La Cassazione torna a pronunciarsi sul contenuto formativo
del contratto di apprendistato con la sentenza 22624/15, ribadendo che grava
sul datore di lavoro l’onere di provare di non avere potuto adempiere
all’obbligo formativo per cause imputabili all’apprendista. A riportare la
sentenza è "Il Sole24Ore" del 18 novembre 2015.
Nel caso in questione, la lavoratrice aveva impugnato
davanti al giudice del lavoro il recesso della società per superamento del
periodo di comporto, deducendo la non genuinità del contratto di apprendistato
intercorso tra le parti per mancanza dell’elemento essenziale dell’attività
formativa, chiedendo l’accertamento del rapporto subordinato ab origine. Il
tribunale ha accolto il ricorso dichiarando nullo l’apprendistato e illegittimo
il licenziamento per aver calcolatoerroneamente il comporto, sulla base delle
norme negoziali dettate per l’apprendistato. Il datore di lavoro è stato
pertanto condannato alla reintegra della lavoratrice e al risarcimento del
danno. La decisione della corte territoriale e poi di quella d’Appello è stata
confermata anche dalla Cassazione, la quale sottolinea l’obbligo del datore di
lavoro di dimostrare la causa di inadempimento formativo per cause
riconducibili esclusivamente alle assenze del lavoratore.
La pronuncia conferma quanto da tempo tracciato dalla
Cassazione per cui, elemento essenziale
del contratto di apprendistato, che lo differenzia dal lavoro
subordinato, è la sussistenza di un “addestramento effettivo” del lavoratore
volto all’acquisizione di una professionalità qualificata. Per il
raggiungimento di questo obiettivo è necessario che il lavoratore svolga delle
prestazioni lavorative e che vi sia un'attività di insegnamento da parte del
datore, da effettuarsi con le modalità che meglio si conciliano con le esigenze
aziendali purché l’attività di insegnamento sia realmente svolta.
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