Il Ministero del Lavoro con la nota n. 19570 del 16 novembre
2015, facendo seguito alla circolare n. 26/15 e n. 33/09, ha ribadito che gli
adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione,
rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale solo nel settore dell’edilizia. Ferma restando
l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del
provvedimento per la sorveglianza sanitaria è necessaria l’effettuazione della
visita medica. Per gli obblighi di formazione ed informazione, invece, alla
luce dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (punto 10), il
provvedimento potrà essere revocato se l’attività formativa del personale da
regolarizzare sia stata programmata per concludersi entro 60 giorni dall’inizio
della prestazione lavorativa.
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