro
non recedano dal rapporto, se non per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo. Il verbale di conciliazione dovrà contenere una rinuncia a
qualsiasi pretesa riguardante la qualificazione del pregresso rapporto di
lavoro. La “sanatoria” dagli illeciti non sarà riconosciuta in caso di
assunzioni con contratto a termine, voucher o lavoro intermittente anche alla
luce delle finalità della legge di promuovere l’occupazione con assunzioni
stabili. Non si estenderà, inoltre, agli illeciti già accertati prima
dell'assunzione. Non è previsto un arco temporale di efficacia della procedura:
questa potrà essere, dunque, usata dai datori di lavoro privati per ottenere la
"sanatoria" senza limiti di tempo, salvi solo gli illeciti accertati
da ispezioni.
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