SOMMARIO:
Con la presente circolare si illustrano i nuovi criteri di
determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante utile per
quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema
contributivo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015 è stato
pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti
in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, entrato in
vigore il giorno della sua pubblicazione e convertito, con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2015, n. 109, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20
luglio 2015, entrata in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.
L’ articolo 5, comma 1, del predetto decreto ha inserito
all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il seguente periodo:
"In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo
come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo
periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da
effettuare sulle rivalutazioni successive."
Il comma 1-bis del medesimo articolo 5 ha disposto che “In
sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9
dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni
successive di cui al medesimo periodo”.
I commi 2 e 3 dello
stesso articolo 5 hanno rispettivamente previsto la copertura degli oneri
derivanti dalle predette disposizioni ed autorizzato il Ministero dell’Economia
e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Come noto, ai sensi
dell’articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, il tasso annuo di
capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di
variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi.
Per effetto della novella del citato articolo 1, comma 9,
con riferimento alle pensioni liquidate a decorrere da gennaio 2015, per il
calcolo della quota contributiva della pensione, il coefficiente di
rivalutazione del montante contributivo, determinato adottando il tasso annuo
di capitalizzazione di cui all’articolo 1, comma 9, della citata legge, non può
essere inferiore a uno. La stessa norma prevede che la maggiore
capitalizzazione riconosciuta nell’anno in cui la variazione media quinquennale
del PIL è risultata minore a uno deve essere recuperata nell’anno successivo,
applicando al coefficiente successivo il rapporto tra il coefficiente di
capitalizzazione effettivo e l’unità. In sede di prima applicazione, tuttavia,
non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo
periodo.
Pertanto, il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare
per la rivalutazione del montante nel 2016, considerata la clausola di
salvaguardia in sede di prima applicazione di cui al comma 1-bis del citato
articolo 5, non subirà alcuna decurtazione. Solo qualora si verifichi
nuovamente una variazione quinquennale del PIL inferiore all’unità si
procederebbe al recupero su una o più delle capitalizzazioni successive per le
quali il coefficiente è maggiore di 1.
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