OGGETTO:
Datori di lavoro agricolo – esonero triennale ex art. 1, co.
119, Legge 23 dicembre 2014, n.190 e riduzioni contributive per zone montane e
svantaggiate di cui all’art. 9 L. 67/1988.
Con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 sono state fornite
le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi
all’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, comma 119, della Legge 23
dicembre 2014, n.190,
Tenuto conto che l’art. 118 della citata legge 190/2014
stabilisce che “L’esonero […] non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”, è stato
richiesto apposito parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
sulla cumulabilità dell’esonero triennale con le riduzioni contributive per
zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 della L. 67/1988.
Si rende noto che con l’allegato parere prot. n.
12672.06-08-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito
che “nel rispetto del principio di specialità si ritiene applicabile ai datori
di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole
svantaggiate che effettuino assunzioni nell’anno 2015 il solo regime ordinario
di favore previsto dall’art 9 della legge 67/1988 ivi compresa la riduzione dei
premi INAIL”.
L’Istituto, pertanto, in linea con il citato parere
ministeriale, procederà ad applicare i conseguenti criteri di tariffazione e a
ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015, affinché per i
lavoratori ammessi al beneficio:
- per le
giornate lavorate in zona ordinaria, si applichi l’esonero triennale ex art. 1,
co. 119, L. 190/2014,
- mentre per le
giornate lavorate in zone montane o svantaggiate, si applichino le riduzioni
contributive di cui all’art. 9 L. 67/1988.
-
Allegato N.1
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