Introduzione
Il nuovo scenario politico e normativo, almeno nelle
intenzioni, esalta il ruolo delle politiche attive per il lavoro collocandole
in una posizione di centralità nell’ambito delle strategie occupazionali. Si
tratta di un’inversione di tendenza, quindi, rispetto alla politica
assistenzialista degli ammortizzatori sociali, a cui abbiamo assistito
nell’ultimo decennio, che oggi, invece, vengono vincolati ad una condizionalità
rispetto ad un percorso attivo di ricerca di un nuovo impiego. L’attenzione è
rivolta ai disoccupati ed ai soggetti fruitori di misure di sostegno al reddito
che vengono presi in carica dai servizi accreditati, profilati ed accompagnati
in un percorso finalizzato alla ricerca di occupazione che passa anche
attraverso azioni di orientamento formazione, riqualificazione e
ricollocazione.
Questo colloca la rete dei servizi per il lavoro,
l’istituenda ANPAL, i Centri per l’Impiego - passati di competenza alle
Regioni-, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori al centro dello
scenario delineato. Il legislatore, sulla scorta dell’esempio europeo, immagina
il sistema delle politiche attive attuato mediante un sistema integrato
composto da soggetti pubblici e da soggetti privati accreditati. Ripercorrendo
quello che, con alterna fortuna, è stato lo schema proposto dal programma
Garanzia Giovani.
La normativa si propone di omogeneizzare sul territorio
nazionale le iniziative di politica attiva per il lavoro, garantendo un livello
minimo essenziale dei servizi in ogni Regione.
Una regia condivisa a livello nazionale tra Stato e Regioni,
poi declinato operativamente su base territoriale. Appare evidente una forzata
condivisione di tutta la gestione tra Ministero del Lavoro e Regione che a meno
di modifiche costituzionali conservano la potestà legislativa in materia.
Un corposo restyling, dunque, delle funzioni pubbliche con
passaggio di competenze dal Ministero del Lavoro alla istituenda ANPAL e
dall’ente Provincia alle Regioni. Ma la vera novità è rappresentata dal
coinvolgimento degli operatori privati a supporto, ad integrazione ed in
collaborazione del soggetto pubblico. Fiducia, quindi, nei soggetti privati per
i quali è prevista la remunerazione con una dote legata, prevalentemente, al
risultato occupazionale ottenuto. Elemento centrale delle politiche attive è il
nuovo assegno di ricollocazione per i disoccupati percettori della NASpI
spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i servizi accreditati, tra i
quali la Fondazione dei consulenti del lavoro, per un servizio di assistenza
per favorire una nuova occupazione.
In ogni caso, il complesso normativo è destinato ad entrare
di fatto in vigore a 2016 inoltrato, stante la serie di provvedimenti delegati
all’ANPAL che non sarà istituita prima del 1.1.2016.
Rete dei servizi per
le politiche del lavoro
Ministro del Lavoro e Regioni ciascuno per le proprie
competenze esercitano un ruolo di indirizzo politico: individuando strategie,
obiettivi e priorità delle politiche attive per il lavoro ed il collocamento
obbligatorio.
Gli indirizzi generali vengono emanati con decreto del
Ministro del Lavoro previa intesa con le Regioni (conferenza permanente Stato
Regioni). Sono previste linee di indirizzo triennali con fissazione di
obiettivi annuali e la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Queste vengono attuate mediante la "rete nazionale dei
servizi per le politiche attive," che ha lo scopo di assicurare ai datori
di lavoro il soddisfacimento dei bisogni ed ai lavoratori il sostegno
all’inserimento o al reinserimento al lavoro, costituita da:
-
ANPAL - Agenzia nazionale per le politiche
attive. Che coordina l’intera rete nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano
-
Strutture regionali per le politiche attive - I
Centri per l’Impiego
-
INPS - per gli incentivi ed il sostegno al
reddito
-
INAIL - per reinserimento e reintegrazione con
disabilità al lavoro
-
Agenzie per il lavoro e altri soggetti
autorizzati dall’art.12
-
Fondi interprofessionali
-
I fondi bilaterali
-
ISFOL e ITALIA LAVORO
-
CCIAA, Università e scuole secondarie di secondo
grado
Competenze del
ministero del lavoro
Oltre quelle di indirizzo politico, indirizza e vigila
l’ANPAL, verifica e controlla che siano garantiti i livelli essenziali delle
prestazioni su tutto il territorio ed effettua il monitoraggio delle politiche
occupazionali e del lavoro. Svolge, inoltre, una serie di compiti ed atti
specifici anche su proposta dell’ANPAL.
Anpal
E’ istituita dal 1.1.2016.
È vigilata dal Ministero del Lavoro ed ha propria
personalità giuridica ed autonomia organizzativa, regolamentare e di bilancio.
Avrà una dotazione organica non superiore a 395 dipendenti
con un Direttore Generale e 7 dirigenti. L’organico dell’ANPAL sarà costituito
per lo più dalla soppressa DG politiche attive del Ministero e per un periodo
transitorio avrà sede presso il Ministero del Lavoro.
Entro 60 giorni dal decreto in commento il Consiglio dei
Ministri nomina il presidente dell’ANPAL- che sarà l’unico interlocutore del
Governo e del Ministero del lavoro- ed il CdA, composto oltre al presidente da
due componenti, uno espresso dal Ministero del Lavoro e l’altro dalla
Conferenza delle Regioni. Il consiglio di vigilanza, invece, sarà composto da
dieci membri designati da associazioni datoriali e sindacali ed avrà compiti di
formulare proposte oltre che di vigilanza.
L’ANPAL successivamente acquisirà tutte le azioni di ITALIA
LAVORO ed il presidente ANPAL diverrà amministratore unico di ITALIA LAVORO
(con decadenza dell’attuale CdA).
Funzioni dell’ANPAL
L’agenzia avrà un ruolo di regia dell’intera rete dei
servizi per le politiche del lavoro. Le attribuzioni dell’ANPAL sono
innumerevoli e spaziano dal coordinamento delle gestioni delle attività ed
iniziative relative alle politiche attive alle misure di sostegno al reddito
legate alle politiche passive. Le funzioni sono elencate nell’art. 9 del
decreto.
Modifiche dell’ISFOL
Anche l’ISFOL avrà un CdA composto 3 membri, di cui due,
compreso il presidente, designati dal Ministero del Lavoro ed uno dalla
conferenza delle Regioni.
L’ISFOL poi dovrà variare il proprio statuto prevedendo attività
di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche attive, in
materia di istruzione e formazione professionale, apprendistato, alternanza
scuola lavoro, integrazione di persone con disabilità.
Servizi Regionali
I Servizi per l’impiego e le politiche attive sono gestiti a
livello territoriale dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
Al fine di garantire i livelli essenziali e, possibilmente,
uniformità di azione sul territorio nazionale è prevista la stipula di una
convenzione tra il Ministero del Lavoro ed ogni singola Regione o provincia
autonoma.
La convenzione deve rispettare i seguenti principi:
-
Funzioni e compiti amministrativi affidati ai
Centri per l’Impiego
-
Individuazione da parte delle Regioni delle
misure di attivazione da parte dei percettori di ammortizzatori sociali
-
Erogazione dei servizi a tutti, a prescindere
dalla residenza
-
Attribuzione alle Regioni della gestione del
collocamento obbligatorio e delle graduatorie per il pubblico impiego
Le Regioni identificano nell’ambito degli indirizzi generali
(emanati dal Ministero del Lavoro previa intesa con la conferenza delle
Regioni) la strategia regionale per l’occupazione.
Le Regioni accreditano gli enti formativi.
Accreditamento dei
privati
Gli altri soggetti, oltre i CpI, interessati ad operare nei
servizi per l’impiego e nelle politiche attive devono procedere
all’accreditamento presso le singole Regioni(art. 12 c.1.). Le sole agenzie per
il lavoro, invece, possono accreditarsi presso l’ANPAL(art. 12 c.2) per
svolgere servizi per l’impiego in tutto il territorio nazionale. Questo
dovrebbe favorire organismi come la Fondazione Consulenti per il Lavoro che
hanno un'unica struttura amministrativa accentrata con varie sedi, solo
operative, sul territorio.
In ogni caso i criteri di accreditamento sono stabiliti da
un decreto del Ministero del Lavoro previa intesa con la Conferenza delle
Regioni, sulla base dei criteri già individuati dall’art. 12 del D.Lgs.
150/2015. Poi ciascuna Regione istituisce sulla scorta di quei criteri il
proprio sistema di accreditamento.
Sistema Informativo
Unitario delle Politiche Del Lavoro
L’ANPAL dovrà realizzare, in cooperazione con Ministero del
Lavoro, Regioni, INPS, ISFOL, il sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro che metterà in connessione i nodi nazionali con quelli regionali e
consentirà la condivisione, tra gli operatori, di tutte le informazioni utili
ai fini della gestione delle politiche del lavoro. Il sistema informativo comprenderà:
le informazioni sui percettori di ammortizzatori sociali; sulle comunicazioni
Unilav (il cui portale sarà gestito unicamente dall’ANPAL); tutti gli altri
dati relativi ai servizi ed alle politiche attive.
Le informazioni del Sistema Unitario, costituiranno anche la
base per la costituzione del Fascicolo elettronico del lavoratore che sarà
accessibile telematicamente dai soggetti interessati e conterrà tutte le
informazioni relative a percorsi educativi, formativi, ad esperienze
lavorative, a misure di sostegno al reddito e provvidenze fruite da ciascun
lavoratore e che, costantemente aggiornato, lo accompagnerà durante tutta la
vita lavorativa.
Principi generali e
comuni in materia di politiche attive del lavoro
Le Regioni tramite i Centri per l’Impiego svolgono, in forma
integrata, ovvero con il potenziale coinvolgimento anche di altri soggetti
accreditati sulla base di costi standard definiti dall’ANPAL (ad eccezione del
patto di servizio e del rilascio dell’assegno di ricollocazione), una serie di
attività in favore di disoccupati o lavoratori percettori di ammortizzatori
sociali.
Tali attività consistono, in sintesi, in orientamento,
accompagnamento in formazione, accompagnamento al lavoro sia dipendente che
autonomo o d’impresa, promozione di tirocini, promozione di lavori socialmente
utili.
Stato di
disoccupazione e patto di servizio personalizzato
La norma introduce una nuova definizione di stato di
disoccupazione, a cui tutti i riferimenti normativi già esistenti devono
intendersi riferiti.
Per disoccupato si intende il lavoratore privo di impiego
che abbia telematicamente dichiarato, al portale nazionale delle politiche
attive, la propria immediata disponibilità al lavoro ed alla partecipazione
alle misure di politica attiva concordate con il Centro per l’Impiego. La
presentazione all’INPS della domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di
mobilità equivale alla dichiarazione di disponibilità.
Successivamente a tale dichiarazione, entro 30 giorni (15 in
caso ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità), il disoccupato è tenuto a
recarsi presso il Centro per l’impiego (in mancanza il CpI lo convocherà in
tempi ancora da stabilire) per confermare lo stato di disoccupazione e per la
stipula di un patto di servizio personalizzato. Se il CpI non convoca il
disoccupato entro 60 giorni, questo può chiedere le credenziali direttamente
all’ANPAL per accedere alla richiesta dell’assegno di ricollocazione.
Il patto di servizio personalizzato contiene tra l’altro:
-
la definizione del profilo personale di
occupabilità;
-
la definizione degli atti di ricerca attiva e la
tempistica degli stessi;
-
la disponibilità del richiedente alle attività
di partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle
competenze nella ricerca attiva di lavoro, a iniziative di carattere formativo
o di riqualificazione e l’accettazione di congrue offerte di lavoro (come
definite dall’art. 25 del decreto in commento).
Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di
lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.
Condizionalità delle
misure di sostegno al reddito
Ciascun beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito è
tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio
personalizzato ed è soggetto, in mancanza, oltre agli obblighi della specifica
disciplina di legge, a determinate sanzioni.
Nello specifico, con riferimento all’ASpI, NASpI, DIS-COLL e
indennità di mobilità, in caso di mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, ovvero di
mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di
orientamento, è applicata:
1) la
decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata
presentazione;
2) la
decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
3) la
decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di
ulteriore mancata presentazione.
Per la mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di ricerca e formative, è applicata:
1) la
decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
2) la
decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di
ulteriore mancata presentazione.
Anche per quanto riguarda l’ASDI sono previste sanzioni collegate
al comportamento omissivo del soggetto percettore della misura di sostegno al
reddito ma l’eventuale decurtazione dell’assegno non escluderà la concessione
dei previsti incrementi per carichi familiari.
Infine, nell’ipotesi di mancata accettazione di un’offerta
di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, vi è decadenza dalla
prestazione. Il Ministero del Lavoro, su proposta dell’ANPAL, stabilirà il
valore ed il significato di congrua offerta di lavoro.
In caso di decadenza, per sanzioni, dallo stato di
disoccupazione non è possibile effettuare una nuova iscrizione al portale prima
che siano decorsi due mesi.
Avverso detti provvedimenti sanzionatori il disoccupato
potrà presentare ricorso all’ANPAL.
Anche i lavoratori percettori di misure di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di lavoro per effetto del ricorso a cassa
integrazione, contratti di solidarietà o intervento di fondi solidarietà sono
obbligati a partecipare ai servizi di politica attiva. Ciò solo quando la
riduzione di orario sia superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un
periodo di 12 mesi.
In questi casi il patto di servizio può essere stipulato con
il coinvolgimento del datore di lavoro e dei Fondi interprofessionali per la
formazione continua.
In caso di mancata partecipazione alle attività il
lavoratore è soggetto alle medesime sanzioni della decurtazione e della
decadenza.
Assegno di
ricollocazione
Il decreto, poi, introduce il nuovo istituto dell’assegno di
ricollocazione, in sostituzione del contratto di ricollocazione previsto dal
D.Lgs. n. 22/2015, per i disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di
disoccupazione eccede i 4 mesi, qualora ne facciano richiesta al Centro per
l’Impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato.
L’assegno consiste in una somma di denaro, graduata in
funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per
l’impiego o presso i servizi accreditati, al fine di ottenere un servizio di
assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Le modalità operative ed il
valore saranno stabilite dall’ANPAL, in ogni caso, l’assegno sarà incassabile,
dai CpI o dai servizi accreditati, soltanto, prevalentemente, a risultato
occupazionale ottenuto.
Tale assegno non concorre alla formazione del reddito
complessivo ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e
assistenziale.
Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza
dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro
2 mesi dalla data di rilascio dell’assegno e ha una durata di 6 mesi,
prorogabile per altri 6 nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare
dell’assegno. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per
tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente
stipulato.
Il servizio di assistenza alla ricollocazione reso dai CpI o
dai servizi accreditati dovrà prevedere la presenza di un tutor, un programma
di ricerca intensiva di occupazione con l’eventuale percorso di
riqualificazione nonché gli obblighi di comportamento del disoccupato e del
soggetto erogatore.
Utilizzo dei
percettori di misure di sostegno al reddito per lavori di pubblica utilità
Al fine di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle
competenze acquisite, è previsto che i titolari di strumenti di sostegno al
reddito, in costanza di rapporto di lavoro, possano essere chiamati in attività
a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di
appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni
pubbliche, nel territorio del comune ove siano residenti. Le relative
prestazioni non determineranno l’instaurazione del rapporto di lavoro.
La norma prevede anche misure in favore di lavoratori
disoccupati, con più di 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al
pensionamento di vecchiaia o anticipato, al fine di consentirgli un sostegno al
reddito e la contemporanea maturazione dei requisiti contributivi mancanti.
I disoccupati che si trovino in detta situazione possono
essere utilizzati in attività di pubblica utilità per un orario non eccedente
le 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all’assegno
sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore
alle 20 ore settimanali. I periodi di lavoro sono considerati validi ai fini
dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. L’assegno così
erogato è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi,
esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento
anticipato. Sono, invece, cumulabili con tale assegno, gli assegni e le
pensioni di invalidità civile, nonché le pensioni privilegiate per infermità
contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
Riordino degli
incentivi all’occupazione
L’articolo 32 del decreto, al comma 2, fornisce la
definizione di incentivo all’occupazione: si considerano tali i benefici
normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione
all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori.
In materia poi di incentivi connessi all’assunzione, il
provvedimento tende ad un riordino di tutti gli incentivi all’occupazione
esistenti ed al fine di assicurare trasparenza e coordinamento, istituisce
presso l’ANPAL il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del
lavoro.
Nello stesso dovranno confluire tutti gli incentivi
esistenti ed istituendi, ivi compresi quelli di iniziativa regionale.
In particolare debbono confluire le seguenti informazioni:
a) categorie di lavoratori interessati;
b) categorie
di datori di lavoro interessati;
c) modalità
di corresponsione dell'incentivo;
d) importo
e durata dell'incentivo;
e) ambito
territoriale interessato;
f) conformità
alla normativa in materia di aiuti di stato.
Ai fini del costante aggiornamento, le Regioni e le Province
autonome che intendano prevedere un incentivo all'occupazione dovranno darne
comunicazione all'ANPAL.
Per quanto concerne invece la riduzione degli oneri
amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all'occupazione
sono riconosciuti di regola mediante conguaglio sul versamento dei contributi
previdenziali, ciò ha anche la finalità di assicurare la massima trasparenza.
Peraltro, già in tale direzione ed in coerenza con la
suddetta indicazione, il D.Lgs. n. 151/2015 ha previsto che verranno richieste
e riconosciute dall’INPS e conguagliate con le denunce UniEmens le agevolazioni
relative alle assunzioni di disabili ai sensi della legge n. 68/1999.
La norma abroga, poi, gli incentivi previsti dall’art. 1 del
D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (cd. decreto Letta) relativi ai giovani lavoratori di
età compresa tra i 18 ed i 29 anni svantaggiati.
Per le assunzioni e trasformazioni intervenute fino al 23
settembre 2015, il comma 1 dell’articolo 29 del D.Lgs. n.150/2015 fa salvi gli
effetti fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.
Quanto ai principi generali per la fruizione degli incentivi
all’occupazione, il provvedimento abroga l’art. 4 c. 12 della Legge 92/2012 e
fa propri tutti i principi in esso contenuti con l’aggiunta di un nuovo
criterio generale da applicarsi nei casi in cui le norme che prevedono
incentivi richiedano quale requisito necessario incremento occupazionale netto
della forza lavoro mediamente occupata Il calcolo si effettua mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del
mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo
alla nozione di "impresa unica" (Reg. 1407/2013/UE art. 2 par. 2).
Infine, per le assunzioni con contratto di apprendistato di
primo e terzo livello, vengono introdotti, a titolo sperimentale fino al 31
dicembre 2016, i seguenti benefici:
-
non trova applicazione il contributo di
licenziamento;
-
l’aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%;
-
è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi
a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento
dell’ASpI (NOTA 1)(1,31%) ed il contributo dello 0,30%.
---
Note:
1) La norma, art. 32 c.1
D.Lgs. n. 150/2015 riporta "ASpI" ma si ritiene che il riferimento
sia anche alla NASpI.
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