Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive
previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14/09/2015, n.
17981, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2,
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L.19
dicembre 1984, n. 863.
Il decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015,
pubblicato il 15/09/2015, prevede una riduzione contributiva nei limiti delle
risorse finanziarie (€ 15 milioni) annualmente stanziate in base all’art. 6,
comma 4, D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96 in
favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai
sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 19 dicembre 1984, n. 863.
In merito ai criteri ed alle modalità procedurali di inoltro
dell’istanza di decontribuzione, si forniscono le seguenti istruzioni, alla
luce di quanto disposto dall’art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, nonché del successivo decreto
interministeriale n. 17981/2015.
1. Ambito soggettivo
di applicazione della riduzione contributiva.
Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese
che al 15/09/2015 - data di pubblicazione del decreto interministeriale n.
17981/2015 - abbiano in corso o stipulino successivamente contratti di
solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 e che abbiano individuato
strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità
analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero un
piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del
processo produttivo.
2. Modalità di
applicazione della riduzione contributiva.
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non
anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge del 20
marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,
n.78, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35%
della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori
interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La domanda, pertanto, avrà ad oggetto lo sgravio
contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo.
Tuttavia, il provvedimento di concessione dello sgravio contributivo sarà
emesso per un massimo di dodici mesi in relazione a ciascun esercizio
finanziario, a decorrere dall’anno 2016.
Si ribadisce, comunque, quanto già stabilito con il
precedente decreto interministeriale n. 83312 del 07/07/2014, e cioè che la
concessione dello sgravio contributivo in questione non può superare il limite
massimo di ventiquattro mesi relativo all’unità produttiva aziendale
interessata dal contratto di solidarietà.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto
interministeriale n. 17981 del 14/09/2015, al superamento - anche in termini
prospettici - del limite di spesa in base alle domande pervenute, queste
andranno considerate come ammesse con riserva. Il raggiungimento del limite di
spesa verrà comunicato nella pagina internet www.lavoro.gov.it (percorso
Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà - Tipo A). Tale
comunicazione concluderà, a tutti gli effetti, la relativa fase procedurale.
3. Modalità di
presentazione della domanda.
L’impresa presenterà la domanda di riduzione contributiva in
bollo, nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativa all’istanza
di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la
procedura denominata CIGS on-line, unitamente alla documentazione nella quale
sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della
produttività ovvero il piano di investimenti di cui al superiore paragrafo 1,
alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi
all’occupazione, attraverso la modulistica e le modalità operative indicate
nella summenzionata pagina internet.
La domanda dovrà, inoltre, essere contestualmente inoltrata
telematicamente all’INPS ed eventualmente anche all’INPGI - per i datori di lavoro
iscritti a tale ultima gestione previdenziale - e alla Direzione Territoriale
del Lavoro (DTL) del luogo ove è situata la sede legale dell’azienda.
Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi
stanziati a partire dall’esercizio finanziario 2016, dovranno essere presentate
entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di
solidarietà o, per i contratti già in essere, entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le istanze, a firma digitale, verranno istruite
conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’inoltro
effettuato esclusivamente tramite posta certificata.
Nelle ipotesi in cui dette istanze risultino tardive,
incomplete e/o carenti della necessaria documentazione di supporto, si pone una
questione di procedibilità delle medesime. A tal proposito si indicano, a
titolo meramente esemplificativo, le seguenti fattispecie in contrasto con le
previsioni contenute nel D.I. n. 17981/2015:
1. inosservanza del termine previsto per la presentazione
dell’istanza (art. 3, co. 3);
2. riduzione oraria inferiore o pari al 20% (art. 2);
3. mancata indicazione degli strumenti intesi a realizzare
un miglioramento della produttività ovvero di un piano di investimenti
preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo (art.
1);
4. difetto della firma digitale, prescritta nella relativa
modulistica.
Premesso che le prescrizioni sub 1) e 2) devono considerarsi
perentorie, sicché la loro violazione comporterà l’inammissibilità
dell’istanza, per le altre irregolarità appare congruo utilizzare l’art. 6,
lett. b), L. n. 241/1990, che consente all’unità organizzativa responsabile del
procedimento di ottenere dagli interessati la regolarizzazione delle istanze
erronee o incomplete nonché - ove occorra - ordinare le necessarie esibizioni
documentali
Conseguentemente, la decorrenza cronologica delle istanze
originariamente irrituali sarà quella della data di acquisizione della
documentazione richiesta in sede di regolarizzazione.
Ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di
regolarizzazione, le domande originarie risulteranno - allo stato degli atti -
improcedibili.
Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di
sgravio è l’aver già beneficiato, da parte della stessa azienda e per la stessa
unità produttiva, del limite massimo di ventiquattro mesi di riduzione
contributiva.
4. Provvedimento di
concessione o diniego dello sgravio contributivo.
Acquisita la comunicazione da parte di INPS e/o INPGI,
d’intesa tra loro, della quantificazione dell’onere connesso allo sgravio
contributivo, qualora le risorse disponibili lo consentano, la Direzione
Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione
adotterà, entro i 120 giorni successivi alla stessa, il relativo provvedimento
concessivo per un periodo non superiore a dodici mesi ed entro i limiti della
quantificazione di cui all’art. 3, comma 5, del decreto interministeriale
citato, ovvero il provvedimento di diniego del beneficio per difetto dei
presupposti sostanziali, dandone immediata comunicazione all’INPS e/o
all’INPGI.
A far data dal giorno della pubblicazione sul sito internet
dell’avviso del superamento del limite di spesa, anche in termini prospettici,
il Ministero non provvederà all’emanazione, con riferimento a tale motivo, di
singoli provvedimenti di diniego.
5. Accertamenti
ispettivi.
Le Direzioni Territoriali del Lavoro devono verificare, in data
successiva alla scadenza dei primi nove mesi dall’inizio della riduzione
concordata dell’orario di lavoro, i presupposti di cui all’art. 1 del decreto
interministeriale n. 17981/15, trasmettendone l’esito alla Direzione Generale
degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione.
6. Efficacia.
L’efficacia del decreto interministeriale n. 17981/2015 e
della presente circolare è condizionata alle disponibilità di bilancio a
partire dall’esercizio finanziario 2016 e nel limite annuale delle risorse
stanziate.
Ne consegue che le domande di sgravio contributivo
presentate negli anni 2014-2015, che non abbiano ottenuto riscontro positivo a
causa dell’esaurimento dei fondi correnti e residui stanziati per quel biennio,
perderanno definitivamente validità.
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