Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo
Padoan, ha lanciato all'attenzione del dibattito europeo una proposta per
l'istituzione di un Fondo Salva-Lavoro. La proposta riassunta di seguito e
descritta nel documento "European unemployment insurance scheme" è
stata presentata con una lectio tenuta presso l'Università di Lussemburgo in
occasione delle riunioni Eurogruppo ed Ecofin del 5 e 6 ottobre 2015, nonché
con una intervista al Financial Times.
Fondo Salva-Lavoro
Il Governo italiano considera indispensabile affrontare i
costi sociali della crisi attraverso iniziative comuni a livello europeo e in
particolare nell'ambito dell'area euro. Iniziative in questa direzione sono
urgenti anche per ricostituire la fiducia dei cittadini nel progetto europeo.
Per massimizzare
l'impatto e l'efficacia delle riforme in corso di realizzazione in numerosi
paesi europei sarebbe particolarmente opportuna una misura comune di sollievo
alle condizioni di disoccupazione, che costituirebbe anche un segnale chiaro di
irreversibilità della moneta unica. L'intervento descritto nella proposta
italiana può essere realizzato a Trattati costanti.
La proposta può essere
descritta sinteticamente come un "fondo Salva-Lavoro" costituito con
risorse degli Stati aderenti all'area euro, al quale attingere a fronte di
shock esterni che colpiscono in modo asimmetrico i diversi paesi dell'unione
monetaria.
Funzionamento e principali
caratteristiche
La realizzazione del fondo deve essere graduale e mirata a
sviluppare maggiori capacità di resistenza per eventuali crisi future. Il
meccanismo deve essere costruito in modo da limitare comportamenti
opportunistici e trasferimenti permanenti da alcuni paesi ad altri. Si possono
ipotizzare le seguenti caratteristiche:
- Attivazione – deve essere collegata a
incrementi del tasso di disoccupazione di una certa rilevanza. In questo modo
il fondo si attiva nel caso di fasi negative di una certa severità e sulla base
di misure che non sono sotto la diretta influenza dei governi. Un intervento
tempestivo sulla disoccupazione di breve termine, possibilmente accompagnato da
misure di politica attiva del lavoro (p. es. formazione e aiuto all’inserimento),
contribuisce a limitare la probabilità e la gravità di incrementi della
disoccupazione strutturale.
- Durata e ammontare del beneficio – la misura
europea deve essere una misura di base, eventualmente incrementata da misure
nazionali.
- Accesso ai benefici – deve essere collegato a
condizioni di attivazione/ricerca di lavoro, imprimendo così un'accelerazione
all’armonizzazione dei servizi per l’impiego e al loro coordinamento europeo e
ai progressi nella portabilità dei diritti sociali e delle qualifiche.
- Gestione – deve essere amministrato da un
unico soggetto (ad esempio la Commissione europea) in coordinamento con le
autorità nazionali. Le parti sociali nazionali ed europee devono partecipare
alla definizione delle caratteristiche e al monitoraggio.
- Finanziamento: il Fondo Salva-Lavoro potrà
essere inizialmente alimentato da risorse che si liberano mano a mano che i
processi di aggiustamento del mercato del lavoro arrivano a compimento e
l’occupazione riprende. Si può anche considerare il versamento di una piccola
quota degli attuali contributi al Fondo comune. Il Fondo deve essere dotato di
meccanismi correttivi per evitare la possibilità di trasferimenti troppo
prolungati verso alcuni paesi. Nel futuro il Fondo potrà essere finanziato da
nuove risorse proprie ed evolvere in un vero Fondo di stabilizzazione con
possibilità di emissioni e funzioni più ampie.
Base legale
Il Fondo Salva Lavoro – amministrato dalla Commissione e
posto in una linea separata del Bilancio UE – può essere realizzato senza
necessità di modifiche dei Trattati con una procedura legislativa ordinaria,
che coinvolgerebbe quindi anche il Parlamento europeo.
La sua attivazione si
può basare sull’art. 136 (relativo al coordinamento delle politiche economiche
dell’area dell’euro) e sull’articolo 175 (3) che prevede la possibilità di
azioni specifiche, necessarie per coordinare le politiche economiche dei paesi
membri (o parte di essi) al fine di perseguire gli obiettivi dell’Art. 174 (1)
di sviluppo armonioso e il rafforzamento della coesione economica e sociale.
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