OGGETTO:
Indennità di disoccupazione ASpI lavoratori sospesi di cui
alla legge 28 giugno 2012, n.92, articolo 3, comma 17. Abrogazione dal 24
settembre 2015.
Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183) è stato abrogato l’articolo 3, comma 17, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
Di conseguenza - su parere concorde del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali – l’Istituto non potrà più erogare prestazioni di
“indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione
intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del predetto
decreto.
Per quanto riguarda le richieste di “indennità di
disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi”, per periodi che contengono anche
le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento
della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in
considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di
vigenza della normativa.
Le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per
lavoratori sospesi” potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data
del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre
2015 (ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare
l’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi). Resta fermo il
limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015, pertanto, l’Istituto
erogherà la prestazione in argomento sulla base della data di presentazione delle
richieste entro il predetto limite.
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