D.Lgs. n. 151/2015 recante diposizioni di razionalizzazione
e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità" -
articolo 22 (modifica di disposizioni sanzionatone in materia di lavoro e
legislazione sociale) - indicazioni operative.
Nell’ambito delle semplificazioni delle "disposizioni
in materia di lavoro e pari opportunità", l’art. 22 del D.Lgs. n.
151/2015, in attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 6 lett. f), della
L. n. 183/2014, apporta importanti modifiche al regime delle sanzioni di alcune
fattispecie di illeciti. In particolare trattasi degli illeciti in materia di lavoro
"nero", di libro Unico del Lavoro, di prospetti paga e di assegni per
il nucleo familiare.
Al riguardo, al fine di assicurare l’uniformità di
comportamento di tutto i ispettivo, appare opportuno riepilogare le modifiche
intervenute, fornendo le prime necessarie ad una corretta applicazione delle
nuove disposizioni.
Maxisanzione per il
lavoro "nero "
L’art. 22, comma 1, del decreto legislativo sostituisce il
comma 3 dell’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), già
modificato in più occasioni nel corso degli anni.
In questo caso, l'intervento del Legislatore non incide
sulla condotta integrante la fattispecie illecita, atteso che il comportamento
sanzionato resta "l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro domestico".
Viene eliminata, invece, la previsione di un trattamento
sanzionatorio più favorevole, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente
occupato per un periodo lavorativo successivo a quello prestato "in
nero" (c.d. maxisanzione affievolita), con la conseguente equiparazione di
tale fattispecie alla condotta tipica, rispetto alla quale si rinvia alle
indicazioni già fornite con circolare n. 38/2010.
La disposizione
riformula inoltre il regime sanzionatorio. L’originaria sanzione amministrativa
- già modificata dal D.L. n. 145/2013 (con importi da euro
1950 ad euro 15.600, più euro 195 per ciascuna giornata di effettivo lavoro in
"nero") - è sostituita da una sanzione graduata "per
fasce", in relazione alla durata del comportamento illecito:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo
lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di
effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di Impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo
lavoro.
Gli importi sanzionatori sono inoltre aumentati del 20% nel
caso di impiego di lavoratori stranieri non in possesso di un valido permesso
di soggiorno o di minori in età non lavorativa e rispetto ad essi non trova
evidentemente applicazione la procedura di diffida di seguito indicata.
Si ricorda comunque, così come già chiarito con circolare n.
38/2010, che non è soggetto alla maxisanzione il datore di lavoro che,
antecedentemente al primo accesso in azienda del personale ispettivo o di una
eventuale convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione
monocratica, regolarizzi spontaneamente e integralmente, per l’intera durata,
il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva
comunicazione obbligatoria di instaurazione.
La procedura di
diffida
La disposizione reintroduce la diffidabilità della
maxisanzione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Ai fini della
regolarizzazione della violazione, fermi restando i connessi adempimenti
formali (istituzione ovvero compilazione LUL, consegna lettera di assunzione,
comunicazione al Centro per l’impiego ecc.), si prevede:
a) la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non
superiore al 50%, o con contratti a tempo pieno e determinato di durata non
inferiore a tre mesi;
b) il mantenimento in servizio dei lavoratori oggetto di
regolarizzazione per un periodo non inferiore a "tre mesi".
Va subito chiarito che la stipulazione di tali contratti è
sottratta, evidentemente, alle eventuali connesse agevolazioni già previste
dalla vigente disciplina (prima fra tutte quella di cui all’art. 1, commi 118 e
119, della L. n. 190/2014), attesa peraltro la violazione del disposto di cui
all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che subordina l'accesso ad
eventuali benefici "normativi e contributivi" anche al rispetto degli
"altri obblighi di legge".
Nei confronti dei lavoratori irregolari trovati "ancora
in forza" al momento dell’accesso ispettivo, si ottempera alla diffida nel
termine complessivo di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, mediante la
dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dei seguenti adempimenti:
a) la regolarizzazione dell’intero periodo di lavoro prestato
in "nero" secondo le modalità accertate ivi compreso il versamento
dei relativi contributi e premi;
b) la stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie
contemplate dalla norma;
c) il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno
"tre mesi" e cioè almeno 90 giorni di calendario, da comprovare
attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti
entro il termine di adempimento;
d) il pagamento della maxisanzione.
Per inciso è opportuno ricordare che, a prescindere dalla
regolarizzazione del rapporto come sopra indicata, resta fermo il recupero
delle retribuzioni eventualmente non versati attraverso l’emanazione della
diffida accertativa, così come del resto già chiarito con circ. n. 1/2013.
Circa l’operatività della diffida ex art. 3, comma 3 ter,
D.L. n. 12/2002, occorre svolgere inoltre alcune osservazioni.
Con specifico riferimento alle tipologie contrattuali
previste dal Legislatore, si evidenzia che non risulta possibile, ai fini
dell’adempimento alla diffida, la stipula di un contratto di lavoro
intermittente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in ragione
della ratio legis che impone un’evidente continuità del rapporto, certamente
non compatibile con tale fattispecie contrattuale. Inoltre la stipula di un
contratto a termine, pur ammessa tra le ipotesi previste dal Legislatore, potrà
effettuarsi nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81/2015, ivi
compresi i limiti quantitativi di cui all’art. 23 del medesimo Decreto.
Il periodo minimo di 3 mesi di mantenimento in servizio del
lavoratore va computato "al netto" del periodo di lavoro prestato
"in nero", il quale andrà comunque regolarizzato.
In altri termini, il contratto decorrerà dal primo giorno di
lavoro "nero" mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare
l’adempimento alla diffida andrà "conteggiato" dalla data
dell’accesso ispettivo.
Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro per
cause non imputabili al datole di lavoro nel periodo compreso tra l'accesso
ispettivo e la notifica del verbale unico, è comunque possibile - ferma
restando la regolarizzazione del periodo "in nero" pregresso - che
l’adempimento alla diffida avvenga con un separato contratto stipulato
successivamente allo stesso accesso ispettivo. All'esito della verifica, tale
contratto dovrà aver consentito un effettivo periodo di lavoro di almeno tre
mesi, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico.
Per maggior chiarezza e al fine di consentire al datore di
lavoro di adempiere tempestivamente agli obblighi connessi alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro "nero", il personale
ispettivo in sede di primo accesso, nel relativo verbale, avrà cura di
informare il datore di lavoro di quanto appena specificato.
In particolare, fermi restando gli esiti dell’accertamento
contenuti nel verbale unico e quanto sopra chiarito in ordine alle possibili
interruzioni del rapporto, andrà spiegato che la diffida prevista dal nuovo
art. 3 del D.L. n. 12/2002 richiederà la formalizzazione di un contratto
decorrente dal primo giorno di lavoro "nero" che preveda il
mantenimento al lavoro del lavoratore per almeno tre mesi decorrenti
dall’accesso ispettivo.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia provveduto,
prima della notifica del verbale (come può accadere anche a seguito del
provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.
81/2008), a regolarizzare il rapporto di lavoro secondo le tipologie
contrattuali contemplate dalla norma, il personale ispettivo procederà ad adottare
ugualmente la diffida che avrà ad oggetto esclusivamente l’obbligo del
mantenimento in servizio del lavoratore per almeno tre mesi da comprovare
secondo le modalità sopra indicate nonché la richiesta di pagamento del minimo
della sanzione edittale. Nelle risultanze del verbale si darà altresì atto
della regolarizzazione del lavoratore mediante la stipulazione del contratto.
In ogni caso si ricorda che, laddove il datore di lavoro non
abbia adempiuto alla diffida entro il centoventesimo giorno dalla notifica, il
verbale unico, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004, produce
gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei
confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia
stato notificato. A tal proposito appare opportuno specificare che entro il
centoventesimo giorno dalla notifica del verbale deve pertanto trovare pieno
compimento l’intero periodo trimestrale di mantenimento in servizio del
lavoratore.
Va inoltre precisato che l’adempimento alla diffida
costituisce elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima
che, in qualche misura, bilancia gli oneri sostenuti dal datore per il
mantenimento del rapporto di lavoro. Ne consegue che, in assenza di un
effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi entro il
centoventesimo giorno dalla notifica del verbale, qualunque ne sia la ragione,
non potrà ritenersi adempiuta la diffida.
Nel caso di contestazione di più illeciti, diffidabili
secondo termini diversi o anche non diffidabili, il c.d. dies a quo per il
pagamento della sanzione in misura ridotta (60 giorni ex art. 16 L. n.
689/1981), decorre necessariamente dalla scadenza dei termini individuati dal
Legislatore per l’adempimento alla diffida per la maxisanzione.
Allo stesso modo, il termine di 30 giorni per presentare
ricorso ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, decorre dalla scadenza
del termine di 120 giorni previsto per l’ottemperanza alla diffida per tutti
gli illeciti contestati con il medesimo verbale, in conformità con quanto già
chiarito con circ. n. 41/2010.
Lavoratori
regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo a quello prestato
"in nero".
Il Legislatore fa salva, in riferimento a taluni contenuti
della diffida, l’ipotesi in cui i "risultino regolarmente occupati per un
periodo lavorativo successivo a quello prestato "in nero". Trattasi,
in sostanza, della precedente fattispecie oggetto della c.d. maxisanzione
affievolita.
In tal caso, pertanto, la diffida non avrà ad oggetto la
stipulazione del contratto secondo le tipologie previste dal Legislatore né il
conseguente mantenimento in servizio de lavoratore per 3 mesi ma esclusivamente
la regolarizzazione del periodo di lavoro prestato in "nero". Pertanto
il datore di lavoro, nell’ordinario termine di 45 giorni dalla notifica della
diffida dovrà dare dimostrazione della "copertura" del precedente
periodo di occupazione irregolare, rettificando la data di effettivo inizio del
rapporto di lavoro, del pagamento delle sanzioni nella misura minima e dei
contributi riferibili al periodo "in nero".
Allo stesso modo dovrà comportarsi il datore di lavoro nel
caso in cui i lavoratori irregolarmente occupati non risultino più in forza al
momento dell’accesso ispettivo, atteso che la disposizione limita la condizione
del "mantenimento in servizio per almeno tre mesi" ai soli lavoratori
irregolari "ancora in forza" al momento dell'accesso ispettivo.
Diffida ora per
allora
Il personale ispettivo ammetterà direttamente il trasgressore
al pagamento della sanzione amministrativa pari al minimo edittale (c.d.
diffida ora per allora) nel caso in cui, prima della redazione del verbale,
questi abbia già documentato gli adempimenti di cui alle lettera a), b) e c)
sopra richiamati (regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro prestato in
"nero", stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie
contemplate dalla norma, mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi e
cioè almeno 90 giorni), ivi compreso il versamento dei relativi contributi e
premi.
In tal caso, il pagamento delle sanzioni andrà effettuato
comunque entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale.
Violazioni connesse e
regime intertemporale.
La norma, in caso di contestazione della maxisanzione, esclude
l’applicazione delle ulteriori sanzioni di cui all’art. 19. commi 2 e 3, del
D.Lgs. n. 276/2003 relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla
mancata consegna della lettera di assunzione, nonché delle sanzioni relative
alle violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro il quale, evidentemente,
non è mai compilato (o nei casi di prima assunzione mai istituito) qualora si
faccia ricorso al lavoro "nero".
Come già anticipato con nota prot. n. 16494 del 7 ottobre
u.s., la nuova disciplina della maxisanzione, ai sensi dell’art. 1 della L. n.
689/1981, trova applicazione per gli illeciti commessi successivamente
all’entrata in vigore del decreto legislativo.
Per le condotte iniziate e cessate nella vigenza della
precedente disciplina si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente
vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione. Alle medesime
condotte non si applica, invece, la procedura di diffida in considerazione dei
contenuti sostanziali - e non esclusivamente procedurali - della stessa.
Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e
proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, stante la natura
permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della
condotta trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la
nuova disciplina, così come richiamata nella presente circolare.
Provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale
La disposizione modifica gli importi delle somme aggiuntive
dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale nella misura di euro 2.000 per le sospensioni conseguenti
all’impiego di lavoratori "in nero" e di euro 3.200 per le; ipotesi
di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e
sicurezza.
Il Legislatore introduce anche la possibilità da parte del
datore di lavoro di chiedere, fermo restando il rispetto delle altre condizioni
di legge, la revoca del provvedimento mediante il versamento immediato del 25%
della somma aggiuntiva dovuta (rispettivamente euro 500 ed euro 800),
riservandosi di pagare l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi
successivi alla presentazione dell’istanza di revoca (rispettivamente euro
1.575 ed euro 2.520).
Qualora, nei termini di legge, l’importo residuo non venga
pagato, in tutto o provvedimento di accoglimento dell’istanza in uno al
provvedimento di revoca della sospensione costituiscono titolo esecutivo.
A tal fine, nel provvedimento di revoca della sospensione
sarà quindi indicato:
- l’importo versato nella misura di euro 500 o di euro 800;
- l’importo ancora da versare maggiorato del 5%
(rispettivamente euro 1.575 ed euro 2.520);
- il termine di 6 mesi entro il quale dovrà essere
dimostrato il pagamento dell’importo residuo;
- le conseguenze del mancato o parziale versamento
dell’importo residuo.
Trattasi peraltro di elementi già presenti nella relativa
modulistica disponibile nell’applicativo SGIL ad uso del personale ispettivo.
Condizioni per la
revoca del provvedimento
In riferimento alle ulteriori condizioni di legge necessarie
ai fini della revoca, deve ritenersi che la regolarizzazione dei lavoratori in
"nero" vada effettuata di norma mediante le tipologie contrattuali
indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione (contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione
dell’orario non superiore al 50% o contratti a tempo pieno e determinato di
durata non inferiore a tre mesi). In tali casi, evidentemente, non rileva il requisito
del mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi che, come sopra chiarito,
costituisce esclusivamente condizione necessaria per l'adempimento alla
diffida.
Così come precisato con circ. n. 33/2009, alla quale si
rinvia per ogni ulteriore chiarimento, si ricorda inoltre che la
regolarizzazione dei rapporti va verificata anche in relazione agli obblighi di
sorveglianza sanitaria, formazione e informazione eventualmente previsti dal
D.Lgs. n. 81/2008.
In tal senso, con specifico riferimento al settore
dell’edilizia, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di
obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza
sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo
dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali
ipotesi contravvenzionali a verificare, conseguentemente, l’ottemperanza alla
prescrizione impartita.
Per quanto attiene alla regolarizzazione di lavoratori
extracomunitari "clandestini" e di lavoratori minori illegalmente
ammessi al lavoro, fermo restando il pagamento della somma aggiuntiva ai fini
della revoca e pur nell’impossibilità di una piena regolarizzazione, sarà
comunque necessario provvedere al versamento dei contributi di legge ex art.
2126 c.c.
Libro Unico del
Lavoro, prospetto paga, assegni familiari
Il Legislatore modifica la disciplina sanzionatoria in
materia di LUL, prospetto paga e assegni familiari, introducendo un criterio di
commisurazione della sanzione graduato per fasce in relazione sia al numero dei
lavoratori coinvolti che ai periodi in cui permanga la condotta illecita.
Giova subito precisare che qualora la condotta sia
riconducibile a due diverse fasce, andrà applicata la sanzione più elevata la
quale assorbirà, evidentemente, la violazione meno grave.
Libro unico del
Lavoro
In riferimento al LUL, viene riformulato il comma 7
dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008 prevedendo, per le condotte di omessa o
infedele registrazione dei dati, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
150 ad euro 1.500.
La sanzione è
aumentata nei seguenti termini:
- da euro 500 ad euro 3.000 se la violazione si riferisce a
più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- da euro 1.000 ad euro 6.000 se la violazione si riferisce
a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.
Atteso che la graduazione della sanzione tiene conto sia del
numero di lavoratori che delle mensilità interessate dall’omissione, sono
evidentemente superate le indicazioni fornite con circ. n. 23/2011, afferenti
le modalità di quantificazione della sanzione nei casi in cui la condotta
illecita si protragga per più di una mensilità.
Restano invece fermi i chiarimenti già forniti da questa
Direzione generale, da u timo con circolare n. 2/2012, in relazione al concetto
di infedele registrazione che va riferito esclusivamente ai casi di difformità
tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o
l’effettiva retribuzione o compenso corrisposto. È quindi da escludersi qualsiasi
valutazione in ordine alla riconduzione del rapporto ad altra tipologia
contrattuale ovvero in ordine alla mancata corresponsione di determinate somme
previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile, rispetto alle
quali è fatto salvo evidentemente il potere di emanare la diffida accertativa
al fine di dare immediata tutela ai lavoratori interessati.
Si ricorda infine che le condotte di omessa e infedele
registrazione — alle quali sono equiparate, ai fini sanzionatori, anche la tardiva
compilazione del LUL - sono punibili a condizione che le stesse abbiano
determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Prospetti paga
Anche l'art. 5 della L. n. 4/1953 (relativo alla mancata o
ritardata consegna, ovvero all’omessa o inesatta registrazione sul prospetto
paga) è riformulato mediante la previsione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150 ad euro 900. La sanzione è aumentata in ragione del
numero dei lavoratori coinvolti o del periodo interessato:
- da euro 600 ad euro 3.600 se la violazione si riferisce a
più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- da euro 1.200 ad euro 7.200 euro se la violazione si
riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.
In conformità con le indicazioni già fornite con circ. n.
23/2011 il Legislatore chiarisce che, laddove il datore di lavoro adempia alla
consegna del prospetto paga tramite la consegna di copia del Libro Unico del
Lavoro, trova applicazione esclusivamente la sanzione di cui all’art. 39, comma
7, D.L. n. 112/2008. Ciò vale, tuttavia, per le ipotesi in cui il datore di
lavoro, avvalendosi della facoltà di consegnare al lavoratore copia del Libro
Unico del Lavoro, ometta alcune registrazioni o le effettui in maniera
infedele. In tal caso andrà applicata unicamente la sanzione prevista per le
registrazioni sul LUL e non quella per l’inesattezza del prospetto di paga.
Diversamente, ove lo stesso ometta di consegnare la copia del LUL all’atto
della corresponsione della retribuzione, non essendosi avvalso, di fatto, della
facoltà contemplata dal comma 5 dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008, non avrà
assolto agli obblighi previsti dalla L. n. 4/1953 ed andrà conseguentemente
incontro alla sanzione contenuta nel nuovo art. 5 della medesima Legge.
Assegni familiari
Infine, viene riformulato il comma 2 dell'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (omessa
corresponsione degli assegni familiari), prevedendo la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La sanzione viene aumentata in ragione del
numero dei lavoratori coinvolti e del periodo interessato nei seguenti termini:
- da euro 1.500 ad euro 9.000 se la violazione si riferisce
a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- da 3.000 ad euro 15.000 se la violazione si riferisce a
più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.
Tutte le disposizioni sanzionatone, così come novellate, si
applicano esclusivamente agli illeciti commessi successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo.
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