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lunedì 23 novembre 2015

Cdl - Illeciti amministrativi: l'estinzione dal 1° gennaio

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 23 Novembre 2015  

A partire dal 1° gennaio 2016, per effetto della proceduta di stabilizzazione disciplinata dall’articolo 54 del Dlgs 81/2015, i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti che siano già stati parti di cococo (anche a progetto) o titolari di partita Iva, beneficeranno dell'estinzione degli illeciti contributivi, assistenziali e fiscali legati all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso.

Per farlo bisognerà stipulare con il lavoratore un atto di conciliazione in base all’articolo 2113 del Codice Civile. La seconda condizione è che nei dodici mesi successivi all'assunzione i datori di lavoro non recedano dal rapporto, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il verbale di conciliazione dovrà contenere una rinuncia a qualsiasi pretesa riguardante la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro. La “sanatoria” dagli illeciti non sarà riconosciuta in caso di assunzioni con contratto a termine, voucher o lavoro intermittente anche alla luce delle finalità della legge di promuovere l’occupazione con assunzioni stabili. Non si estenderà, inoltre, agli illeciti già accertati prima dell'assunzione. Non è previsto un arco temporale di efficacia della procedura: questa potrà essere, dunque, usata dai datori di lavoro privati per ottenere la "sanatoria" senza limiti di tempo, salvi solo gli illeciti accertati da ispezioni.

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