Il DLGS 148/2015, ha riformato gli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, in altre parole ha riformato cassa integrazione
e contratti di solidarietà.
I Consulenti del Lavoro sono alle prese con la nuova
normativa che stanno spiegando ai propri clienti, soprattutto stanno
evidenziando che si tratta di una novità non solo tecnica, in quanto l’aspetto
principale della norma è il cambio di “filosofia” che essa contiene, con
particolare riferimento ai contratti di solidarietà.
Prima del 24.09.2015 (data di entrata in vigore del DLGS
148/15) la cassa integrazione straordinaria (CIGS) ed i contratti di
solidarietà (difensiva) erano due differenti strumenti autonomi tra loro che
potevano coesistere solo a determinate condizioni. Nei fatti, però, tra le
aziende era sensibilmente più diffuso il ricorso alla cassa integrazione, i
contratti di solidarietà erano visti solamente come un’alternativa poco
appetibile. Oggi la situazione è cambiata, i contratti di solidarietà non sono
più un ammortizzatore sociale distinto
rispetto alla CIGS, sono diventati invece, una delle causali della CIGS stessa,
insieme a crisi e riorganizzazione. Anzi, la norma prevede espressamente che il
ricorso alle causali di crisi e di riorganizzazione sia possibile solo dopo
aver escluso la possibilità di ricorrere
ai contratti di solidarietà, per i quali, comunque, è prevista una procedura
molto più semplice rispetto alle altre causali di CIGS. Ultimo punto a favore
dei contratti di solidarietà e che, ai fini del calcolo della durata massima della
CIGS, il periodo di fruizione degli stessi si computa al 50%.
Fin qui abbiamo velocemente esaminato i contratti di
solidarietà per le aziende rientranti nella CIGS, quelli che una volta si
chiamavano di tipo “A”. Il DLGS 148/15 ha riscritto, però anche le norme in
materia di contratti di solidarietà di tipo “B” dedicati alle aziende non
rientranti nella CIGS.
Per tali aziende il legislatore ha previsto l’entrata a
regime di un sistema basato su fondi di solidarietà bilaterali ed in estrema
ratio su di una specifica gestione
presso l’INPS, in modo da estendere la tutela degli ammortizzatori sociali
anche ai lavoratori di micro imprese ed imprese familiari (la norma si applica
a partire da un numero medio di dipendenti superiore a cinque).
Nessun commento:
Posta un commento