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giovedì 19 novembre 2015

Cdl - Collaborazioni coordinate e continuative e subordinazione assente

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 18 Novembre 2015

I nuovi co.co.co. andranno formalizzati senza progetto e senza necessità di un termine finale.

Dal 25 giugno 2015 sono abrogati gli articoli da 61 a69-bis del D.Lgs. 276/2003. Conseguentemente, da tale data, scompaiono e non possono quindi più essere attivate:

-         le collaborazioni coordinate e continuative a progetto;

-         le c.d. mini co.co.co.;

-         le co.co.co. effettuate dai percettori di pensione di vecchiaia;

-         le presunzioni di co.co.co. per i titolari di partita IVA che svolgono la prestazione secondo determinate modalità.

Restano salve le collaborazioni previste dall'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, «prevalentemente» personale, anche se non a carattere subordinato I nuovi co.co.co. andranno formalizzati senza progetto e senza necessità di un termine finale.

L’art. 2 del decreto stesso afferma che dal prossimo 1° gennaio 2016 si applicherà la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che risulteranno carenti di autonomia operativa in quanto “si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

In nuovi indicatori che faranno, dunque, scattare l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato sono:

-         prestazione svolta in modo esclusivamente personale: resa, cioè, dal collaboratore senza una minima organizzazione e/o senza avvalersi dell’apporto, sia pur minimo, altrui;

-         prestazione svolta in via continuativa:ricorre quando la prestazione perduri nel tempo e comporti un impegno costante e abbastanza lungo del prestatore a favore del committente;

-         modalità di svolgimento della prestazione etero organizzata dal committente: al collaboratore deve essere lasciata piena ed assoluta autonomia operativa con facoltà di decidere «se», «quando», «come» e «dove» svolgere la prestazione oggetto del contratto; solo garantendo questa libertà organizzativa a favore del lavoratore il rapporto potrà definirsi genuinamente di collaborazione. Al contrario, se dovesse risultare inserito nell’organizzazione del proprio committente, al collaboratore verranno estese le specifiche tutele previste dall’art. 2094 del cc, ancorché lo stesso non sia sottoposto al potere direttivo, disciplinare e di controllo del proprio committente.

Nel rispetto sostanziale e formale, dunque, dei suddetti indici le collaborazioni coordinate e continuative potranno essere in futuro ancora legittimamente svolte senza uno specifico risultato e, volendo, senza limiti di durata.

Non c’è dubbio che con le nuove collaborazioni l’accento torni più chiaramente sul potere sostanziale - da parte del lavoratore - di determinare luogo e tempo della prestazione e non sul contenuto di un documento inevitabilmente impreciso, in quanto basato su una previsione. L’assenza di subordinazione torna a essere l’indiscusso perno delle collaborazioni.

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