SOMMARIO:
1.Premessa. 2.
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a
sostegno del reddito. 2.1 Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con l’indennità di mobilità.
2.2 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la
NASPI. 2.3 Compatibilità e cumulabilità
del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola. 2.4 Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con la Cassa Integrazione guadagni.
1. Premessa.
Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entrato in
vigore il 25 giugno 2015, agli articoli 48-50, ridefinisce il campo di
applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, prevedendo all’articolo 55,
comma 1, lett. d), tra l’altro, l’abrogazione della previgente normativa di cui
agli articoli 70 -73 del Decreto legislativo n. 276 del 2003.
Di seguito si descrive, in maniera sintetica, l’istituto del
lavoro accessorio.
L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015
stabilisce che, per prestazioni di
lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con
riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro
nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.
L’articolo in esame conferma che, fermo restando il limite
complessivo dei 7.000 euro, per anno civile, nei confronti di committenti
imprenditori o professionisti, le attività lavorative rese col sistema dei
buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.
Per lo svolgimento di lavoro accessorio i committenti
acquistano, esclusivamente attraverso modalità' telematica, uno o più carnet di
buoni orari, numerati progressivamente e datati.
Il valore nominale dei buoni orari è fissato con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle more dell’emanazione del
decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro; nel solo settore
agricolo il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle
prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto collettivo
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più' rappresentative
sul piano nazionale.
2. Compatibilità e cumulabilità del
lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito
L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al
secondo comma, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere
rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite
complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati,
da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”
Dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 81
citato emerge come l’intento del legislatore sia stato quello di rendere
strutturale la misura sperimentale (prevista per gli anni precedenti), che ha
consentito ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di
lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel
limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.
Pertanto la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi
percepiti nel corso dell’intero anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre),
deve essere interpretata, nell’ottica costituzionalmente orientata di tutela
del lavoratore, come applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel
periodo del 2015 precedente la sua entrata in vigore.
Tanto anche al fine di garantire un’equiparazione tra
lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito che abbiano
percepito redditi tramite voucher tra il 1 gennaio 2015 e il 24 giugno 2015 e
quelli che abbiano percepito tali redditi fino al 31 dicembre 2014 e a partire
dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del
2015).
Si precisa che con successivo messaggio saranno specificate
le modalità operative relative alla contribuzione figurativa.
2.1 Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con l’indennità di mobilità
In relazione all’indennità di mobilità, si precisa quanto
segue.
Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente
cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel
limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla
base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino
a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito
percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo
svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità
di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del
1991 (cfr. circolare Inps n. 229 del 1996).
Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a
comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro
accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della
domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta
attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro
accessorio.
2.2 Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con la NASPI.
In riferimento al regime di compatibilità del lavoro
accessorio con la NASpI si rinvia a quanto già precisato con la Circolare INPS
n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1.
2.3 Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con la disoccupazione agricola.
Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola
l’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 conferma la
compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio.
Il diritto di cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal
lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile
nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati.
Per quanto riguarda l’applicazione della norma in argomento,
si ritiene utile rammentare, in considerazione del fatto che l’indennità di
disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a
quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità
con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale
attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.
2.4 Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni.
Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili
con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite
complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati.
Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro
per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile
nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), si applicherà quanto previsto
dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone
le abrogate disposizioni (v. articolo 46, comma. 1 lettera L, decreto
legislativo n. 148/2015) di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge n. 160/88. Quindi, le
remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non
sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina
ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della
retribuzione (cfr. circolare Inps n. 130 del 2010). Conseguentemente, per il
solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000
euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la
comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n.
148/2015. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che
il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche
se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso
dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo
restano in vigore i chiarimenti forniti con le circolari nn. 75/2007 e
57/2014).
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