Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle
norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23
Art.1 - Sospensione
legale della riscossione
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 538:
1) nel primo periodo, le parole: "entro novanta"
sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza entro sessanta";
2) la lettera f) è soppressa;
b) al comma 539:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta
elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì
comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio
ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.";
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
"Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.";
c) dopo il comma 539 è inserito il seguente: "539-bis.
La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in
ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla
riscossione.";
d) al comma 540, dopo l'ultimo periodo è inserito il
seguente:
"L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi
da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o
amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito,".
2. All'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ", fatto salvo il diritto del
debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del
comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale
riconosciuto dall'ente creditore" sono soppresse;
b) i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono
abrogati.
Art.2 - Rateazione
delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento
dell'Agenzia delle entrate
1. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, è sostituto dal seguente:
"Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le
somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1,
possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari
importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti
rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo
delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate
trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di
ciascun trimestre.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione
prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.".
2. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il versamento
delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro
venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente
in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.
L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le
rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di
ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della
prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o
di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la
quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia
dell'atto di accertamento con adesione.
4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento
nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
3. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "nell'articolo 71" sono sostituite
dalle seguenti: "negli articoli 71 e 72";
2) le parole: "nell'articolo 50" sono sostituite dalle
seguenti: "negli articoli 50 e 51";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Si
applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e
8, commi 2, 3 e 4.";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis.1. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il
contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito
della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1,
della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25.".
4. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, è inserito il seguente:
"Art. 15-bis (Modalità di pagamento). - 1. Il pagamento
delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante versamento
unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte
salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione
della tipologia di tributo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere stabilite ulteriori modalità di versamento.".
Art.3 - Inadempimenti
nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo
dell'Agenzia delle entrate
1. Dopo l'articolo 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:
"Art. 15-ter (Inadempimenti nei pagamenti delle somme
dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate). - 1.
In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate
diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva,
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei
residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura
piena.
2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle
rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei
residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di
imposta.
3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento
dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non
superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a
sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con
riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle
somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218.
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo
pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non
pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo,
e dei relativi interessi.
6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se
il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata
successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione,
entro 90 giorni dalla scadenza.".
Art.4 - Termini per
la notifica della cartella di pagamento - Casi particolari
1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza
dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli
inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il
concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del
ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non
ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al
concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli
articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la
risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato
disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione
dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di
transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla
scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che
dichiara l'annullamento dell'accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla
data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la
risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n.
3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la
cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.
1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di
cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del
debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi
dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di
pagamento.".
Art.5 - Concentrazione
della riscossione nell'accertamento
1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole:
"decorsi sessanta giorni dalla notifica" sono sostituite dalle
seguenti: "decorso il termine utile per la proposizione del ricorso";
b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole:
"ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore.", è inserito il seguente periodo: "La predetta sospensione
non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato,
nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione.";
c) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, le parole:
"con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato
notificato l'atto di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti:
"con raccomandata semplice o posta elettronica";
d) al comma 1, lettera e), l'ultimo periodo:
"L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è
divenuto definitivo;" è soppresso.
Art.6 - Sospensione
della riscossione - Sgravio - Commutazione dell'atto di irrogazione
1. L'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie
previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente
versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta
qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di
dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e
altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.
2. La sospensione è disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle
entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del
contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi,
da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito
all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che
il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme
necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento
definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti,
l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e
provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento
definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di
procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione
del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai
sensi dell'articolo 529 del medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non
perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile
entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di
cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un
provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico
del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.
5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento
definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente
non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove
promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di
rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle
sanzioni a carico del contribuente.
6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la
irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31
dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il
provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il
giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che
vi ha interesse ne dà notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta
giorni dalla suddetta data.
7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei
confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono
comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio competente per territorio
può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento
risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due
anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la
dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione
sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo
38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo
dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni.".
Art.7 - Rateazione
imposta di successione
1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346, è sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Dilazione del pagamento). - 1. Il
contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per
cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33, nel termine di sessanta
giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, e per il
rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi
superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La
dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi,
calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento
dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle
quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento
dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle
rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza
dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo
con relative sanzioni e interessi.
4. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento
dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non
superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;
b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento,
non superiore a sette giorni.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con
riguardo al versamento in unica soluzione.
6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
Art.8 - Preclusione
alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, alla fine del quarto periodo, dopo le parole: "da emanare
entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto." è inserito
il seguente: "I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente
l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al
contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta.".
Art.9 - Oneri di
funzionamento del servizio nazionale di riscossione
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale
della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e
contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione
spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono
riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per
il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia
S.p.A., previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina,
approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio
nazionale di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione,
possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle
condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della
gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della
qualità e della produttività dell'attività, nonché della finalità di
efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la
determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in
diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica
sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in
termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando
le quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione
dell'attività effettivamente svolta.
2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal
comma 1 sono ripartiti in:
a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del
debitore, pari:
1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea
effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46;
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse,
in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei
relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
b) una quota, denominata spese esecutive, correlata
all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della
riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di
spesa oggetto di rimborso;
c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica
della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da
determinare con il decreto di cui alla lettera b);
d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti
della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un
provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate,
nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);
e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli
agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.
3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui
al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto
agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il
30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico
della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga
l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo
giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli
interessi legali.
L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione,
maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti
della riscossione:
a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2,
lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della
procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa
procedura;
b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo
viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva
inesigibilità.".
2. In caso di mancata erogazione del rimborso previsto
dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come
modificato dal presente decreto, resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis
dello stesso articolo 17, vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Il primo decreto previsto dall'articolo 17, comma 2,
lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come
modificato dal presente decreto è emanato entro il 30 ottobre 2015.
4. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione sino
al 31 dicembre 2015, resta fermo l'aggio, nella misura e secondo la
ripartizione previste dall'articolo 17, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, nel testo vigente, ai sensi dell'articolo 10, comma 13-sexies, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell'esigenza di
garantire l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, anche
in considerazione dei possibili effetti sull'andamento della riscossione
derivanti da eventi congiunturali, l'Agenzia delle entrate, in qualità di
titolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, della funzione della riscossione, esercitata mediante le società del
Gruppo Equitalia, eroga, per il triennio 2016-2018, alla società Equitalia
S.p.A., in base all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale
consolidato di Gruppo, una quota, a titolo di contributo, non superiore a 40
milioni di euro per l'anno 2016, a 45 milioni di euro per l'anno 2017, e a 40 milioni
di euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul
capitolo della medesima Agenzia. Tale erogazione è effettuata entro il secondo
mese successivo all'approvazione del bilancio.
6. All'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il
comma 13-quinquies è abrogato.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.10 - Dilazione di
pagamento
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'agente
della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in
temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del
pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica,
fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte
a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere
concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva
difficoltà.";
2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
"1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione
può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo
86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza
ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già
iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della
presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di
verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la
dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale
rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della
prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero
coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di
assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia
stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.";
3) al comma 3, la parola: "otto" è sostituita
dalla seguente: "cinque" e la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della
presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente
saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque
fermo quanto disposto dal comma 1-quater.";
4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. In
caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o
parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono
oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente
alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito
residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di
sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.";
5) al comma 4, dopo la parola: "dilazione" sono
aggiunte le seguenti: "ed il relativo pagamento può essere effettuato
anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore";
b) all'articolo 39, comma 2, le parole: "; tali
interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il
provvedimento di sospensione" sono soppresse.
Art.11 - Autotutela
1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
"1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali
dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata
delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle
medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al
ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti
che le hanno sostenute.
1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si
applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono
impugnabili autonomamente.".
Art.12 - Sospensione
dei termini per eventi eccezionali
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di
versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle
stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in
materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a
favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli
agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti
sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e
assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede
operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è
stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che
scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica
la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica
delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma
1.
Art.13 - Razionalizzazione
degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo
1. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e
i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste
dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato
possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento,
determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al
comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso
di cui al comma 1.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e
il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica
il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.
4. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può
essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.14 - Notifica a
mezzo di posta elettronica certificata
1. Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della
posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica,
nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi
amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del
contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La
notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta
elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine
previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma
societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica
avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica
l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta
elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve
eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di
Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul
sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per
raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico
dell'agente della riscossione.
Analogamente si procede, quando la casella di posta
elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da
effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone
fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne
facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali
modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a
quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di
posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82.".
2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici
necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative
di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1°
giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art.15 - Disposizioni
transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del
presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente
alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità
telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al
debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto
disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle
suddette modifiche.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si
applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in
corso:
a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
c) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi
dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito
della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute
relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per
le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4,
non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle
conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si
applicano:
a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni relative
al periodo d'imposta in corso:
1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi
dell'articolo 3, comma 1; del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi
dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito
della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute
relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per
le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli atti di adesione, agli
atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a), si applicano
alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), si applicano alle dilazioni
concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ai
piani di rateazione in essere alla stessa data.
7. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di
piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24
mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, possono, a semplice
richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a
un massimo di 72 rate mensili. In tal caso, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-quater in quanto compatibile,
lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, il
mancato pagamento di due rate anche non consecutive, determina la decadenza
automatica dal beneficio della rateazione.
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