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martedì 13 ottobre 2015

Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà: le istruzioni del Ministero

Ministero del Lavoro,  Circolare n.25 del 12 ottobre 2015

Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14/09/2015, n. 17981, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L.19 dicembre 1984, n. 863.

Il decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015, pubblicato il 15/09/2015, prevede una riduzione contributiva nei limiti delle risorse finanziarie (€ 15 milioni) annualmente stanziate in base all’art. 6, comma 4, D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96 in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19 dicembre 1984, n. 863.

In merito ai criteri ed alle modalità procedurali di inoltro dell’istanza di decontribuzione, si forniscono le seguenti istruzioni, alla luce di quanto disposto dall’art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, nonché del successivo decreto interministeriale n. 17981/2015.

1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.
Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 15/09/2015 - data di pubblicazione del decreto interministeriale n. 17981/2015 - abbiano in corso o stipulino successivamente contratti di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

2. Modalità di applicazione della riduzione contributiva.
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda, pertanto, avrà ad oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo. Tuttavia, il provvedimento di concessione dello sgravio contributivo sarà emesso per un massimo di dodici mesi in relazione a ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall’anno 2016.

Si ribadisce, comunque, quanto già stabilito con il precedente decreto interministeriale n. 83312 del 07/07/2014, e cioè che la concessione dello sgravio contributivo in questione non può superare il limite massimo di ventiquattro mesi relativo all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015, al superamento - anche in termini prospettici - del limite di spesa in base alle domande pervenute, queste andranno considerate come ammesse con riserva. Il raggiungimento del limite di spesa verrà comunicato nella pagina internet www.lavoro.gov.it (percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà - Tipo A). Tale comunicazione concluderà, a tutti gli effetti, la relativa fase procedurale.

3. Modalità di presentazione della domanda.
L’impresa presenterà la domanda di riduzione contributiva in bollo, nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativa all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata CIGS on-line, unitamente alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività ovvero il piano di investimenti di cui al superiore paragrafo 1, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nella summenzionata pagina internet.

La domanda dovrà, inoltre, essere contestualmente inoltrata telematicamente all’INPS ed eventualmente anche all’INPGI - per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale - e alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) del luogo ove è situata la sede legale dell’azienda.

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi stanziati a partire dall’esercizio finanziario 2016, dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le istanze, a firma digitale, verranno istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’inoltro effettuato esclusivamente tramite posta certificata.

Nelle ipotesi in cui dette istanze risultino tardive, incomplete e/o carenti della necessaria documentazione di supporto, si pone una questione di procedibilità delle medesime. A tal proposito si indicano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti fattispecie in contrasto con le previsioni contenute nel D.I. n. 17981/2015:

1. inosservanza del termine previsto per la presentazione dell’istanza (art. 3, co. 3);

2. riduzione oraria inferiore o pari al 20% (art. 2);

3. mancata indicazione degli strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività ovvero di un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo (art. 1);

4. difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica.

Premesso che le prescrizioni sub 1) e 2) devono considerarsi perentorie, sicché la loro violazione comporterà l’inammissibilità dell’istanza, per le altre irregolarità appare congruo utilizzare l’art. 6, lett. b), L. n. 241/1990, che consente all’unità organizzativa responsabile del procedimento di ottenere dagli interessati la regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete nonché - ove occorra - ordinare le necessarie esibizioni documentali

Conseguentemente, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali sarà quella della data di acquisizione della documentazione richiesta in sede di regolarizzazione.

Ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie risulteranno - allo stato degli atti - improcedibili.

Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio è l’aver già beneficiato, da parte della stessa azienda e per la stessa unità produttiva, del limite massimo di ventiquattro mesi di riduzione contributiva.

4. Provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo.
Acquisita la comunicazione da parte di INPS e/o INPGI, d’intesa tra loro, della quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo, qualora le risorse disponibili lo consentano, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione adotterà, entro i 120 giorni successivi alla stessa, il relativo provvedimento concessivo per un periodo non superiore a dodici mesi ed entro i limiti della quantificazione di cui all’art. 3, comma 5, del decreto interministeriale citato, ovvero il provvedimento di diniego del beneficio per difetto dei presupposti sostanziali, dandone immediata comunicazione all’INPS e/o all’INPGI.

A far data dal giorno della pubblicazione sul sito internet dell’avviso del superamento del limite di spesa, anche in termini prospettici, il Ministero non provvederà all’emanazione, con riferimento a tale motivo, di singoli provvedimenti di diniego.

5. Accertamenti ispettivi.
Le Direzioni Territoriali del Lavoro devono verificare, in data successiva alla scadenza dei primi nove mesi dall’inizio della riduzione concordata dell’orario di lavoro, i presupposti di cui all’art. 1 del decreto interministeriale n. 17981/15, trasmettendone l’esito alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione.

6. Efficacia.
L’efficacia del decreto interministeriale n. 17981/2015 e della presente circolare è condizionata alle disponibilità di bilancio a partire dall’esercizio finanziario 2016 e nel limite annuale delle risorse stanziate.

Ne consegue che le domande di sgravio contributivo presentate negli anni 2014-2015, che non abbiano ottenuto riscontro positivo a causa dell’esaurimento dei fondi correnti e residui stanziati per quel biennio, perderanno definitivamente validità.

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