Articolo 1
1. In via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017
l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per
esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto
ovvero per esposizione ambientale comprovata, la prestazione assistenziale di
importo fisso pari a euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) da corrispondersi
una tantum, su istanza dell'interessato.
2. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui al
comma 1 a valere sulle risorse del Fondo per le vittime dell’amianto di cui
all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo
di spesa di euro 28.783.164,00, ripartito nei seguenti termini in relazione ai
diversi esercizi: euro 17.919.480,00 per l’anno 2015, euro 5.431.842,00 per
l’anno 2016, euro 5.431.842,00 per l’anno 2017.
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