Art.1 - (Finalità e
ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la
ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative
all'anno 2015, nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale del 29
aprile 2015, n. 130, come modificato dal decreto interministeriale 6 agosto
2015, n. 283.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate
all'incentivazione a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di
iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del
parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto
intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione
fra le imprese del settore nei limiti e secondo le modalità di cui al presente
decreto.
3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei
principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato.
4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono
destinati gli importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte
delle risorse globalmente disponibili, pari a 15 milioni di euro:
a) 6,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonché pari
o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale
liquefatto LNG.
b) 6,5 milioni di euro per acquisizione anche mediante
locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto
combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati
di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e
di efficienza energetica.
c) 2 milioni di euro per l'acquisizione, da parte di piccole
e medie imprese, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse
mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate in modo da
assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto, così
da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in
combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la
merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore.
5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di
investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette
aree di intervento può essere rimodulata con decreto del Direttore della
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità qualora, per
effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di
aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili
per ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5, il
numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l'erogazione degli
importi a ciascuna spettanti, con decreto del Direttore della Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si procederà alla
riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate nelle
aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.
7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica
di cui all'articolo 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di
rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli
investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non può superare euro
400.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al
raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso
di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste
pervenute e dichiarate ammissibili.
8. Non si procede all'erogazione del contributo nel caso di
trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo
intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento
del beneficio. Resta fermo che i beni di cui al comma 4 non possono essere
alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo
fino al 31 dicembre 2018, pena la revoca del contributo erogato.
Art.2 - (Importi dei
contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto)
1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono
finanziabili esclusivamente se avviati in data posteriore alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana ed ultimati entro il 31 marzo 2016.
2. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 1,
comma 4, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria, di:
a) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a
metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il contributo è
determinato in euro 4.000 per ogni veicolo, considerando la notevole differenza
di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a
metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 16 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per
ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in euro 13.000 per ogni
veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la
notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
3. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 1,
comma 4, lettera b) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese,
secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento, anche
mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa
IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al
presente decreto. Il contributo viene determinato nel limite del 10 per cento
del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale
costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 6.000 per ogni
semirimorchio;
b) le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento del costo di un
dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto, di cui deve
essere dotato il semirimorchio. Nel caso in cui il veicolo sia dotato di più di
un dispositivo, si prende in considerazione quello di costo superiore.
4. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 1,
comma 4, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni
effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla
normativa europea di riferimento, anche mediante locazione finanziaria, di
container e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale
standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie
di mezzi di trasporto così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità
di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero
senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal caricatore.
Il contributo viene determinato nel limite del 10 per cento del costo di
acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le
piccole imprese, con un tetto massimo del contributo unitario pari a euro
2.000.
5. Le intensità di aiuto di cui ai commi precedenti sono
maggiorate, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, del:
a) 10 per cento, per le acquisizione di cui al comma 2, in
caso di piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa
europea di riferimento. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro
dipendenti e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) 15 per cento, per le acquisizioni di cui ai commi 3 e 4
effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla
normativa europea di riferimento, se effettuate da imprese aderenti ad una rete
di imprese. A tal file gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di
rete redatto nelle forme di cui all'articolo 3, comma 4- ter, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33.
Art.3 - (Modalità di
dimostrazione dei requisiti richiesti)
1. In caso di acquisizione dei veicoli di cui all'articolo
2, comma 2, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di
inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le
caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.
2. Con decreto del Direttore della Direzione generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalità, da emanarsi entro quindici giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le
modalità di dimostrazione dei suddetti requisiti. Con il medesimo decreto sono
definite le modalità di presentazione delle domande, secondo quanto previsto
all'articolo 4.
Art.4 - (Destinatari
della misura di aiuto)
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI,
capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e ll-bis del codice
civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento
(CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
2. Le modalità di presentazione delle domande e i
conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste
pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2.
Allegato 1
ALLEGATO TECNICO
Articolo 2, commi 3 e 4
Elenco dei dispositivi tecnici innovativi rilevanti ai fini
dell'ammissibilità dei contributi per l'acquisizione di semirimorchi per il
trasporto combinato ferroviario, rispondenti alla normativa UIC 596-5, e per il
trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa
IMO.
1) spoiler laterali e/o appendici aerodinamiche posteriori
ammesse dal Reg. UE n. 1230/2012
2) sospensioni a controllo elettronico con sistemi
intelligenti di distribuzione del carico sugli assali
3) Pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al
rotolamento RCC inferiore a 8,0 Kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System
(TPMS)
4) Telematica indipendente collegata al sistema denominato
EBS (Electronic Braking System), in grado di valutare l'efficienza
dell'utilizzo dei semirimorchi e lo stile di guida e di frenata del veicolo.
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