Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e
del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10,
comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23
Titolo I
Revisione della disciplina degli interpelli
Art.1 - Modificazioni
allo Statuto dei diritti del contribuente
1. L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
lo Statuto dei diritti del contribuente, è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il contribuente può
interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante
fattispecie concrete e personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi
sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali
disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle
disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di
obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della
idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di
specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad
una specifica fattispecie.
2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria
per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o
altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse
dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare
fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non
sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il
contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai
fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla
lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle
lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine
di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo
della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto
dell'istanza e limitatamente al richiedente.
Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il
termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte
dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa
o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del
contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica
della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza
esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando
l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie
corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati
ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non
ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza
dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini
di prescrizione.
6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la
forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero
elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa
questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in
relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi
chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non
uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di
interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la
comunicazione della risposta ai singoli istanti.».
Art.2 - Legittimazione
e presupposti
1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che
in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari
per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo
all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima
della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della
dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad
oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza
medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi
all'amministrazione per rendere la propria risposta.
Art.3 - Contenuto
delle istanze
1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle
disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del
suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle
diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
c) la circostanziata e specifica descrizione della
fattispecie;
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede
l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione
proposta;
f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche
telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono
essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata
la risposta;
g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale
rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi
dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a
margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della
documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della
risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura
tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono
essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di
cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il
contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I
termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la
regolarizzazione è stata effettuata.
Art.4 - Istruttoria
dell'interpello
1. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei
documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di
integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli
interpelli di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione
della documentazione integrativa.
2. La mancata presentazione della documentazione richiesta
ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza
di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza,
ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Art.5 - Inammissibilità
delle istanze
1. Le istanze di cui all'articolo 2 sono inammissibili se:
a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 3, comma 1;
b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo
2, comma 2;
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai
sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente;
d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente
ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di
diritto non rappresentati precedentemente;
e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147, e della procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 128;
f) vertono su questioni per le quali siano state già avviate
attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il
contribuente sia formalmente a conoscenza;
g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si
assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla
regolarizzazione nei termini previsti.
Art.6 - Coordinamento
con l'attività di accertamento e contenzioso
1. Le risposte alle istanze di interpello di cui
all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze
presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, avverso le quali può
essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.
2. Se è stata fornita risposta alle istanze di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente, al di fuori dei casi di cui all'articolo
5, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento
avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
soggettive del soggetto passivo è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica
di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.
La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione ai sensi
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per
la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei
chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente
per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal
potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta
giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto
impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a
concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a
pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel
termine di cui al periodo precedente.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo
52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti
dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.
Art.7 - Modifiche e
abrogazioni
1. L'articolo 113 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:
«Art. 113 (Partecipazioni acquisite per il recupero di
crediti bancari). - 1. Gli enti creditizi possono optare per la non
applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle partecipazioni acquisite
nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti
dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in
temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza
per le banche emanate da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23
della legge 28 dicembre 2005 n. 262.
2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata quando
sussistono:
a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il
recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme
alternative di recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il
recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice,
che l'operatività di quest'ultima sarà limitata agli atti connessi con il
realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che
inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del
debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario
nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad
altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di
risanamento deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari
rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in
difficoltà.
3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della
società di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle
opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista
dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle
partecipazioni di cui sopra.
4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3,
l'opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli
101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai
crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di
partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del
relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti
sia trasferito alle azioni ricevute.
5. Gli enti creditizi possono interpellare l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve
indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. L'ente creditizio che non intende applicare il regime di
cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal
comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali
indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
2. All'articolo 124 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Nel caso di fusione della società o ente controllante con società o
enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare ove la
società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo
l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti
dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al
regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente
controllante può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei
diritti del contribuente»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La
società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della
tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal
comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi».
3. All'articolo 132 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera d-bis) è abrogata;
b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la
società controllante accede al regime previsto dalla presente sezione; la
medesima società controllante può interpellare l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione.»;
c) al comma 5, la parola: «sono» è sostituita dalle
seguenti: «possono essere». Al medesimo è aggiunto, infine, il seguente periodo
«La società o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla
presente sezione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal
comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.».
4. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 5
dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è sostituito dal seguente: «Ai fini del
presente comma, il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente».
5. All'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: «A tal fine il contribuente può interpellare l'amministrazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.».
6. L'articolo 11, comma 13, e l'articolo 21 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.
7. All'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma, è inserito il
seguente: «Il contribuente può comunque richiedere un parere
all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente».
8. All'articolo 108 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il
contribuente può interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese,
sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra
quelle di rappresentanza.».
9. Al comma 3 dell'articolo 84, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: «Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il
contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente».
10. Al comma 7, dell'articolo 172, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: «Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il
contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente».
11. All'articolo 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto il
seguente: «3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi
3-bis e 3-ter il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente».
12. All'articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «la società interessata può
chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi
dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «la società interessata
può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente»;
b) al comma 4-ter le parole: «in presenza delle quali è
consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover
assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma
4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione le
disposizioni di cui al presente articolo»;
c) il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater.
Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma
non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero,
avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata
indicazione nella dichiarazione dei redditi.».
13. All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il contribuente può interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge
212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di
dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica
le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al
presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha
presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha
ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei
redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.».
14. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 128, è sostituito con il seguente: «3. Le norme tributarie che,
allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni,
detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse
dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il
contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi
non possono verificarsi. A tal fine il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Resta ferma la
possibilità del contribuente di fornire la dimostrazione di cui al primo
periodo anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.».
15. Il comma 5 dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 è
sostituito dal seguente: «5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni
costituiscano fattispecie di abuso del diritto.».
16. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «articolo 11» sono aggiunte le
seguenti: «, comma 1, lettera a),».
Art.8 - Disposizioni
attuative e regole procedurali
1. Con provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da
emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalità di presentazione delle istanze e indicati gli uffici cui
le medesime istanze sono trasmesse e quelli da cui perverranno le risposte, le
modalità di comunicazione delle medesime, nonché ogni altra regola concernente
la procedura.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dal presente Titolo I in attuazione delle disposizioni in essa
contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute
nel presente Titolo I.
3. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli
atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I.
4. Alle istanze di interpello presentate prima
dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 restano applicabili le
disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
Titolo II
Revisione del contenzioso tributario e incremento della
funzionalitàdella giurisdizione tributaria
Art.9 - Modifiche al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) nel comma 1, le parole: «nonché le sovrimposte e le
addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici
finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio», sono sostituite dalle
seguenti: «le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli
interessi e ogni altro accessorio»;
2) nel comma 2, le parole: «relative alla debenza del canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del
canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento
dei rifiuti urbani, nonché le controversie» sono soppresse;
b) il comma 1 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente:
«1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie
proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e
dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la
controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle
Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate
con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni
sul rapporto controverso.»;
c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Le parti). - 1. Sono parti nel processo dinanzi
alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle
entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della
riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non
hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia
delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale,
individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l'ufficio al quale spettano
le attribuzioni sul rapporto controverso.»;
d) all'articolo 11:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'ufficio
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della
riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio
direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì
in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari
per il contenzioso in materia di contributo unificato.»;
2) il comma 3-bis è soppresso.
e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse dagli
enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le
parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite
si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma
di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei
relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti
dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di
ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di
successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti
per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i
dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie
nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate,
in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed
equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione
professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle
relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale
in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e
della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei
propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro
assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e),
f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta
dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca
della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice
deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo
periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi
albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono
anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti
nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere
conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od
anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la
sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza
pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite
dall'Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi
3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni
all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.
10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile
ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o
della sezione o dal collegio.»;
f) all'articolo 15:
1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Le
spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla
commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora
sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente
motivate.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96,
commi primo e terzo, del codice di procedura civile.
2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo
unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli
esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore
aggiunto, se dovuti.
2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari
la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle
spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio,
salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza
tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole
categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12,
comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli
esperti contabili.
2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente
impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se
assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la
liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti
per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene
mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato
della sentenza.
2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le
spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo
di rimborso delle maggiori spese del procedimento.
2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una
proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato
motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il
riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta
ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel
processo verbale di conciliazione.»;
g) all'articolo 16:
1) nel comma 1, secondo periodo, le parole: «all'ufficio del
Ministero delle finanze ed all'ente locale», sono sostituite dalle seguenti:
«agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,»;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) nel comma 4, le parole: «L'Ufficio del Ministero delle
finanze e l'ente locale», sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti impositori,
gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;
h) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Comunicazione e notificazioni per via
telematica). - 1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo
della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto
legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei
procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo
indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il
ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le
comunicazioni.
2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni
sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione
tributaria.
3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la
competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione
del domicilio eletto.»;
i) all'articolo 17 il comma 3-bis è abrogato;
l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). - 1. Per le
controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche
gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo
precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma
2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione
di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine
di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa
la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente
decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva
che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della
causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del
reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed
autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli
altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica
compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il
reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria
proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse,
al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità
dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i
contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile
a quella delle imposte sui redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o
di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine
di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle
somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si
applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con
adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle
controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si
perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme
dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo
per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del
trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. sulle somme dovute a
titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e
interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base
all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui
al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della
mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di
cui all'articolo 47-bis.»;
m) all'articolo 18:
1) nel comma 2, lettera c) le parole: «del Ministero delle
finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione»
sono soppresse;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il ricorso deve
essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale
appartiene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo
che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore.»;
n) al comma 1, dell'articolo 23, le parole: «L'Ufficio del
Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di
riscossione», sono sostituite dalle seguenti: «L'ente impositore, l'agente
della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
o) all'articolo 39, dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti: «1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo
in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve
risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della
causa.
1-ter. Il processo tributario è altresì sospeso, su
richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura
amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie
imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una
procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n.
90/463/CEE del 23 luglio 1990.»;
p) all'articolo 44, comma 2, secondo periodo, le parole:
«,che costituisce titolo esecutivo» sono soppresse;
q) all'articolo 46:
1) nel comma 2, le parole: «, salvo quanto diversamente disposto
da singole norme di legge», sono soppresse;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di
definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del
giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.»;
r) all'articolo 47:
1) nel comma 3, le parole: «con lo stesso decreto, può
motivatamente disporre», sono sostituite dalle seguenti: «può disporre con
decreto motivato»;
2) nel comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il
seguente: «Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato
alle parti in udienza.»;
3) nel comma 5, il periodo da: «di idonea garanzia» a
«indicati nel provvedimento.» è sostituito dal seguente: «della garanzia di cui
all'articolo 69, comma 2.»;
4) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Durante
il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso
previsto per la sospensione amministrativa.»;
s) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Conciliazione fuori udienza). - 1. Se in pendenza
del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza
congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale
o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni
di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia
del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara
con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede
alla ulteriore trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con
decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i
termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle
somme dovute al contribuente.»;
t) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
«Art. 48-bis (Conciliazione in udienza). - 1. Ciascuna parte
entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la
conciliazione totale o parziale della controversia.
2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni
di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la
causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del
processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le
modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle
somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del
giudizio per cessazione della materia del contendere.
Art. 48-ter (Definizione e pagamento delle somme dovute). -
1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento
del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione
nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento
del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del
secondo grado di giudizio.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di
rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla
data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di
redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una
delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata
successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue
somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di
imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento
con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;
u) all'articolo 49, comma 1, le parole: «escluso l'articolo
337» sono soppresse;
v) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria in appello). - 1. La sentenza della commissione provinciale può
essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'articolo 4,
comma 2.
2. L'appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere
in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi
e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione
dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e
irreparabile.
3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione
del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività
della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e
delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione
della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis.»;
z) all'articolo 62:
1) nel primo comma, le parole: «comma 1», sono sostituite
dalle seguenti: «primo comma»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.
Sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale
può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360,
primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.»;
aa) dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:
«Art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
della sentenza impugnata per cassazione). - 1. La parte che ha proposto ricorso
per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza
impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di
evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la
sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno
grave e irreparabile.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre
con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla
pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio,
provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione
della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis.
6. La commissione non può pronunciarsi sulle richieste di
cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso
per cassazione contro la sentenza.»;
bb) all'articolo 63, comma 1, le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
cc) all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1 Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle
commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del
codice di procedura civile.»;
dd) all'articolo 65 dopo il comma 3 è aggiunto infine il
seguente: «3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle
disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto compatibili.»;
ee) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
«Art. 67-bis (Esecuzione provvisoria). - 1. Le sentenze
emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal
presente capo.»;
ff) all'articolo 68:
1) nel comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo
la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero
importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.» e nell'ultimo
periodo del medesimo comma, le parole: «a), b) e c)» sono soppresse;
2) nel comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In
caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere
l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale
ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione
tributaria regionale.»;
gg) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore
del contribuente). - 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore
del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle
operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente
esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila
euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche
tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di
idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo
38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a
seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme
garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono
a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza
deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla
presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il
contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla
commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi
successivi, alla commissione tributaria regionale.»;
hh) l'articolo 69-bis è abrogato;
ii) all'articolo 70:
1) nel comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto dalle
norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di
condanna costituente titolo esecutivo, la», sono sostituite dalla seguente
«La»;
2) nel comma 2, le parole: «dall'ufficio del Ministero delle
finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della», sono sostituite
dalle seguenti: «a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o
del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla»;
3) nel comma 4, le parole: «all'ufficio del Ministero delle
finanze o all'ente locale obbligato», sono sostituite dalle seguenti: «ai
soggetti di cui al comma 2 obbligati»;
4) nei commi 5 e 7, le parole: «del Ministero delle finanze
o l'ente locale», sono soppresse; inoltre, sempre nel comma 7, al secondo
periodo, le parole: «della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive
modificazioni e integrazioni.», sono sostituite dalle seguenti: «del Titolo VII
del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;
5) dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Per il
pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il
pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in
composizione monocratica.».
Art.10 - Norme di
coordinamento
1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i commi terzo, quarto e quinto sono
sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze può
autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni
tributarie, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo
servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse
ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto
degli enti impositori e del Ministero nonché gli ufficiali e ispettori della
guardia di finanza. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni
tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono
individuate con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorché iscritti in un
albo professionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di
rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie
per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.
L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in
violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da euro
mille a euro cinquemila.».
2. All'articolo 14, comma 3-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «comma 5», sono sostituite
dalle seguenti: «comma 2»;
3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) nel comma 2, le parole: «dell'articolo 47» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 52»;
2) nel comma 3, le parole: «idonea garanzia anche a mezzo di
fideiussione bancaria o assicurativa.», sono sostituite dalle seguenti: «la
garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.»;
3) nel comma 6, le parole: «entro novanta giorni dalla
comunicazione o notificazione della sentenza.» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.»;
b) all'articolo 22:
1) nel comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: «Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il
termine è triplicato.»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Quando la
convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra
sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di
consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante
un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.»;
3) il comma 5 è soppresso;
4) nel comma 6, le parole: «idonea garanzia mediante
cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.», sono sostituite dalle
seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.»;
5) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I provvedimenti
cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:
a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione;
b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione,
non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal
caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o
l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;
c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato,
che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza
costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento
parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce
proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è
pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è
stata impugnata con ricorso per cassazione.».
Art.11 Modifiche al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1.
A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un
presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata
quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è
rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione
positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il
procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa
interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra
soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi
alla nomina.
1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito
dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice
tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di
funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella
commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente
provenienza.»;
b) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1.
Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono
istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse
individuate con il provvedimento stesso.
1-bis. I presidenti delle commissioni tributarie assegnano
il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della
specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri
cronologici e casuali.»;
c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la
seguente: «e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie
giuridiche o economico-aziendalistiche;»;
d) all'articolo 8, comma 1:
1) nella lettera h), dopo la parola: «partiti» aggiungere le
seguenti: «o movimenti»;
2) nella lettera i), le parole: «esercitano la consulenza
tributaria,» sono sostituite dalle seguenti: «direttamente o attraverso forme
associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria,»;
e) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «I componenti
delle commissioni tributarie» sono inserite le seguenti: «immessi per la prima
volta nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 40, della legge 12 novembre
2011, n. 183,» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In ogni altro caso
alla nomina dei componenti di commissione tributaria si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
f) all'articolo 11 è aggiunto infine il seguente comma:
«5-bis. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle
finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia
Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.»;
g) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Vigilanza e sanzioni disciplinari). - 1. Il
presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri
componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della
propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di
competenza. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita
la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie
provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro
componenti.
2. I componenti delle commissioni tributarie, per
comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono
soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.
3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi
trasgressioni.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2,
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione
nei casi previsti dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute
interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei
confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il
giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri
giudici o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria
di altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione
tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h) la scarsa laboriosità, se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza;
l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di
conseguire vantaggi ingiusti;
m) la reiterata e grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi
competenti.
5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione
dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:
a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti
relativi all'esercizio delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2,
arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata
delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per
delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere
sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di
tali persone.
6. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un
incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice
tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se
ripetuta o grave.
7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di
recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.»;
h) all'articolo 21:
1) nel comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo
entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette
con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni
prima della data stabilita per le elezioni.»;
2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Il
Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio
centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza,
ed è costituito da un presidente di Commissione tributaria, che lo presiede, e
da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre
giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro
assenza o impedimento.
2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio
centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni
prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di
presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non
oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere
apposte e depositate anche su più schede di presentazione, se i candidati
raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza.
2-ter. Nessuno può presentare più di un candidato né essere,
contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle
disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di
presentazione proposta dal medesimo soggetto.
2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei
confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui
all'articolo 20. Lo stesso Ufficio verifica, altresì, il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le
candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle
dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse
al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è
pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per
posta elettronica a tutti i componenti delle Commissioni tributarie. Detto
elenco è altresì affisso, a cura dei Presidenti di commissione, presso ciascuna
Commissione tributaria.
2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono presso le
sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e presso ciascuna di
queste sedi è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura
l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della
commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari,
nominati dal presidente delle rispettive commissioni almeno venti giorni prima
della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i
quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o
impedimento. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari
che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.
2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono alle
operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio
di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle
schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per
ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo
a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, si dà atto nel processo verbale.
2-septies. Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono
stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
i) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Votazioni). - 1. Ciascun elettore può esprimere il
voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente
controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate
chiuse dall'elettore.
2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso
la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione
giurisdizionale.
3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni
di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le
schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede,
determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun
candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a
quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del
comma 4, si deve dare atto nel processo verbale delle operazioni.
4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle
contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative
alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di
scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla
proclamazione degli eletti.»;
l) all'articolo 23:
1) nel comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I
nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza della
giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nei
quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il Presidente in carica del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento
il Consiglio nella sua nuova composizione.
3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del
quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento
del nuovo Consiglio.»;
m) all'articolo 24, comma 1, la lettera h) è sostituita
dalla seguente: «h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici
tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in
sede centrale e decentrata nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita
voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma
di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze
entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;»;
n) all'articolo 29, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di
ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria
nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio
di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e
all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.».
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
adotta il regolamento di cui al comma 1, dell'articolo 2 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a),
del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Titolo III
Disposizioni transitorie e norma finanziaria
Art.12 - Disposizioni
transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1, lettere
ee), gg) e hh) che entrano in vigore dal 1° giugno 2016, nonché di quella
prevista dal comma 5 che entra in vigore dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Fino all'approvazione dei decreti previsti dagli articoli
12, comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, restano applicabili le
disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69.
3. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo
16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati
dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con decorrenza e modalità
previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1,
lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si tiene conto anche del periodo maturato alla
medesima data nelle relative funzioni.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i procedimenti
giurisdizionali pendenti al 31 dicembre 2014 dinanzi alla cessata Commissione
tributaria centrale proseguono innanzi alla Commissione tributaria regionale del
Lazio.
Art.13 - Disposizione
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera
gg), valutati in 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 86,8 milioni di euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo
2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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