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martedì 6 ottobre 2015

Erogazione contributi per investimenti da parte delle imprese di autotrasporto

Ministero Infrastrutture e Trasporti, Decreto Ministeriale n.322 del 29 settembre 2015

Art.1 - (Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2015, nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale del 29 aprile 2015, n. 130, come modificato dal decreto interministeriale 6 agosto 2015, n. 283.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'incentivazione a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore nei limiti e secondo le modalità di cui al presente decreto.

3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte delle risorse globalmente disponibili, pari a 15 milioni di euro:

a) 6,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonché pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG.

b) 6,5 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica.

c) 2 milioni di euro per l'acquisizione, da parte di piccole e medie imprese, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto, così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore.

5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5, il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l'erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.

7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non può superare euro 400.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

8. Non si procede all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni di cui al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2018, pena la revoca del contributo erogato.

Art.2 - (Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto)
1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data posteriore alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ultimati entro il 31 marzo 2016.

2. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di:

a) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in euro 13.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.

3. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del presente decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il contributo viene determinato nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 6.000 per ogni semirimorchio;

b) le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento del costo di un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto, di cui deve essere dotato il semirimorchio. Nel caso in cui il veicolo sia dotato di più di un dispositivo, si prende in considerazione quello di costo superiore.

4. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal caricatore. Il contributo viene determinato nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo del contributo unitario pari a euro 2.000.

5. Le intensità di aiuto di cui ai commi precedenti sono maggiorate, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, del:

a) 10 per cento, per le acquisizione di cui al comma 2, in caso di piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) 15 per cento, per le acquisizioni di cui ai commi 3 e 4 effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal file gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'articolo 3, comma 4- ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art.3 - (Modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti)
1. In caso di acquisizione dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 2, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.

2. Con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da emanarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei suddetti requisiti. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande, secondo quanto previsto all'articolo 4.

Art.4 - (Destinatari della misura di aiuto)
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e ll-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. Le modalità di presentazione delle domande e i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2.

Allegato 1

ALLEGATO TECNICO
Articolo 2, commi 3 e 4

Elenco dei dispositivi tecnici innovativi rilevanti ai fini dell'ammissibilità dei contributi per l'acquisizione di semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario, rispondenti alla normativa UIC 596-5, e per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.

1) spoiler laterali e/o appendici aerodinamiche posteriori ammesse dal Reg. UE n. 1230/2012

2) sospensioni a controllo elettronico con sistemi intelligenti di distribuzione del carico sugli assali

3) Pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC inferiore a 8,0 Kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

4) Telematica indipendente collegata al sistema denominato EBS (Electronic Braking System), in grado di valutare l'efficienza dell'utilizzo dei semirimorchi e lo stile di guida e di frenata del veicolo.

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