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giovedì 19 novembre 2015

Cdl - Apprendistato, il datore dimostri attività di insegnamento

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 19 Novembre 2015   

La Cassazione torna a pronunciarsi sul contenuto formativo del contratto di apprendistato con la sentenza 22624/15, ribadendo che grava sul datore di lavoro l’onere di provare di non avere potuto adempiere all’obbligo formativo per cause imputabili all’apprendista. A riportare la sentenza è "Il Sole24Ore" del 18 novembre 2015.

Nel caso in questione, la lavoratrice aveva impugnato davanti al giudice del lavoro il recesso della società per superamento del periodo di comporto, deducendo la non genuinità del contratto di apprendistato intercorso tra le parti per mancanza dell’elemento essenziale dell’attività formativa, chiedendo l’accertamento del rapporto subordinato ab origine. Il tribunale ha accolto il ricorso dichiarando nullo l’apprendistato e illegittimo il licenziamento per aver calcolatoerroneamente il comporto, sulla base delle norme negoziali dettate per l’apprendistato. Il datore di lavoro è stato pertanto condannato alla reintegra della lavoratrice e al risarcimento del danno. La decisione della corte territoriale e poi di quella d’Appello è stata confermata anche dalla Cassazione, la quale sottolinea l’obbligo del datore di lavoro di dimostrare la causa di inadempimento formativo per cause riconducibili esclusivamente alle assenze del lavoratore.

La pronuncia conferma quanto da tempo tracciato dalla Cassazione per cui, elemento essenziale  del contratto di apprendistato, che lo differenzia dal lavoro subordinato, è la sussistenza di un “addestramento effettivo” del lavoratore volto all’acquisizione di una professionalità qualificata. Per il raggiungimento di questo obiettivo è necessario che il lavoratore svolga delle prestazioni lavorative e che vi sia un'attività di insegnamento da parte del datore, da effettuarsi con le modalità che meglio si conciliano con le esigenze aziendali purché l’attività di insegnamento sia realmente svolta.

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