Nel caso di specie, una donna
aveva chiesto che venisse accertata la sussistenza di un rapporto di natura
subordinata in relazione al periodo durante il quale aveva amministrato il
patrimonio del partner.
Nell’accogliere la domanda della
ricorrente, gli ermellini hanno preliminarmente osservato che la gratuità dell’apporto
lavorativo può essere giustificata solamente ove venga dimostrata una finalità di carattere solidaristico
derivante dalla comunanza di vita e interessi.
In difetto di una simile prova,
pertanto, va considerato sussistente tra le parti un rapporto di natura
subordinata.
Valerio Pollastrini
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